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Si prega tutti coloro che abbiano ottenuto la mobilità, di darne comunicazione per cancellare la richiesta.

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IL Segretario Generale Nazionale Daniele Minichini


Ipotesi di Accordo fondo di previdenza complementare   Stampa questo documento dal titolo: . Stampa

Il 6 Marzo 2007 è' stata sottoscritta, a Roma, l'ipotesi di accordo per l'istituzione del fondo nazionale di pensione complementare per i lavoratori dei comparti delle regioni e delle autonomie locali e del servizio sanitario nazionale.

L'iter dell'ipotesi di accordo prevede:

· La trasmissione ai rispettivi Comitati di settore entro tre giorni per le relative certificazioni, comunque l'accordo dovrà essere efficace allo scadere del 41° giorno a partire dal 6/3/2007, come previsto dalla modifica recente approvata al D.Lgs 165/2001 dalla Legge Finanziaria 2007
· L'ARAN ha assicurato di fare le immediate e opportune verifiche presso i rispettivi Comitati di settore, il Governo e la Corte dei Conti.
· Nel contempo l'ARAN è già stata impegnata dalle organizzazioni sindacali per predisporre lo statuto e il regolamento elettorale, al fine di procedere al rogito notarile e alle conseguenti verifiche con il COVIP (comitato di vigilanza).
 
I destinatari dell'accordo (art. 2) prevede:
· I destinatari dell'ipotesi di accordo sono tutti i lavoratori della sanità e delle autonomie locali-regioni a tempo indeterminato e determinato, a tempo pieno e a part time, comprese le relative aree della dirigenza. L'ipotesi di accordo prevede l'inserimento dei Segretari Comunali e provinciali a seguito di definizione del contratto di lavoro.
· Possibilità di far aderire al fondo i lavoratori della sanità privata e di tutti i servizi socio sanitari assistenziali educativi esternalizzati, previo accordo nei rispetti ambiti contrattuali. In questo modo si offre un'ulteriore opportunità ai settori che non hanno ancora istituito un apposito fondo.

Contribuzione (art. 11) prevede:

· Le modalità di contribuzione da parte dei lavoratori e del datore di lavoro, contemplando i due diversi regimi: i lavoratori occupati al 31 dicembre 1995 in regime di TFS e quelli occupati al 1° gennaio 2001 in regime di TFR
· L'articolo prevede un altro importante risultato come indicato nella dichiarazione congiunta con la previsione di una risorsa aggiuntiva, esclusivamente per i primi due anni, pari all1% per il primo anno e allo 0,50% per il secondo anno a parziale copertura del ritardo accumulato in questo periodo.
· L'ipotesi di accordo prevede al comma 12 che la contrattazione nazionale di comparto possa integrare ulteriori risorse per incrementare le prestazioni individuali del fondo per i lavoratori. A tal proposito il personale di vigilanza del comparto autonomie locali ha la possibilità di destinazione dei proventi delle contravvenzioni (art. 208 del codice della strada) per la previdenza complementare, che potrà essere recuperata ad incremento della posizione individuale nel fondo.

Gli articoli sull'adesione e permanenza nel fondo (art. 12), la cessazione dell'obbligo di contribuzione e trasferimenti (art. 13) e delle prestazioni (art. 14) saranno ulteriormente declinati con lo Statuto.

Spese di avvio del fondo (art. 16) prevede:

· Un importante risultato della contrattazione è rappresentato dalla copertura di una quota pari a 2,75 euro pro capite per l'avvio del fondo, quota che è stata incrementata rispetto le previste 2,58 iniziali.


Infine il comma 10 dell'articolo 14 che prevede anche per i lavoratori pubblici al pari dei lavoratori del settore privato la possibilità di chiedere l'anticipazione del TFR, dopo otto anni di iscrizione al fondo, per le diverse motivazioni ivi indicate, ad esempio acquisto abitazione ecc...


Pubblicazione del: 07/03/2007
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