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Sentenze



CASSAZIONE n.25388/2007 Anche le auto degli invalidi non possono sostare sulle striscie pedonali



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Sulle strisce pedonali non si posteggia. Nemmeno se si è in possesso del contrassegno invalidi. Infatti, il divieto assoluto imposto dal legislatore agli articoli 158 e 159 del codice della strada non è derogabile, avendo la caratteristica di evitare l'intralcio o il pericolo per la circolazione.

Lo ha affermato la Suprema corte di cassazione nel testo della sentenza n. 25388/2007, con la quale ha fatto luce su un particolare aspetto dei divieti imposti dal codice della strada, in particolare se sia sussistente una forma derogatoria alla sosta o alla fermata sulle strisce pedonali.

Il supremo collegio ha preliminarmente osservato che sussiste la configurazione dell'illecito anche quando lo spazio destinato a tale scopo sia stato solo parzialmente occupato e anche quando non sia stato effettivamente cagionato un impedimento o un intralcio alla circolazione.

Il legislatore, infatti, nel disciplinare la violazione, ha assegnato ai divieti in tal senso operati nei citati articoli 158 e 159, per il solo fatto di essere violati, la caratteristica di intralcio o di pericolo per la circolazione, prevedendo, pertanto, l'obbligatorietà della sanzione accessoria consistente nella rimozione del veicolo, proprio per eliminare gli elementi di sussistenza della pericolosità del comportamento censurato.

Proprio per questi motivi, ha rilevato il collegio, anche coloro che utilizzano gli autoveicoli per il trasporto delle persone invalide, in possesso dello specifico contrassegno, nonostante siano loro accordate alcune agevolazioni (il riferimento va alla sosta nelle zone vietate dalla specifica segnaletica, alla circolazione nelle corsie preferenziali_), devono rispettare i divieti imposti dal citato articolo 158 del dlgs n. 285/92, proprio per la presunzione accordata dal legislatore di intralcio e pericolo per la circolazione nel caso delle specifiche violazioni.

Ne è possibile invocare, conclude la sentenza in esame, che ci si è trovati costretti a posteggiare il veicolo sulle strisce. Ciò in quanto, se è vero che la violazione è stata commessa perché in zona mancavano spazi liberi e perché sussisteva una determinata urgenza da parte di chi ha commesso la violazione, sono entrambe circostanze che, oltre al fatto che devono trovare un riscontro probatorio, sono del tutto estranee allo «stato di necessità» considerato dall'articolo 4 della legge n. 689/1981, come causa di esclusione dalla responsabilità.

Fonte:ItaliaOggi - Enti Locali del 14/12/2007 di Antonio G. Paladino





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