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Newsletter Garante Privacy N. 294 del 30 agosto 2007
I comuni non possono chiedere ai medici generalità o altre informazioni che identifichino le persone visitate a domicilio nelle aree ztl. Ai medici, inoltre, è vietato presentare documenti contenenti dati personali dei pazienti per la contestazione delle multe. Lo ha prescritto il Garante in seguito ad alcune segnalazioni di medici che avevano effettuato delle visite a pazienti domiciliati in zone ztl ed erano stati multati perché privi di permesso. Nelle segnalazioni si manifestava una doppia esigenza: consentire alla categoria l'esercizio della propria attività di urgenza senza essere sanzionata e, nel contempo, garantire il diritto del paziente residente in una ztl a non subire violazioni della privacy. In particolare i medici chiedevano di verificare se le procedure adottate dal comune per il rispetto delle norme di circolazione dei veicoli all'interno delle zone a traffico limitato - comunicazione dei dati anagrafici del paziente, luogo e ora della visita, del codice regionale o di una dichiarazione della stessa persona visitata - fossero compatibili con le norme sulla protezione della privacy. E se fosse inoltre corretta la prassi di alcuni uffici territoriali di governo di chiedere una analoga documentazione per l'accoglimento dei ricorsi presenti dai medici contro le multe. Nel definire le segnalazioni il Garante ha ritenuto sproporzionate e non indispensabili le richieste rivolte ai medici da parte dei comuni. L'accertamento delle violazioni per l'accesso alla ztl, può essere perseguito infatti, secondo l'Autorità, attraverso altre modalità, parimenti efficaci, ma rispettose del diritto alla protezione dei dati personali, quali, ad esempio, la comunicazione dell'indirizzo e del numero civico presso il quale è stato prestato intervento, la targa del veicolo del medico che ha effettuato la visita, il numero di iscrizione all'ordine professionale. L'Autorità ha stabilito, inoltre, che, in caso di ricorso, gli uffici territoriali di governo non possono sollecitare la produzione di documenti contenenti generalità o altre informazioni delle persone visitate in grado di rilevare le condizioni di salute. In questi casi è prevalente infatti, il diritto alla riservatezza dei pazienti.
Pubblicazione del: 03/09/2007 nella Categoria Notizia
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