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CAMPANIA - SEZIONE III SENTENZA 6321 DEL 23-10-2009 SIGARETTE VIETATE SENZA LICENZA DEI MONOPOLI . PUNITA ANCHE LA SOLA DETENZIONE
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Campania-Sezione III sentenza n. 6321 del 23/10/2009 Sigarette vietate senza licenza dei Monopoli.Punita anche la sola detenzione --------------------------------------------------------------------------------
Niente vendita di sigarette in bar se non c'è la licenza dei Monopoli. Offrire la sigaretta ai propri clienti può costare la chiusura del locale, siano o non siano queste di contrabbando. Il Tar Campania, sezione III, con sentenza n. 6321 del 23 ottobre 2009 ( per leggere la sentenza : http://www.giustizia-amministrativa.it/DocumentiGA/Napoli/Sezione%203/2008/200804570/Provvedimenti/200906321_01.XML ) ha respinto il ricorso del titolare del bar la cui chiusura per cinque giorni era stata imposta dall'Amministrazione dei Monopoli, per aver violato l'art. 5 della legge n. 50 del 1994, il quale prevede la sanzione della sospensione dell'attività da un minimo di cinque giorni al massimo di un mese nell'ipotesi in cui, in locali non autorizzati alla vendita di tabacchi e generi di monopolio venga accertata la detenzione di tabacchi di contrabbando oppure di generi di monopolio destinati alla vendita.
Insomma, è stato applicato il minimo della sanzione prevista al titolare del bar che deteneva nel suo locale quasi un chilo di tabacchi lavorati, di tre marche distinte e tutte di contrabbando. Irrilevante per il giudice è stato il fatto sostenuto dal ricorrente secondo il quale non era stato sufficientemente provato che la merce fosse in vendita.
Per l'accertamento dell'illecito in questione, infatti, precisa la sentenza, non occorre la flagranza di reato, in quanto il fatto stesso che in un locale aperto al pubblico, autorizzato alla somministrazione di bevande e prodotti alimentari, ma non alla vendita di generi di monopolio, si trovasse una scorta ingente di pacchetti di sigarette (ben 48) di tre marche differenti, costituisce una circostanza obiettivamente indicativa dell'intenzione del titolare del locale di (o della sua disponibilità a) offrirla in vendita ai frequentatori.
La disposizione, puntualizza il giudice, descrive e sanziona - infatti - una fattispecie del cosiddetto «illecito di mero pericolo» e in sostanza il caso particolare in cui per il perfezionamento della condotta vietata non occorre che l'evento obiettivamente dannoso, ovvero la vendita abusiva, si realizzi, essendo sufficiente che vengano posti in essere atti idonei, diretti in modo univoco a consentirne o ad agevolarne la realizzazione. Poiché, conclude il giudice, la detenzione dei pacchetti di sigarette rinvenuti nel locale aperto al pubblico perfeziona pienamente l'«evento di mero pericolo» che la norma ha inteso prevenire e scongiurare, il provvedimento sanzionatorio disposto dall'Amministrazione dei Monopoli è decisamente legittimo.
Marilisa Bombi Italia Oggi 5/12/2009
Riproduzione riservata-Si ringrazia l'Editore per la gentile concessione
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