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 Inoltre  per i soli colleghi iscritti al nostro sindacato, che ne facciano richiesta, prestiamo piena assistenza nella ricerca della mobilità (anche attraverso i nostri referenti sui territori) e per tutto l'iter burocratico.

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IL Segretario Generale Nazionale Daniele Minichini


Cassazione Sez.Lavoro n.1264 del 23/1/2006    Stampa questo documento dal titolo: . Stampa


Validità delle copie fotostatiche

Secondo una sentenza della Corte di Cassazione (Sezione Lavoro n.1264 del 23 gennaio 2006), la copia fotografica di scritture costituisce una valida prova, analoga a quella della copia autentica, se la conformità all'originale non viene espressamente disconosciuta, ai sensi dell'art.2719 c.c.

La Cassazione sostiene che l'onere stabilito dall'art.2719 c.c., di disconoscere "espressamente" la copia fotografica (o fotostatica) di una scrittura, con riguardo sia alla conformità della copia o al suo originale, sia alla sottoscrizione o al contenuto della scrittura stessa, implica che il disconoscimento sia fatto in modo specifico, con una dichiarazione che contenga una non equivoca negazione della genuinità della copia, pur non essendo richiesto l'uso di formule sacramentali. Pertanto, la relativa eccezione non può essere formulata in maniera solo generica o dubitativa, ma deve contenere specifico riferimento al documento ed al profilo di esso che venga contestato".



Pubblicazione del: 07/02/2006
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Titolo Precedente: Cisterna. Brillante operazione della polizia municipale

Titolo Successivo: Calabria n.2089/2005 Indennità di turno

Elenco Generale Cassazione Sez.Lavoro n.1264 del 23


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