Sospetto di illegittimità costituzionale della normativa che impedisce ai lavoratori pubblici di godere di incrementi retributivi, nel caso in cui prestino lavoro durante festività ricadenti la domenica, come avviene nel settore privato. Il tribunale di Torino, in qualità di giudice del lavoro, ha emanato l'ordinanza 2 Febbraio 2007, n. 542, con la quale ha rimesso alla Corte costituzionale la questione di legittimità costituzionale dell'articolo 1, comma 224, della legge 266/2005. Questa disposizione stabilisce che «tra le disposizioni riconosciute inapplicabili dall'articolo 69, comma 1, secondo periodo, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, a seguito della stipulazione dei contratti collettivi del quadriennio 1994/1997 è ricompreso l'articolo 5, terzo comma, della legge 27 maggio 1949, n. 260, come sostituito dall'articolo 1 della legge 31 marzo 1954, n. 90, in materia di retribuzione nelle festività civili nazionali ricadenti di domenica. È fatta salva l'esecuzione dei giudicati formatisi alla data di entrata in vigore della presente legge». Secondo il Tribunale di Torino, questa norma ha un chiaro contenuto innovativo con effetto retroattivo, costituendo un'interpretazione autentica dell'articolo 69, comma 1, del d.lgs 165/2001. L'effetto finale della disposizione è impedire, con effetto anche per il passato, l'applicazione della norma di tutela dei lavoratori, nell'ambito del pubblico impiego. Ciò determina, per il giudice, una situazione di evidente disparità di trattamento tra i lavoratori pubblici e quelli privati, da considerare, però, ingiustificata. Infatti, l'assimilazione del rapporto di lavoro pubblico a quello privato implica che deroghe alla disciplina privatistica del lavoro nel pubblico impiego siano ammissibili soltanto quando ciò sia giustificato da una effettiva sostanziale non omogeneità delle situazioni poste a raffronto. Secondo il Tribunale di Torino, però, nel caso di specie non sono ravvisabili differenze tra la situazione del dipendente privato e di quello pubblico, che perdono entrambi una giornata di riposo per effetto della medesima coincidenza di una festività con la domenica, sì da potersi ammettere che il primo possa percepire un compenso economico di carattere sostitutivo e il secondo no. Non è sufficiente, per sostenere la legittimità costituzionale dell'articolo 1, comma 224, della legge 266/2005, basarsi sulla circostanza che tale disposizione ha lo scopo di garantire risparmi, allo scopo di risanare la finanza pubblica. Italia Oggi 14/9/2007 di Luigi Oliveri |