Personale precario nella Polizia municipale
Fonte: www.polizialocale.it
I Corpi di Polizia Municipale e le stabilizzazioni: situazione in Emilia Romagna
È noto che la Legge Regionale dell’Emilia Romagna 4 dicembre 2003, n. 24 – “Disciplina della Polizia Amministrativa Locale e promozione di un sistema integrato di sicurezza” prevede, all’art. 14 comma 5°, che il corpo di polizia locale per svolgere le proprie attività istituzionali, singolarmente o costituitosi a livello intercomunale, debba garantire, a livello strutturale, la continuità del servizio tutti i giorni dell'anno, si componga di almeno trenta operatori in servizio a tempo indeterminato (escluso il Comandante), gestisca una centrale radio operativa e promuova l'organizzazione e l'integrazione delle attività per aree territoriali omogenee. Il comma 7 dello stesso articolo prescrive che spetta alla Giunta regionale deliberare gli standard essenziali che i corpi di polizia locale devono possedere in riferimento al rapporto tra la popolazione residente ed il numero dei relativi operatori. Tali corpi di polizia locale possono nascere o per ricognizione autonoma degli enti titolari del servizio, previo raggiungimento degli standard di cui sopra, ovvero, ai sensi dell’art. 15 comma 1 lett. a) e comma 2 della Legge Cit., attraverso la stipulazione di accordi di programma tra la regione e le province, i comuni o le loro associazioni. Vige, in materia, la deliberazione della Giunta regionale prot. 1179/2004 la quale, in ordine al rapporto tra cittadini residenti e vigili in servizio, ha affermato il seguente rapporto:
a) comuni fino a 10.000 abitanti residenti: 0,80 operatori per 1.000 residenti;
b) comuni da 10.001 a 20.000 abitanti residenti: 0,90 operatori per 1.000 residenti;
c) comuni maggiori a 20.000 abitanti residenti: 1,00 operatori per 1.000 residenti;
d) comuni capoluogo: 1,20 operatori per 1.000 residenti;
e) capoluogo di regione: 1,30 operatori per 1.000 residenti.
Per i comuni turistici ed a forte affluenza periodica viene previsto un adeguamento nella misura di 1,00 operatore ogni 1.000 posti letto turistici, per comune.
Con il termine operatore, la deliberazione fa espresso ed univoco riferimento al personale in servizio a tempo indeterminato, statuendo che il part-time concorre in relazione all’orario di servizio effettivamente svolto a definire quantitativamente gli standard di cui sopra.
Di recente la Regione Emilia Romagna, pur non toccando i parametri così elaborati, definiti “raggiungibili”, in sede di ridefinizione degli atti ha manifestato un’apertura nei confronti del personale di polizia locale che opera a tempo determinato, limitatamente ai comuni turistici della riviera romagnola. In tale contesto, infatti, bisogna considerare che è difficile stabilire uno standard numerico di operatori quando, dovendo adeguare l’organico minimo essenziale in base ai posti letto solo nei mesi a forte presenza turistica, vengono assunti vigili a tempo determinato con una modalità e ripetitività tale da definire gli stessi come strutturali in organico, dato che è la stessa stagionalità ad essere un elemento strutturale dell’attività.
Qui, è prevista una modifica della deliberazione 1179/2004 prevedendo, esclusivamente per i comuni della costa emiliano-romagnola, l’inclusione del personale a tempo determinato - assunto nei mesi estivi per fronteggiare i picchi di attività – tra gli operatori che definiscono i predetti standard, insieme al personale a tempo indeterminato. Parallelamente, nella parte della deliberazione relativa agli accordi di programma, si prevede che per i comuni della costa la sottoscrizione degli stessi sia subordinata alla progressiva stabilizzazione del personale assunto a tempo determinato fino al raggiungimento degli standard sulla base del numero degli abitanti e dei posti letto.
Raffaele Motta Castriotta