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Sentenze



CONSIGLIO DI STATO - Sentenza n.5099 del 4 settembre 2006 - CCNL: sulle impugnazioni è competente il Giudice ordinario



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REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

N. 5099/06 Reg.Dec.

N. 1023 Reg.Ric. ANNO 2004


Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Sesta) ha pronunciato la seguente

DECISIONE

sul ricorso in appello n. 1023/2004 proposto da AROMOLO Rita, BARDI Laura, CIAMBOTTI Aldo, DELL’ORO Valentina, DI CARLO Vincenzo, DI GIACINTO Luciana, DONNARUMMA Lucia, CONTE Elisa, ILARDI Vincenza, IORI Angela, LA TORRE Anna, LEANDRI Alberto, MENNELLA Giuseppe, ONOFARO SANAJA’ Vincenzo, PALUMBO Angelo Domenico, PASQUINI Graziella, PASQUINI Marina, PILOTTI Massimo, PONZIANI Gioacchino, PULCINI Patrizio, ROSATI Adolfo, TERZI Valeria, TOMASSOLI Laura, TONINI Aristide, VALLEGA Victor Enrique, VENEZIA Accursio, tutti rappresentati e difesi dagli avvocati Felice Laudadio e Ferdinando Scotto, ed elettivamente domiciliati presso il dott. Gian Marco Grez, in Roma, via Lungotevere Flaminio, n. 46, IV B;

contro

Ministero delle politiche agricole e forestali, in persona del Ministro in carica, rappresentato e difeso dall’Avvocatura generale dello Stato, presso cui per legge domicilia, in Roma, via dei Portoghesi, n. 12;

per la riforma

della sentenza del T.A.R. per il Lazio – Roma, sez. III ter, 19 dicembre 2002, n. 12922, resa tra le parti.

Visto il ricorso con i relativi allegati;

visto l’atto di costituzione in giudizio dell’amministrazione appellata;

visti tutti gli atti della causa;

relatore alla pubblica udienza del 6 giugno 2006 il consigliere Rosanna De Nictolis e udito l'avvocato Sciacca per delega degli avvocati Laudadio e Scotto per gli appellanti e l’avvocato dello Stato Tortora per l’amministrazione appellata;

ritenuto e considerato quanto segue.

FATTO E DIRITTO

1. Con il ricorso di primo grado gli odierni appellanti, tutti inquadrati nel III livello, profilo ricercatore – tecnologo ai sensi del d.P.R. n. 171/1991, hanno impugnato il contratto collettivo nazionale di lavoro delle istituzioni ed enti di ricerca e sperimentazione, area dirigenza, quadriennio normativo 1994/1997, in relazione all’art. 35, relativo all’orario di lavoro. Impugnavano altresì il contratto collettivo nazionale di lavoro delle istituzioni ed enti di ricerca e sperimentazione, area dirigenza, biennio economico 1996/1997, quanto alle tabelle A) e B).

In sintesi, lamentavano la illegittima mancata equiparazione dei ricercatori e tecnologi ai dirigenti amministrativi, con conseguente deteriore trattamento economico, e la ingiustificata fissazione di un orario di lavoro di 36 ore settimanali.

Con la sentenza in epigrafe il ricorso è stato respinto.

Hanno proposto appello gli originari ricorrenti, riproponendo le censure di primo grado e muovendo motivate critiche alla sentenza gravata.

2. In via pregiudiziale il Collegio rileva che sulla controversia non vi è giurisdizione del giudice amministrativo.

Viene infatti impugnato un contratto collettivo del pubblico impiego, stipulato nel 1998, in epoca, cioè successiva alla modifica normativa che ha fatto venir meno la necessità di un atto amministrativo di autorizzazione alla sottoscrizione.

L’atto impugnato, avente natura di contratto collettivo nazionale, non costituisce, pertanto, atto amministrativo, ma atto privatistico, che esula dalla giurisdizione del giudice amministrativo.

Spetta alla giurisdizione ordinaria del giudice del lavoro la controversia relativa al contenuto di un contratto collettivo nazionale emanato in epoca successiva al d.lgs. 4 novembre 1997 n. 396, che ha sostituito la precedente autorizzazione alla sottoscrizione del presidente del consiglio dei ministri (ritenuta impugnabile davanti al giudice amministrativo per la sua natura di atto amministrativo) con un parere reso direttamente dalle singole amministrazioni attraverso comitati di settore (T.a.r. Lazio, sez. I, 20 gennaio 2003, n. 202).

