La Suprema Corte accoglie il ricorso di una donna che era stata multata da un "vigilino"
La sentenza: "Non è loro compito segnalare altre violazioni del Codice Stradale"
"Dagli ausiliari multe solo per divieto di sosta"
La Cassazione dà ragione agli automobilisti
ROMA - Gli ausiliari? Possono intervenire sulle violazioni del Codice della strada solo in "materia di sosta". A stabilirlo è la Cassazione, accogliendo il ricorso di un'automobilista contro una sentenza del giudice di pace di Roma. La donna era stata multata perchè circolava nella corsia di percorrenza riservata ai mezzi pubblici e lamentava "l'incompetenza assoluta" dell'accertatore, in quanto quest'ultimo era un ausiliare del traffico.
La Suprema Corte, alla fine, le ha dato ragione: "Gli ausiliari del traffico - mette in chiaro nella sentenza Piazza Cavour - sono legittimati ad accertare e contestare violazioni a norme del Codice della strada" solo "nella misura in cui tali violazioni concernano le disposizioni in materia di sosta. Laddove esse consistano in condotte diverse, quale, la circolazione in corsie riservate ai mezzi pubblici, l'accertamento può essere compiuto dal personale ispettivo delle aziende di trasporto pubblico di persone, ma non anche dagli ausiliari del traffico."
Le funzioni degli ausiliari - ricorda la Cassazione - "riguardano soltanto le violazioni in materia di sosta e limitatamente alle aree oggetto di concessione". Per questo possono anche "disporre la rimozione dei veicoli", ma solo se l'auto da rimuovere "impedisce di accedere ad un altro veicolo regolarmente in sosta, oppure lo spostamento dei veicoli in sosta, in seconda fila negli spazi riservati allo stazionamento e alla fermata dei veicoli".
In ogni caso, dice la Suprema Corte nel bacchettare il comune di Roma che è stato anche condannato a pagare tutte le spese processuali sostenute dall'automobilista (1.200 euro), "l'Amministrazione non ha fornito alcuna prova che la violazione sia stata accertata da un soggetto abilitato, limitandosi il verbale alla mera qualificazione dell'operante come ausiliare del traffico".
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31 luglio 2007)
Roma, 31 lug. - (Adnkronos) - No allo strapotere dei 'vigilini'. La Cassazione ricolloca ai loro ranghi gli ausiliari del traffico, ricordando che non possono multare le automobili che occupano la corsia preferenziale e che possono intervenire sulle violazioni al Codice della strada solo in "materia di sosta". In questo modo la seconda sezione civile, sentenza 16777, ha accolto il ricorso di una automobilista della capitale, Daniela B., che era stata multata da un ausiliare del traffico "per aver circolato nella corsia di percorrenza riservata ai mezzi pubblici". Nonostante il parere contrario della Procura generale che chiedeva di ritenere valida la multa, la Suprema Corte ha accolto il ricorso dell'automobilista ridimensionando i poteri dei cosiddetti 'vigilini'. "Gli ausiliari del traffico - mette in chiaro piazza Cavour - sono legittimati ad accertare e contestare violazioni a norme del Codice della strada" nella misura in cui tali violazioni "concernano le disposizioni in materia di sosta. Laddove esse consistano in condotte diverse, quale, la circolazione in corsie riservate ai mezzi pubblici, l'accertamento può essere compiuto dal personale ispettivo delle aziende di trasporto pubblico di persone, ma non anche dagli ausiliari del traffico".
La Cassazione, dettando le regole d'oro per arginare i ricorsi di tanti automobilisti illegittimamente multati dagli ausiliari del traffico, ricorda che il legislatore "ha avuto cura di puntualizzare che le funzioni" che possono svolgere i 'vigilini' "riguardano soltanto le violazioni in materia di sosta e limitatamente alle aree oggetto di concessione poiché la loro attribuzione è apparsa strumentale rispetto allo scopo di garantire la funzionalità dei parcheggi, che concorre a ridurre, se non a evitare, il grave problema del congestionamento della circolazione nei centri abitati". In questo senso, ricorda ancora piazza Cavour, "è significativo che" agli ausiliari del traffico "può essere conferita anche la competenza a disporre la rimozione dei veicoli, ma esclusivamente dovunque venga impedito di accedere a un altro veicolo regolarmente in sosta, oppure lo spostamento dei veicoli in sosta, in seconda fila negli spazi riservati allo stazionamento e alla fermata dei veicoli".
In ogni caso, dice la Suprema Corte nel bacchettare il Comune di Roma che è stato anche condannato a pagare tutte le spese processuali sostenute dall'automobilista (1.200 euro), "l'Amministrazione non ha fornito alcuna prova che la violazione sia stata accertata da soggetto abilitato, limitandosi il verbale alla mera qualificazione dell'operante come ausiliare del traffico".