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IL Segretario Generale Nazionale Daniele Minichini


Sentenze



CARTELLI MOBILI IRREGOLARI



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Se il cartello che segnala il divieto di sosta è appoggiato semplicemente a terra senza alcun sostegno fisso, la multa non può essere considerata valida. Così si è espresso il giudice di pace di Lodi, che ha accolto il ricorso presentato a giugno dello scorso anno da un automobilista, annullando il suo verbale da circa 40 euro emesso dal Comando di polizia locale.
Tutto è iniziato quando l’automobilista, accompagnando il 23 giugno un parente disabile residente nella zona di viale Calabria, ha parcheggiato l’auto in strada. Senza accorgersi però del cartello appoggiato a terra che indicava il divieto di sosta dalle 6 alle 10 di mattina per le operazioni di lavaggio strade. Tornato indietro, ha trovato il verbale sul vetro, e si è rivolto all’associazione Consumer Point, contestando lo stesso a fine novembre davanti al giudice di pace. Dopo meno di un mese questo gli ha poi dato ragione, anche se le motivazioni della sentenza sono state rese note solo nei giorni scorsi.
“La domanda proposta appare fondata - scrive il giudice nelle motivazioni - in quanto dalle foto prodotte si evince che il divieto è segnalato da un cartellone poggiato a terra senza alcun ancoraggio e proprio a ridosso del marciapiedi e non di fronte alla via dove insiste il divieto. Pertanto chi accede in detta via non trova il cartello indicatore del divieto perché lo stesso si trova a ridosso del marciapiedi in luogo non visibile senza frecce di indicazione che non lasciano presumere dove vige il divieto”.
“Inoltre - si legge nella sentenza - essendo per nulla ancorato è suscettibile di ‘crollo’ anche per un alito di vento o urto di qualche veicolo di passaggio o meglio ancora di qualche ragazzo che ha voglia di scherzare. Poiché si tratta di un divieto solo per un giorno al mese, capacitarsi ogni volta è assai difficile. Non ravvisandosi quindi alcuna dimostrazione che possa determinare la legittimità e/o la regolarità del verbale, il giudice accoglie il ricorso”





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