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Sentenze



TAR PIEMONTE - Sez. II depositata il 7 maggio 2007 col nr. 2054 -



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REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte – 2^ Sezione – ha pronunciato la seguente
Sent. n. 2054
Anno 2007

R.g. n. 16

Anno 2007




SENTENZA

sul ricorso, ex art. 25 comma 5, della legge n. 241/1990, n. 16/2007, proposto da Aldo Paolo Ponzano, personalmente in giudizio, ai sensi dell’art. 25, comma 5 bis, l.n. 241/1990, ed elettivamente domiciliato presso la Segreteria di questo Tribunale,

contro

il Comune di San Salvatore Monferrato, in persona del Sindaco pro tempore, non costituito in giudizio;

avverso

il parziale rigetto della sua istanza d’accesso, implicato dalla missiva del resistente a prot. 10559/2006, relativamente al documento messo a protocollo generale del Comune di San Salvatore Monferrato n. 8594 del 30 luglio 2005 ad oggetto “accertamento 1 amm. 2005-preghiera di notifica”.

Visto il ricorso con i relativi allegati;

Visto l’atto, concernente “Ricorso-Memoria ex art. 25 co. 5 L. 241/90 per motivi aggiunti” del 22 gennaio 2007 e la relativa documentazione allegata;

Visti gli atti tutti della causa e la relativa produzione documentale;

Relatore alla camera di consiglio del 24 gennaio 2007 il Referendario Ivo Correale;

Non comparso il ricorrente;

Ritenuto in fatto e considerato in diritto quanto segue.

FATTO

Aldo Paolo Ponzano, Agente di Polizia Municipale del comune di San Salvatore Monferrato, inviava, in data 2 agosto 2006, al Segretario del detto comune una nota, avente il seguente contenuto: “Egr. Segretario Comunale, per esigenze relative al processo che mi vede parte offesa per un fatto accadutomi in servizio nel 2004 (...) mi occorrono in copia conforme i seguenti atti protocollati che Voi detenete, nr. 6501/2004 nr 4954/2004 nr. 2277/2004, Si invita pertanto ove del caso alla loro regolarizzazione formale (es. apposizione di timbri di congiunzione e di visti per firma su tutte le pagine) Si prega quindi di spedirmeli e di richiedermi le eventuali spese in contrassegno. Potranno seguire altre richieste consimili.”.

Il Segretario Comunale inviava, in data 17 agosto 2006, al ricorrente la nota prot. 8354, avente il seguente contenuto: “Facendo seguito alla Sua richiesta del 2 agosto 2006 ..., si trasmettono i documenti di seguito elencati: Fotocopia atto ad oggetto ... Fotocopia atto ad oggetto ... Fotocopia atto ad oggetto ...”.

In data 12 settembre 2006 il detto dipendente inviava un’altra nota al Segretario comunale, avente il seguente contenuto: “Egr. Segretario comunale, per esigenze processuali analoghe a quelle illustrate in mia richiesta del 2 agosto 2006…chiedo copie conformi complete di allegati, dei seguenti atti protocollati…nr. 7736 del 9 luglio 2005 nr. 8340 del 25 luglio 2005 nr. 7874 del 12 luglio 2005 nr. 8594 del 30 luglio 2005…”.

In assenza di riscontro, il sig. Ponzano adiva il Difensore Civico regionale contro il silenzio-rifiuto tenuto dall’Amministrazione comunale in ordine alla sua richiesta.

Il Segretario Comunalel inviava al ricorrente, in data 17 ottobre 2006, la nota prot. 10559, avente il seguente contenuto: “Facendo seguito alla Sua richiesta del 12 settembre u.s., ..., si trasmettono gli atti in nostro possesso: 8340 del 25/07/2005; 7736 del 09/07/2005; 7874 del 12/06/2005; 8579 del 30/07/2005 (copia foglio protocollo elettronico), ...”.

Con ricorso a questo Tribunale, proposto da Aldo Paolo Ponzano ai sensi dell’art. 25, comma 5, l.n. 241/90, avverso il parziale rigetto, in epigrafe indicato, si chiede che questo tribunale dichiari il diritto del ricorrente ad accedere al documento di cui al n. 8594 del 30 luglio 2005 del protocollo generale del comune di San Salvatore Monferrato e per l’effetto ordini allo stesso comune l’ostensione in copia conforme di tale documento con gli allegati al ricorrente.

