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CORTE DEI CONTI LIGURIA : NESSUNA NORMA IMPEDISCE DESTINAZIONE 50% PROVENTI SANZIONI CdS PER PREVIDENZA P.M.   Stampa questo documento dal titolo: . Stampa

Articolo 208 del CdS : parere della Corte dei Conti Liguria.

Positivo orientamento sul 50% dei proventi delle sanzioni al CdS

Nessuna norma impedisce che il comune possa destinare somme, nella quota del 50% dei proventi scaturenti dalle violazioni al codice della strada, all'assistenza e alla previdenza complementare della polizia municipale. Infatti, tale tipologia di spesa intende più propriamente «compensare» le condizioni di disagio, sia sotto il profilo della sicurezza che della salute, in cui operano tali soggetti. Sotto il profilo applicativo, pertanto, lo strumento ordinario attraverso il quale gli enti locali possono dare attuazione alla previdenza complementare è l'accordo sindacale decentrato integrativo, in quanto idoneo sia a istituire un fondo pensione chiuso ovvero a decidere di aderire a un fondo aperto o a un'assicurazione sulla vita.

Lo ha messo nero su bianco la sezione regionale di controllo della Corte dei conti per la Liguria, nel testo del parere n. 6/2008 (su www.corteconti.it), con il quale, nel rispondere ad apposita richiesta di intervento posta dal comune di Imperia, ha dato un grosso contributo a far luce sui particolari aspetti applicativi della devoluzione delle somme scaturenti a seguito di sanzioni amministrative per violazione al codice della strada. Come si ricorderà, il quarto comma dell'articolo 208 del detto codice prevede che il cinquanta per cento dei proventi sia destinato, con delibere di giunta municipale, al soddisfacimento di specificate finalità. Delibera che, precisa la Corte, può essere varata dall'esecutivo dell'ente locale entro il termine utile per le variazioni al bilancio corrente (pertanto entro il 30 novembre). Tra le finalità che l'amministrazione comunale può perseguire con la determinazione delle relative somme, c'è anche quella di destinare una quota all'assistenza e previdenza del personale di polizia municipale (sul punto si veda Corte cost. n. 426/2008).

È opportuno precisare, rimarca la Corte ligure, che l'obiettivo principale del legislatore, con la previsione ex articolo 208 CdS, è quella di accrescere la sicurezza sulle strade, da raggiungere con interventi quali il miglioramento delle condizioni di circolazione e l'educazione stradale da mettere in pratica attraverso corsi specifici tenuti nelle scuole.

È pertanto «un riflesso», la possibilità di devolvere quote dei proventi all'assistenza e previdenza complementare del personale di polizia municipale. Una tipologia di spesa, questa, «che intende compensare le condizioni di disagio in cui operano tali soggetti».

Non sussistendo un generale divieto ad operare una scelta in tal senso, si legge nel parere, il comune non può comunque devolvere quote che «pregiudichino la concreta realizzabilità della finalità generale» (il miglioramento della sicurezza e della circolazione stradale). Occorrerà pertanto che l'amministrazione locale operi una «gestione equilibrata», destinando alla previdenza integrativa della polizia municipale «un ammontare limitato».

Inoltre, rispondendo ad altra richiesta contenuta nello stesso quesito, la Corte ligure individua quale sia lo strumento idoneo per far decollare la previdenza integrativa della polizia municipale. A prima vista le possibilità per l'ente si ridurrebbero a tre opzioni. La prima, quella relativa ai fondi chiusi, vale a dire quelli riservati ai soli lavoratori appartenenti alle categorie cui si riferisce il contratto o l'accordo sindacale. La seconda ai fondi aperti, quelli cioè accessibili a chiunque sia in forma individuale che collettiva ed, infine, alla sottoscrizione di contratti di assicurazione sulla vita sottoscritti con imprese autorizzate al ramo.

La Corte però ritiene che lo strumento ordinario attraverso il quale dare attuazione alla previdenza complementare sia «l'accordo sindacale decentrato integrativo» ex articolo 40 del dlgs n. 165/2001.

Uno strumento, questo, idoneo a istituire sia il fondo pensione chiuso, sia a decidere di aderire ad un fondo aperto o a un'assicurazione sulla vita, la cui individuazione «deve avvenire secondo criteri di trasparenza e di libera concorrenza». Fermo restando che compete al consiglio comunale la regolamentazione delle modalità di partecipazione al fondo da parte dell'ente, anche modificando il regolamento che disciplina lo stato giuridico del personale del corpo di polizia municipale.

Italia Oggi 7/11/2008 Antonio G. Paladino



Pubblicazione del: 11/11/2008
nella Categoria News


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