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CASSAZIONE - SENTENZA N.29377(Mettere in vendita prodotti 'taroccati' è sempre un reato)
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Mettere in vendita prodotti 'taroccati' è sempre un reato, non meno grave se la contraffazione appare palese e grossolana. A sancirlo è la Cassazione, che ha confermato la condanna inflitta a un immigrato dalla Corte d'appello di Genova: l'uomo era stato riconosciuto colpevole del reato di cui all'art.474 c.p. (introduzione nello Stato e commercio di prodotti con segni falsi) e condannato a 2 mesi di reclusione e 200 euro di multa per "aver detenuto per la vendita" borse e capi di abbigliamento con marchi falsificati. Nel suo ricorso alla Suprema Corte, dunque, l'imputato aveva evidenziato l'erronea applicazione del suddetto articolo, data la "scarsità qualitativa dei prodotti, i prezzi eccessivamente bassi e le condizioni con cui erano stati posti in vendita". Per i giudici di Piazza Cavour (quinta sezione penale, sentenza n.29377), il ricorso è inammissibile: "il reato di cui all'art.474 c.p. - osservano gli 'ermellini' - è volto a tutelare non la libera determinazione dell'acquirente, ma la pubblica fede, intesa come affidamento dei consumatori nei marchi, quali segni distintivi della particolare qualità ed originalità dei prodotti messi in circolazione". Per questo, "non incide sul perfezionamento del reato, né in relazione ad esso può parlarsi di reato impossibile - si legge nelle motivazioni della sentenza - il solo fatto che la grossolanità della contraffazione sia riconoscibile dall'acquirente in ragione delle modalità della vendita, in quanto la tutela della buona fede, apprestata dalla norma, non si rivolge solo al compratore occasionale, ma alla generalità dei soggetti possibili destinatari dei prodotti provenienti delle imprese titolari dei marchi ed anche alle imprese medesime, che hanno interesse a mantenere certa la funzione del marchio". canali.libero.it
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