I motivi di ricorso sono:

Eccesso di potere per contraddittorietà e violazione del principio di imparzialità ex art. 97 Cost. sub specie buona fede, nonché per carenza di motivazione.

Il ricorrente ha rilevato la contraddittorietà ed illegittimità del comportamento del comune, di San Salvatore Monferrato, che in relazione alla nota del Segretario comunale in data 17 ottobre 2006, nella parte concernente “8579 (rectius 8594) del 30/07/2005”.

Con atto, concernente “Ricorso - memoria”, in data 22 gennaio 2007, il ricorrente rappresentata “che il 20.01.2007 (egli) riceveva verso le 20 del mattino racc. a.r. (...) recante lettera prot. 547 del 17.01.2007”, avente il seguente contenuto: “Con la presente si procede alla trasmissione del documento, reperito a seguito di ricerca d’ufficio estremamente difficoltosa. Si rileva, tuttavia, la circostanza che il difficile reperimento deriva da erronea registrazione ed archiviazione della pratica, del documento peraltro formato dalla S.V. ...”.

Il ricorrente, in merito alla nota ed al documento, dianzi citati, “si rimetteva al TAR adito circa la permanenza dell’interesse all’ostensione di copia ‘effettivamente conforme’ del premesso documento prot. n. 8594 del 30 luglio 2005 del Comune di San Salvatore Monferrato e inoltre chiede che le spese di causa al TAR adito siano poste tutte a carico del resistente; produce fotocopia (con allegati) dei documenti seguenti ... e fotocopie ad esso trasmessa del prot. n. 8594/2005 e agg. verbale 1amm2005/preghiera di notifica; insta affinchè l’adito tribunale si valga degli acquisitivi poteri d’ufficio, ove utile al giudizio, in ordine agli originali degli atti qui prodotti tutti in copia semplice”.

All’odierna udienza camerale la causa è stata trattenuta in decisione.

DIRITTO

Il Collegio ritiene che si debba dare atto della cessata la materia del contendere, in relazione al “documento” trasmesso al ricorrente con la nota del Segretario Comunale di San Salvatore Monferrato prot. 547 in data 17 gennaio 2007.

Ed, invero, l’art. 22, comma 1, lett. a), legge n. 241/1990, prevede che per “diritto di accesso” si intende il diritto degli interessati di prendere visione e di estrarre copia di documenti amministrativi”. La norma di legge, quindi, non prevede che la copia debba essere “effettivamente conforme” ma mira ad un risultato sostanziale laddove specifica, all’art. 22 comma 2, l.cit. che “L’accesso ai documenti amministrativi…costituisce principio generale dell’attività amministrativa al fine di favorire la partecipazione e di assicurane l’imparzialità…”.

Il successivo art. 25, comma 1, stabilisce che “Il diritto di accesso si esercita mediante esame ed estrazione di copia dei documenti amministrativi, nei modi e con i limiti indicati dalla presente legge”.

Nuovamente non è specificato che la copia dei documenti debba essere “effettivamente conforme”, atteso che la “ratio” della norma è quella di rendere essenzialmente edotto l’interessato del contenuto del documento, sotto un profilo evidentemente sostanziale e non meramente formale.

Deve essere l’interessato a specificare nella richiesta, semmai, le ragioni dell’esigenza di ricevere proprio una copia “effettivamente conforme”, nel casi in cui ciò sia indispensabile, ma ciò non è avvenuto nel caso di specie ove il ricorrente non ha specificato né nella sua richiesta né nella presente sede perché necessiti proprio di copia “effettivamente conforme” del documento richiesto.

Non si dà luogo a pronuncia sulle spese in considerazione della mancata costituzione in giudizio del Comune intimato.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale del Piemonte – Sezione 2^ dà atto della cessata materia del contendere nel presente giudizio.

Nulla per le spese.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Così deciso in Torino, alla camera di consiglio del 24 gennaio 2007, con l’intervento dei signori magistrati:

Giuseppe Calvo Presidente

Ivo Correale Referendario, estensore

Emanuela Loria Referendario

Il Presidente L’Estensore

Il Direttore Segreteria II Sezione Depositata in Segreteria a sensi di

Legge il 7 maggio 2007
Il Direttore Segreteria II Sezione





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