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Cassazione - La sosta in ZTL fa presumere il passaggio oltre i varchi in orario vietato
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Vietato parcheggiare la Moto in ZTL, lo dice la Cassazione Sosta fa presumere il passaggio oltre i varchi in orario vietato
Linea dura della Cassazione per garantire le zone a traffico limitato: per prendere la multa non è necessario che il vigile abbia fermato il motorino senza autorizzazione ma è sufficiente che l'abbia trovato parcheggiato nell'area Ztl, nei Comuni nei quali è precluso il passaggio anche alle due ruote. Insomma, la sosta, fa presumere la circolazione oltre i varchi in orari vietati. Lo ha deciso la Suprema Corte che, con la sentenza 27143 del 21 dicembre 2007, ha accolto il ricorso del Comune di Reggio Emilia presentato contro la sentenza del giudice di pace emiliano che aveva annullato la multa a un ragazzo la cui moto era stata trovata parcheggiata in un'area Ztl, senza l'autorizzazione. Il magistrato onorario aveva annullato il verbale, osservando che "il solo rinvenimento del veicolo posteggiato in zona di traffico limitato in ora di divieto di circolazione non poteva far presumere che l'ingresso di esso in detta zona fosse avvenuto in orario vietato". Contro questa decisione l'ente locale ha fatto ricorso in Cassazione precisando, tra l'altro, che quel giorno c'era il mercato e che quindi le limitazioni partivano dalla mattina: era perciò difficile che il ragazzo fosse passato in orari nei quali i varchi erano ancora spenti. La seconda sezione civile di piazza Cavour ha dato ragione all'ente locale, disponendo un nuovo processo e chiarendo che "costituiva obbligo del giudice di merito, al quale era stata prospettata dall'amministrazione locale la sussistenza di una prova presuntiva della commissione della violazione da parte del motociclista, costituita, oltreché dal verbale fidefacente della sosta del motociclo in zona a traffico limitato in ora di divieto, da circostanze specificamente individuate e documentate, che rendevano improbabile che il veicolo potesse essere entrato nella stessa in ora consentita, indicare le ragioni per le quali detta prova doveva ritenersi insussistente o inidonea a dimostrare la violazione contestata". Fonte: Virgilio
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