In tal senso si è pronunciata anche la Corte di Cassazione a sezioni unite, con argomenti che il Collegio condivide (Cass. civ., sez. un., 3 marzo 2003, n. 3145, ord.).

Ha osservato la Corte che in relazione all’impugnazione di contratti collettivi relativi al pubblico impiego difettano momenti di rilievo pubblicistico, come è reso evidente anche dal disposto dall’art. 63, d.lgs. 30 marzo 2001 n. 165, che devolve alla giurisdizione del giudice ordinario (3° comma) le controversie «relative alle procedure di contrattazione collettiva di cui all’art. 40>>.

Né vale obiettare, facendo leva sul mero dato letterale, che il richiamo non opera quante volte non vengano in contestazione le «procedure» contrattuali, ma la validità o l’efficacia di determinate clausole.

Sul piano sistematico è agevole osservare che la ratio della devoluzione alla giurisdizione ordinaria si ricollega al tipo di situazioni giuridiche soggettive implicate dalle vicende dell’autonomia contrattuale, la cui natura, a questi fini, come rileva nella fase procedimentale e precontrattuale, così si impone, ed a maggior ragione, una volta che il contratto sia stato effettivamente concluso, di guisa che la menzione delle «procedure», presente nel citato 3° comma dell’art. 63 d.lgs. n. 165 del 2001, è solo un’espressione ellittica per fare riferimento a qualsivoglia controversia inerente alle vicende suddette, dal momento delle trattative a quello del perfezionamento e dell’applicazione del contratto collettivo di qualsiasi livello.

Può aggiungersi che dimostrazione evidente dell’impossibilità di intendere in senso restrittivo la menzione delle «procedure», si trae, per tabulas, dall’espressa devoluzione alla giurisdizione ordinaria (art. 64 d.lgs. n. 165 del 2001) anche delle controversie in tema di accertamento sull’efficacia, la validità e l’interpretazione dei contratti collettivi.

Si deve inoltre osservare che nel caso di specie non sono state proposte controversie individuali, relative ad atti applicativi del contratto collettivo, in cui il contratto collettivo venga in considerazione solo in via incidentale. In tale ipotesi, infatti, la causa principale rimarrebbe, ratione temporis (art. 69, d.lgs. n. 165/2001), attratta al giudice amministrativo, con l’applicazione del procedimento incidentale relativo al contratto collettivo (art. 64, d.lgs. n. 165/2001).

Invece, nel caso di specie, non viene impugnato alcun atto applicativo del contratto collettivo, e dunque non viene in considerazione nessuna controversia individuale. Il contratto collettivo forma l’oggetto dell’impugnazione principale dei ricorrenti.

Il difetto di giurisdizione comporta l’annullamento senza rinvio della sentenza di primo grado.

3. Le spese di lite possono essere compensate, attesa la novità delle questioni.

P.Q.M.

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (sezione sesta), definitivamente pronunciando sul ricorso in epigrafe, dichiara il difetto di giurisdizione del giudice amministrativo e per l’effetto annulla senza rinvio la sentenza di primo grado.

Spese compensate

Ordina che la pubblica amministrazione dia esecuzione alla presente decisione.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 6 giugno 2006 con la partecipazione di:

Mario Egidio Schinaia - Presidente

Luigi Maruotti - Consigliere

Carmine Volpe - Consigliere

Giuseppe Romeo - Consigliere

Rosanna De Nictolis - Cons. rel. ed est.

Presidente

f.to Mario Egidio Schinaia

Consigliere Segretario

f.to Rosanna De Nictolis f.to Glauco Simonini







DEPOSITATA IN SEGRETERIA



il..................04/09/2006...................

(Art. 55, L.27/4/1982, n.186)

per Il Direttore della Sezione

f.to Giovanni Ceci







CONSIGLIO DI STATO

In Sede Giurisdizionale (Sezione Sesta)



Addì...................................copia conforme alla presente è stata trasmessa



al Ministero..............................................................................................



a norma dell'art. 87 del Regolamento di Procedura 17 agosto 1907 n.642



Il Direttore della Segreteria







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