Ai Comandi di Polizia Municipale
in indirizzo
Al Comando di Polizia Provinciale di
Reggio Emilia
OGGETTO: Dichiarazione Ospitalita STRANIERI - D. L. 10/2007.
Dopo le modifiche apportate dalla Finanziaria 2007 (comma 1184 dell’articolo 1 della L. 296/2006) all’articolo 7 del Testo Unico sugli Stranieri (D.Lgs. 286/1998) lo stesso e stato completamente abrogato dalla lettera c del comma 1 dell’articolo 5 del Decreto Legge 10/2007, pubblicato in Gazzetta Ufficiale giovedì 15/02/2007 ed entrato in vigore venerdì 16/02/2007.
Vediamo di mettere in ordine le cose.
In via preliminare deve essere precisato che quando parliamo di STRANIERI per il Testo Unico sull’immigrazione (D.Lgs 286/1998) parliamo non tanto di “NON ITALIANI”, ma di tutti i “NON EUROPEI” (ad esempio per il nostro ordinamento non sono stranieri i Francesi, i Tedeschi ed anche gli “ultimi arrivati” nell’Unione Europea dal 01/01/2007, cioè i Rumeni ed i Bulgari), per capirci non solo dei Magrebini, ma anche degli Americani o degli Australiani.
Rinfreschiamo la memoria, l’articolo 7 del D. Lgs. 286/1998 (che aveva, nella pratica, sostituito l’art. 147 del TULPS abrogato dall’art. 47 del medesimo D.Lgs.) era quello che OBBLIGAVA CHIUNQUE (cioè sia uno straniero che un italiano) a comunicare entro 48 ore all’Autorità Locale di Pubblica Sicurezza (nella maggio parte dei casi ai Sindaci che poi trasferivano tali pratiche all’Ufficio Stranieri della Questura) quando dava AD UNO STRANIERO alloggio, ospitalità ovvero gli cedeva la proprietà od il godimento di un immobile, nonché se lo assumeva alle proprie dipendenze.
Con < ?xml:namespace prefix = st1 ns = "urn:schemas-microsoft-com:office:smarttags" />la Finanziaria 2007 era già stato abolito l’obbligo di comunicare l’assunzione di un cittadino straniero all’Autorità di Pubblica Sicurezza (ad onor del vero tale comunicazione era un doppione di altre comunicazioni che venivano già fatte a tanti altri uffici pubblici), ora questo Decreto Legge abroga integralmente tale articolo 7 e tutti gli obblighi conseguenti.
ATTENZIONE il Decreto Legge 10/2007 abroga gli obblighi di comunicazione per chi ospita i cittadini stranieri NON quelli in capo agli stranieri stessi che devono comunque comunicare una serie di informazioni direttamente alla Polizia di Frontiera al momento del loro ingresso nel territorio dello Stato, ovvero entro 8 giorni alla Questura con modalità in parte definite dal nuovo comma 2 dell’articolo 5 del citato Testo Unico ed in parte da definirsi con Decreto del Ministero dell’Interno per soggiorni di breve durata (inferiori ai 3 mesi).
Ma cosa cambia per noi della Polizia Municipale?
Con alcuni dei componenti del Comitato T. P. di C. ci siamo sentiti per telefono (davanti ad un Decreto Legge che entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione diventa difficile programmare un incontro intorno ad un tavolo) ed abbiamo fatto queste valutazioni:
1) innanzitutto è importante essere consapevoli che siamo di fronte ad un Decreto Legge che per sua natura esplica i suoi effetti per 60 giorni, poi decade … salvo conversione … che come sappiamo non sempre avviene e non sempre avviene nella formulazione testuale originaria ;
2) per il momento le comunicazioni che i cittadini ci presentano è opportuno continuare a ritirale ed a trasmetterle alla Questura nei soliti modi, salvo diversa esplicita comunicazione scritta da parte della stessa;
3) se i cittadini ci chiedono se devono fare o meno la comunicazione di ospitalità è opportuno dire le cose come stanno, cioè che si è di fronte ad un Decreto Legge con tutto quello che ne consegue e che è “più cautelante” continuare a farle fino alla sua conversione, anche perché … costa poco (ci ricordiamo cosa era successo per le cessioni di fabbricato alcuni anni addietro ???);
4) le sanzioni per comportamenti omissivi “maturati/accertati” prima del 16/02/2007 possono, anzi debbono, continuare ad essere notificate come al solito, in quanto nel diritto sanzionatorio amministrativo si applica la “legge del momento” e non il cosiddetto Favor Rei;
5) in presenza di un Decreto Legge eventuali NON COMUNICAZIONI successive al 16/02/2007, se e qualora lo stesso non sarà convertito (come sappiamo un Decreto Legge deve essere convertito entro 60 giorni se no perde ogni efficacia dall’origine), potranno essere eventualmente sanzionate in un secondo tempo (in quanto il comma 2 dell’articolo 14 della Legge 689/81 prevede che ci sono 90 giorni - che sono più di 60 - per notificare regolarmente le violazioni accertate), anche se in questo malaugurato caso sarebbe opportuno che le Autorità superiori ci dicessero come comportarci … ma per questo c’è ancora tempo;
6) Rimane completamente IN VIGORE L’OBBLIGO per i “padroni di casa” (padroni di casa in senso esteso) di effettuare la COMUNICAZIONE DI CESSIONE DI FABBRICATO AD USO ESCLUSIVO prevista dall’articolo 12 del D. L. 59/78, convertito nella Legge 191/78 (la cosiddetta comunicazione antiterrorismo) entro 48 ore se la stessa supera un mese, indipendentemente dal fatto che i “beneficiari” siano cittadini Italiani, Europei o Stranieri (si ricorda che tale omissione comporta una sanzione da EURO 103,00 ad EURO 1.549,00).
Appena possibile su queste ed altre problematiche emerse negli ultimi tempi verrà effettuato un incontro del Comitato Tecnico Professionale di Coordinamento.