Anonimo Registrati

Martedi 16-Luglio-2024

          

IMPORTANTE

PER INSERIRE IL PROPRIO ANNUNCIO DI MOBILITA' SU LIPOL.IT e FACEBOOK


comunicare :  nome e cognome, posizione professionale, profilo professionale, gli enti di partenza e destinazione, telefono e/o mail, note particolari

  (ogni singolo annuncio, rimarrà visibile online per circa 12 mesi dalla data d'inserimento)

 Inoltre  per i soli colleghi iscritti al nostro sindacato, che ne facciano richiesta, prestiamo piena assistenza nella ricerca della mobilità (anche attraverso i nostri referenti sui territori) e per tutto l'iter burocratico.

Si prega tutti coloro che abbiano ottenuto la mobilità, di darne comunicazione per cancellare la richiesta.

                                                Si ringrazia per la fattiva collaborazione

IL Segretario Generale Nazionale Daniele Minichini


Sentenze



POLIZIA MUNICIPALE - GESTIONE ASSOCIATA OBBLIGATORIA DEI PICCOLI COMUNI



torna indietro all'elenco dei Documenti.Elenco Documenti     Stampa questo documento dal titolo: POLIZIA MUNICIPALE - GESTIONE ASSOCIATA OBBLIGATORIA DEI PICCOLI COMUNI. Stampa

POLIZIA MUNICIPALE piccoli comuini con IL decreto legge n.78 del 31 maggio 2010 associazione forzata.
Si segnala Il commento al D.L. dell’anci scaricabile integralmente dal sito www.anci.it

GESTIONE ASSOCIATA FUNZIONI FONDAMENTALI

I commi da 26 a 31 disciplinano l’esercizio delle funzioni fondamentali dei Comuni, prevedendo la gestione associata obbligatoria delle funzioni fondamentali dei piccoli Comuni fino a 5.000 abitanti, attraverso la convenzione o l’Unione; le stesse funzioni sono obbligatoriamente esercitate in convenzione o Unione da parte dei Comuni appartenenti o appartenuti alle Comunità montane, con popolazione stabilita dalla legge regionale e comunque inferiore a 3.000 ab.

Ai fini della manovra, sono considerate funzioni fondamentali dei Comuni quelle individuate dall’art. 21, comma 3 della legge 42 del 2009, ovvero:



Per i Comuni, le funzioni, e i relativi servizi, da considerare ai fini del comma 2 sono provvisoriamente individuate nelle seguenti:

a) funzioni generali di amministrazione, di gestione e di controllo, nella misura complessiva del 70 per cento delle spese come certificate dall'ultimo conto del bilancio disponibile alla data di entrata in vigore della presente legge;

b) funzioni di polizia locale;

c) funzioni di istruzione pubblica, ivi compresi i servizi per gli asili nido e quelli di assistenza scolastica e refezione, nonché l'edilizia scolastica;

d) funzioni nel campo della viabilità e dei trasporti;

e) funzioni riguardanti la gestione del territorio e dell'ambiente, fatta eccezione per il servizio di edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia nonché per il servizio idrico integrato;

f) funzioni del settore sociale.



La Regione, nella materie di cui all’art. 117, commi 3 e 4 della Costituzione, previa concertazione con i Comuni interessati nell’ambito del Consiglio delle Autonomie locali, individua la dimensione territoriale ottimale per lo svolgimento delle funzioni fondamentali. I Comuni capoluogo di Provincia ed i Comuni sopra i 100.000 ab. non sono obbligati ad associarsi.

Il completamento dell’attuazione di tali disposizioni dovrà essere assicurato dai Comuni entro il termine che sarà individuato con DPCM entro 90 giorni dall’ entrata in vigore del DL 78/2010. Con lo stesso decreto sarà individuato il limite demografico minimo per l’esercizio associato delle funzioni fondamentali.



Il comma 27 prevede che sino all’entrata in vigore della legge di individuazione delle funzioni fondamentali dei Comuni, sono considerate funzioni fondamentali le voci di spesa prevista dall’articolo 21 comma 3 della legge n.42 del 2009: A tal proposito si osserva che quell’elencazione era finalizzata ad altri obiettivi, ossia avviare l’individuazione dei fabbisogni standard ed appare evidente che le voci di spesa non possono corrispondere all’elencazione delle funzioni fondamentali dei Comuni e che, in particolare, la lettera a) riguardante le funzioni generali di amministrazione etc non può essere gestita in forma associata fra i Comuni.

Inoltre, la lettura del comma 28 appare di difficile comprensione soprattutto nella parte in cui fa riferimento all’obbligo di esercitare le funzioni in forma associata da parte dei Comuni appartenenti o già facenti parte di comunità montane con la specificazione incomprensibile relativa alla soglia di popolazione di 3 mila abitanti stabilita dalla legge regionale.

La procedura di individuazione degli ambiti territoriali e di avvio dell’obbligo per i Comuni di dare attuazione a tale previsione contenuta nel comma 30 e nel comma 31 risulta incoerente e poco chiara. Siamo in presenza di due discipline in cui i soggetti sono diversi da una parte la legge regionale, dall’altra decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri che sembrano sovrapporsi e non integrarsi, tranne che la previsione del comma 31 si configuri quale intervento sostituivo della legge regionale.



Il comma 32 riguarda il Divieto di costituire società. I Comuni con popolazione inferiore a 30.000 abitanti non possono costituire società, fermo restando quanto già previsto dall’art. 3, commi 27,28,29 della legge finanziaria 2008, ovvero ad eccezione delle società necessarie costituite strettamente per il perseguimento delle finalità istituzionali dell’Ente.

Entro il 31 dicembre 2010 i Comuni devono mettere in liquidazione le società già costituite o cedere le partecipazioni.

Tali disposizioni non si applicano nei casi di società a partecipazione paritaria o proporzionale al numero degli abitanti, costituite da più Comuni che complessivamente superino i 30.000 abitanti; i Comuni tra 30.000 e 50.000 abitanti possono detenere una sola società.

La norma appare alquanto nebulosa poiché non si comprende a quali società ci si riferisce e qual è, per i Comuni sotto i 30.000 abitanti, la portata innovativa della stessa, considerando che comunque il comma 27 della finanziaria 2008 trova applicazione per tutti gli enti locali, quindi vigono i relativi divieti e sembra anche le deroghe in esso contenute.

E' quindi necessario ed urgente un chiarimento in merito alla portata della disposizione.

Il comma 33 riguarda la TARSU TIA e prevede che le disposizioni di cui all’articolo 238 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, si interpretano nel senso che la natura della tariffa ivi prevista non è tributaria. Le controversie relative alla predetta tariffa, sorte successivamente alla data di entrata in vigore del presente decreto, rientrano nella giurisdizione dell’autorità giudiziaria ordinaria.

In evidente contrasto con la sentenza della Corte costituzionale n. 238 del luglio 2009 che sancisce la natura tributaria della TIA. Il comma reca un’interpretazione autentica di una norma non ancora attuata (art. 238 del D.Lgs 152/2006). Si tratta pertanto di un previsione senza alcun effetto concreto, né sulle incertezze normative che caratterizzano le attuali tarsu/tia, né sulla configurazione della nuova Tia integrata le cui caratteristiche saranno determinate (e valutabili sotto il profilo dell’eventuale natura tributaria solo a seguito di decreti attuativi di cui ancora non si ha notizia).








torna indietro all'elenco dei Documenti.Elenco Documenti

LOGIN

  

Registrati

Recupera Password


LIPOL INFORMA

etp