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Previste pene pił dure nel nuovo ddl contro la prostituzione
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Pene piu' dure nel nuovo ddl contro la prostituzione
Arresto obbligatorio in flagranza di reato; inasprimento delle condanne (previsti anche 12 anni di reclusione) quando nel giro di prostituzione sono sfruttati i minori di 16 anni; divieto assoluto di svolgere questa attivita' in luoghi pubblici particolarmente "sensibili", come ad esempio quelli adiacenti a istituti scolastici, luoghi di culto o di cura e infine per confisca dei beni. Infine anche sanzioni amministrative per i clienti delle "lucciole". Sono questi i punti cardine del Disegno di legge per il contrasto al fenomeno della prostituzione che il Consiglio dei Ministri esaminera' giovedi' prossimo. Il ddl prevede tre tipologie criminose: la prostituzione coattiva, lo sfruttamento della prostituzione e l'induzione alle prostituzione. Allo sfruttamento viene inoltre parificata "l'attivita' dolosa di chi ha la proprieta' o la gestione di locali dove si esercita la prostituzione nonche' il reclutamento". La scelta delle cornici sanzionatorie "corre lungo un duplice binario: da un lato si e' avvertita la necessita' di adeguare il carico sanzionatorio al principio di proporzionalita' della pena, prevedendo sanzioni differenziate in ragione del diverso grado di offesa dei reati. Dall'altro - si legge nel ddl - si e' optato per limitare parzialmente l'area del penalmente rilevante espungendo talune norme di incerta applicazione, ovvero desuete in quanto superate dalla legislazione successiva". Due le cause di non punibilita' elencate nell'articolo tre del ddl "Non e' punibile l'attivita', in qualsiasi forma prestata purche' non a fini di profitto, di assistenza, anche reciproca alle persone che esercitano la prostituzione; inoltre, si prevede la non punibilta' del proprietario dell'immobile concesso in locazione, comodato, uso, usufrutto o abitazione a persona che vi eserciti la prostituzione in forma individuale, purche' l'eventuale corrispettivo non sia in alcun modo determinato in relazione all'esercizio delle attivita' di prostituzione ovvero rapportato ai relativi proventi". I "luoghi sensibili" L'articolo 9 stabilisce il divieto di prostituzione "nei luoghi pubblici che circondano o sono adiacenti a istituti scolastici, luoghi di culto, ospedali, cliniche o istituti residenziali di cura". Inoltre, ai sindaci e' dato il potere di vietari in tali luoghi l'esercizio della prostituzione, ma non vi vietarla del tutto sul territorio comunale. | fonte: Rainews24 |
Pubblicazione del: 28/11/2007 nella Categoria Notizia
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