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CASSAZIONE - SENTENZA n.22088 del 22/10/2007 - Anche se manca sigla dell'Agente il verbale è valido



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ItaliaOggi - del 24/10/2007 di Debora Alberici


Sulle violazioni del codice della strada la Cassazione assume una posizione dura. Il verbale non dev'essere sottoscritto dall'agente che ha fatto la multa all'automobilista. La notifica della cartella è valida a tutti gli effetti e la sanzione va pagata.

Lo ha ricordato la Suprema corte, che, con sentenza n. 22088 del 22 ottobre 2007, ha precisato che in proposito non vi sono contrasti giurisprudenziali né tantomeno è necessario l'intervento della Consulta. Un ricorso a dir poco complesso, quello del cittadino multato: secondo lui, in generale, i modelli prestampati e senza firma non possono essere validi tanto più se si pensa che la stessa Cassazione ha affermato più volte come «gli atti amministrativi sanzionatori non sono suscettibili di informatizzazione automatica». Ed è proprio su questo punto, fra l'altro, che ha richiesto un intervento dei giudici della Consulta. Le tesi non hanno avuto grande successo al «Palazzaccio». No all'eccezione d'incostituzionalità o di rimessione della questione alle sezioni unite. A parere dei giudici della seconda sezione civile, l'indirizzo giurisprudenziale citato dall'automobilista è «ormai superato». La questione è molto più semplice per gli «Ermellini». Le norme dettate dal codice della strada sono «particolari» e non le si possono confondere con le disposizioni più generali sugli atti amministrativi.

Insomma, per mettere la parola fine al caso è stato sufficiente per la Suprema corte spiegare che «i dati estrinsecati nel verbale o meglio nello stesso contesto del documento consentono di accertare, in altro modo, la sicura attribuibilità dell'atto a chi dev'esserne l'autore secondo le norme positive. In realtà, la funzione del verbale notificato al contravventore ha la funzione di portare a conoscenza del medesimo gli estremi della violazione: la validità della contestazione, quale che sia la forma usata, è condizionata unicamente dalla sua idoneità a garantire l'esercizio del detto diritto, al quale è preordinata, e solo l'accertata inidoneità può essere causa di nullità del verbale e della successiva ordinanza di ingiunzione».

In altri termini, se dal verbale si evincono gli elementi essenziali dell'infrazione, di luogo, di tempo e di modo, cosa che avviene sempre con il modello prestampato, la multa è valida e va pagata.






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