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Qui sotto il documento 1^ Commissione Affari Costituzionali Parlamento che definisce tutte le possibilità per riallocare i Colleghi della Polizia Provinciale, cosa che in provincia di Napoli si è risolta mantenendo i Colleghi nell'Ente che ha sostenuto l'essenzialità delle funzioni istituzionali. --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Commissione Affari Istituzionali – Conferenza delle Regioni e delle Province autonome Punto 14) odg Conferenza Unificata Il comma 421 della legge 190/14 che ha stabilito una riduzione della consistenza finanziaria delle dotazioni organiche del 50% e del 30% per Province e Città metropolitane in relazione all’esercizio e al mantenimento delle sole funzioni fondamentali previste dalla legge 56/14. La Circolare 1/2015 del Dipartimento della Funzione Pubblica ha ricompreso il personale di polizia provinciale tra quello che le Province e le Città metropolitane dovevano inserire negli elenchi dei soprannumerari, per l’avvio delle procedure di mobilità in attuazione del comma 423 della legge 190/14. Il decreto legge 78/15, all’articolo 5, comma 2, come modificato dalla legge di conversione, ha previsto che le Province e le Città metropolitane possano individuare il personale di polizia necessario all’esercizio delle funzioni fondamentali “fermo restando quanto previsto dall’articolo 1, comma 421, della legge 23 dicembre 2014, 190”. Allo stesso tempo, l’articolo 5, comma 3, prevede che le leggi regionali possano riallocare “le funzioni di polizia amministrativa locale e il relativo personale nell’ambito dei processi di riordino delle funzioni provinciali”. In ultima battuta, l’articolo 5, comma 4, prevede che il personale non individuato o riallocato ai sensi dei commi 2 e 3 transiti ai Comuni singoli e associati “per lo svolgimento delle “funzioni di polizia municipale”. Sulla base di questa ricostruzione si possono individuare le seguenti indicazioni. 1. Le Province e le Città metropolitane che individuano il personale di polizia necessario all’esercizio delle funzioni fondamentali devono inserire il personale individuato nell’ambito delle loro dotazioni organiche nei limiti previsti dalla legge 190/14. 2. Le leggi e i provvedimenti regionali di riordino delle funzioni, possono: riallocare il personale nelle Citta metropolitane e nelle Province per l’esercizio delle funzioni di vigilanza collegate alle funzioni non fondamentali oggetto di riordino da parte della Regione, con copertura delle relative spese: solo in questo caso eccezionale, consentito da una norma di legge, il personale di polizia amministrativa locale resta nella dotazione organica con le stesse qualifiche ma è posto fuori dal limite di spesa del 50/70% della dotazione organica in quanto non è destinato all’esercizio delle funzioni fondamentali; trasferire il personale di polizia nei ruoli regionali insieme alle funzioni (ed in questo caso tale personale non potrà più avere le qualifiche di polizia locale). 3. Il personale di polizia provinciale non individuato e riallocato ai sensi dei punti 1 e 2 transita nei ruoli dei Comuni secondo le modalità stabilite nel decreto sui criteri di mobilità del 30 settembre 2015. Resta ferma anche per tale personale la possibilità del ricollocamento nelle Regioni, Province e Città metropolitane in applicazione del presente accordo. Roma, 5 novembre 2015
Pubblicazione del: 13/11/2015 nella Categoria News
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