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IL Segretario Generale Nazionale Daniele Minichini


Le disposizioni che interessano gli enti territoriali nel decreto mille proroghe convertito in legge e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.   Stampa questo documento dal titolo: . Stampa

La Legge 25 febbraio n. 21/2016, pubblicata nella G.U. n. 47 del 26 febbraio 2016, ha convertito il decreto mille proroghe il quale ha visto aumentare i propri articoli dagli originari 12 ai 25 del testo definitivo.

Di seguito le principali disposizioni che riguardano gli enti locali.

Articolo 1

I commi 9 e 9 bis prevedono la possibilità per le province e le città metropolitane di prorogare, per comprovate necessità, i contratti di lavoro a tempo determinato fino al 31/12/2016.

Il comma 10 conferma per il 2015 la stabilizzazione dei lavoratori LSU dei Comuni della Regione Calabria in caso di mancato rispetto del patto di stabilità, senza l’applicazione di sanzioni.

Il comma 10 quater autorizza per il triennio 2016-2018 i Comuni della Regione Umbria colpiti da terremoti a stipulare contratti di lavoro a tempo determinato peril completamento delle attività di ricostruzione.

Articolo 2

Il comma 2 bis sposta al 31/12/2018 il ripristino delle sezioni distaccate insulari dei tribunali di Ischia, Lipari e Portoferraio.

Articolo 2 ter

Viene ridefinito l’assetto territoriale degli Uffici del Giudice di Pace.

Articolo 4

Il comma 1 proroga per l’anno 2016 le disposizioni del D.L. n.314/2004 che attribuiscono al Prefetto i poteri sostitutivi per l’approvazione del bilancio di previsione degli enti locali che non vi abbiano provveduto nei termini.

Il comma 1 bis estende all’anno 2016 la possibilità concessa agli enti territoriali di utilizzare le risorse derivanti da operazioni di rinegoziazione dei mutui e di riacquisto dei titoli obbligazionari emessi senza vincoli di destinazione.

Il comma 4 proroga al 31/12/2016 l’esclusione dall’obbligo di esercizio in forma associata delle funzioni fondamentali da parte dei Comuni con popolazione fino a 5.000 abitanti o fino a 3.000 abitanti se appartengono comunità montane.

Il comma 5 proroga al 31/12/2016 il termine previsto per l’utilizzo di risorse già disponibili per le nuove Province di Monza Brianza, Fermo e Barletta/Andria/Trani.

Il comma 6 bis provvede alla ricognizione ed al riparto del Fondo Sperimentale di Riequilibrio delle Province per il 2016.

Articolo 4 bis

Differisce al 2017 il termine per la richiesta di contributi da parte degli enti dissestati.

Articolo 5

Reca proroga al 30 giugno 2016 in materia di beni e attività culturali e di termini per la delimitazione dei distretti turistici da parte delle Regioni.

Articolo 10

Il comma 1 sposta al 30 giugno 2016 il termine entro il quale le Società del Gruppo Equitalia cesseranno di effettuare la riscossione spontanea e coattiva delle entrate tributarie e patrimoniali dei Comuni e delle società partecipate.

Il comma 1 bis sposta il termine per l’insediamento delle commissioni censuarie e centrale.

Il comma 6 contiene il blocco dell’adeguamento automatico dei canoni di locazione passiva degli immobili condotti dalle amministrazioni pubbliche.

Il comma 6 bis riapre i termini della procedura di trasferimento dei beni immobili dallo Stato agli enti territoriali.

Articolo 11

Proroga il termine relativo ad interventi emergenziali per i territori di alcune Province di Emilia Romagna, Lombardia e Veneto.

Articolo 11 bis

Proroga termini in materia ambientale, tra cui l’adozione del programma di rigenerazione del comprensorio Bagnoli-Coroglio.

Fonte: www.finanzaterritoriale.it  



Pubblicazione del: 09/03/2016
nella Categoria News


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