COMITATO TECNICO PROFESSIONALE di COORDINAMENTO
tra Corpi di Polizia Locale della Provincia di
Reggio Emilia
Ai Comandi di Polizia Municipale
in indirizzo
Al Comando di Polizia Provinciale di
Reggio Emilia
OGGETTO: RITORNA la dichiarazione di Ospitalita per gli STRANIERI - L 46/2007.
Facendo seguito alla nostra e-mail del 18/02/2007 ed all'incontro del Comitato T. di C. di RE di ieri svoltosi a Quattro Castella sono, con la presente, a comunicare che, come a volte accade (ultimamente troppo spesso...) un Decreto Legge (il n° 10 del 15/02//2007 - entrato in vigore il 16/02/2007) aveva abrogato un obbligo (la cosiddetta dichiarazione di ospitalità per gli stranieri) mentre la relativa Legge di conversione (la n° 46 del 06/04/2007 - entrata in vigore il 12/04/2007) NO, "dimenticandosi" di disciplinare quanto successo in tale periodo con una norma transitoria.
Ne prendiamone atto (sinceramente … riteniamo buona cosa che sia rimasto tale obbligo).
Per fortuna che, come Comitato T. P. di C. di RE, avevamo consigliato ai colleghi di continuare a ritirare le dichiarazioni di ospitalità che i "padroni di casa", comunque, non sapendo del Decreto Legge 10/2007, continuavano a presentare in Comune, magari non trasmettendole all'Ufficio Stranieri della Questura ma trattenendole “temporaneamente” in archivio.
Vediamo di mettere in ordine le cose.
In via preliminare deve essere precisato che quando parliamo di STRANIERI per il Testo Unico sull’immigrazione (D.Lgs 286/1998) parliamo non tanto dei “NON ITALIANI”, ma di tutti i “NON EUROPEI” (ad esempio per il nostro ordinamento non sono stranieri i Francesi, i Tedeschi ed anche gli “ultimi arrivati” nell’Unione Europea dal 01/01/2007, cioè i Rumeni ed i Bulgari), per capirci non solo dei Magrebini o dei Russi, ma anche degli Americani o degli Australiani.
Rinfreschiamo la memoria: l’articolo 7 del D. Lgs. 286/1998 (che aveva, nella pratica, sostituito l’art. 147 del TULPS abrogato dall’art. 47 del medesimo D. Lgs.) era quello che OBBLIGAVA CHIUNQUE (cioè sia uno straniero che un italiano) a comunicare entro 48 ore all’Autorità Locale di Pubblica Sicurezza (nella maggior parte dei casi ai Sindaci che poi trasferivano tali pratiche all’Ufficio Stranieri della Questura) quando dava AD UNO STRANIERO alloggio, ospitalità ovvero gli cedeva la proprietà od il godimento di un immobile, nonché se lo assumeva alle proprie dipendenze.
Con < ?xml:namespace prefix = st1 ns = "urn:schemas-microsoft-com:office:smarttags" />la Finanziaria 2007 (comma 1184 dell'articolo 1 della Legge 27-12-2006 n° 296) è stato abolito l’obbligo di comunicare l’assunzione di un cittadino straniero all’Autorità di Pubblica Sicurezza (ad onor del vero tale comunicazione era un doppione di altre comunicazioni che venivano già fatte a tanti altri uffici pubblici), ABROGAZIONE che a tutti gli effetti è operativa dal 01/01/2007.
Ma cosa cambia ora per noi della Polizia Municipale?
1) sostanzialmente TUTTO torna come prima, fatta eccezione per la comunicazione relativa dell'assunzione alle proprie dipendenze di uno straniero che come dicevamo è stata eliminata non tanto dal D.L. 10/2007 ma dalla Finanziaria 2007 con decorrenza 01/01/2007;
2) e per chi ha ospitato stranieri dal 16/02/2007 al 12/04/2007 e non ha fatto la dichiarazione di ospitalità? Secondo noi la dovrebbe COMUNQUE fare, in quanto il Decreto Legge 10/2007 non esiste più ... in teoria la dovrebbe fare entro 48 ora da quando ne ha ancora l'obbligo (che lo ricordiamo ritorna ad esserci dalle 00,01 di giovedì 12/04/2007 - si ricorda che essendo la Legge di conversione pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale del 11/04/2007 entra in vigore il giorno successivo, cioè giovedì 12/04/2007 eliminando da tale data gli effetti del Decreto Legge 10/2007 fino a quel momento in vigore) cioè ENTRO OGGI, sabato 14/04/2007, e se così si comporta per noi è in regola;
3) se la dichiarazione di ospitalità l'aveva già presentata, "per errore", nel periodo 16/02/2007 - 12/04/2007, cioè quando NON era dovuta, è, per noi, comunque, da ritenere assolto ogni obbligo;
4) è OPPORTUNO, però, non “farsi prendere dalla frenesia”, abbiamo sempre i famosi 90 giorni per verbalizzare/sanzionare, in caso di inottemperanza, sanzioni amministrative (da EURO 160,00 a 1.100,00) previste dal comma 2 bis dell'articolo 7 del D. Lgs. 286/98 ... nel mentre potrebbero arrivare chiarimenti da parte della locale Questura (che non mancheremo di sollecitare sull'argomento) o dal Ministero dell'Interno;
5) NULLA E' CAMBIATO relativamente all'OBBLIGO per i “padroni di casa” (padroni di casa in senso esteso) di effettuare la COMUNICAZIONE DI CESSIONE DI FABBRICATO AD USO ESCLUSIVO prevista dall’articolo 12 del D. L. 59/78, convertito nella Legge 191/78 (la cosiddetta comunicazione antiterrorismo) entro 48 ore se la stessa supera un mese, indipendentemente dal fatto che i “beneficiari” siano cittadini Italiani, Europei o Stranieri (si ricorda che tale omissione comporta una sanzione da EURO 103,00 ad EURO 1.549,00).
Ad ogni buon fine alleghiamo un fac-simile di modulo per la comunicazione dell'ospitalità degli stranieri elaborato a suo tempo dal Comitato T. p. di C. di R.E.e in collaborazione con l'Ufficio Stranieri della Questura di Reggio Emilia con le "correzioni" rese necessarie dalla finanziaria 2007.
Si coglie l' occasione per porgere distinti saluti.
Lì 13/04/2007
Allegati: - Legge 46/2007
- confronto articolo 5 del D.L. 10/2007 e della Legge di conversione 46/2007
- Comma 1184 della Finanziaria 2007
- Prospetto evoluzione art. 7 D.Lgs. 286/1998
- Fac-simile dichiarazione di ospitalità di uno straniero
| | Il referente del COMITATO T. P. di C. Lazzaro Fontana ( Comandante del Corpo Convenzionato di P. M. di Quattro Castella ed Albinea) lazzarof@libero.it | |
Art 7 D Lgs 286-1998 (evoluzione ad aprile 2007)