Il figlio trucca la moto? La colpa è dei genitori
Lo ha stabilito la sentenza N° 6685 della Corte di Cassazione
Se il figlio minorenne modifica il motore del proprio scooter per aumentarne la potenza la responsabilità ricade sui genitori. A deciderlo la Corte di Cassazione che ha disposto la confisca del mezzo stabilita dal prefetto di Padova. A giustificazione dell’evento il genitore, in questo caso il padre, ha presentato come attenuante la sua situazione familiare . Ovvero il ragazzo, a seguito di separazione dei coniugi, risiede nell’abitazione dei nonni e tale “distanza” impedisce la possibilità di accertare costantemente l’operato del proprio figlio. A seguito di tale esposizione dei fatti il padre ha ottenuto dal giudice di Pace di Cittadella l’annullamento del verbale di confisca del prefetto di Padova.
Di diverso parere la seconda sezione civile della Suprema Corte che, con la sentenza n. 6685, ha accolto il ricorso del Prefetto di Padova contro la decisione del giudice di pace: in relazione alla modifica delle caratteristiche tecniche di un ciclomotore, "qualora il fatto sia commesso da minorenne - osservano i giudici della Cassazione - questa Corte ha già avuto modo di affermare che la dimostrazione del genitore di non aver potuto impedire il fatto va fornita attraverso la prova di avere esercitato la massima vigilanza sul minore e di aver fatto il possibile per evitare che il medesimo circolasse su strada con un veicolo capace di sviluppare una velocità superiore a quella consentita e di aver controllato che il veicolo non venisse a tali fini modificato".Peraltro, aggiungono i giudici di piazza Cavour, "il tipo di violazione in discorso non e' inquadrabile in una condotta episodica che puo' sfuggire al controllo di un genitore, ma comporta una modifica stabile della meccanica del motoveicolo, che l'esercente la potesta' avrebbe potuto e dovuto verificare, tenuto anche conto che trattasi di un'operazione non inusuale e la cui facile realizzabilita' e' notoria. Ne' puo' - conclude la Suprema Corte - il genitore esercente la potesta' eludere i propri obblighi di vigilanza adducendo la non coabitazione con il minore, peraltro dimorante nella medesima citta'". Per questi motivi, la Cassazione ha dunque annullato senza rinvio la sentenza del giudice di pace e, decidendo nel merito, rigettato l'opposizione del padre, al verbale di confisca del Prefetto di Padova.
di Emanuele de Filippis -OnLine News