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TAR LOMBARDIA - SENTENZA n. 96 / 2005 - Per motivi di salute può essere tolta l'arma all'operatore di P.L.
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REPUBBLICA ITALIANA
TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE
PER LA LOMBARDIA
SEZIONE DI BRESCIA
NUMERO SENTENZA 96 / 2005
DATA PUBBLICAZIONE 25 - 02 - 2005
Registro Sentenze: /05
Registro Generale: 558/1999
nelle persone dei Signori:
FRANCESCO MARIUZZO Presidente
MAURO PEDRON Ref.
STEFANO TENCA Ref., relatore
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella Camera di Consiglio dell’11 febbraio 2005
Visto il ricorso 558/1999 proposto da: ******************rappresentato e difeso da: *****************con domicilio eletto in BRESCIA via ************
contro
COMUNE DI **********rappresentato e difeso da: *****************
con domicilio eletto in BRESCIA presso SEGRETERIA DELLA SEZIONE
per l'annullamento del decreto sindacale in data 9/3/1999 n. 1 di revoca della nomina a consegnatario dell’arma;
Visti gli atti e i documenti depositati con il ricorso;
Visto l'atto di costituzione in giudizio di: COMUNE DI **********
Udito il relatore Ref. STEFANO TENCA e uditi, altresì, i difensori delle parti;
Considerato:
che l’amministrazione – con il provvedimento gravato – ha intimato al ricorrente di riconsegnare l’arma da fuoco, da lui detenuta in qualità di agente di polizia municipale secondo quanto disposto dalla deliberazione della Giunta comunale n. 15 del 24/1/1978; che il Comune di *********** ha invocato – a sostegno della determinazione – le precarie condizioni di salute del dipendente, il quale aveva giustificato la propria assenza dal servizio producendo un certificato medico attestante una “sindrome ansioso depressiva con somatizzazione”; che il ricorrente ha censurato il provvedimento restrittivo adducendo lo sviamento della sua causa tipica, dato che il Sindaco avrebbe inteso adottare una misura punitiva nei suoi confronti in seguito ai frequenti episodi di contrasto che avevano visto protagonisti i due soggetti; che il Sig. ********* ha inoltre sottolineato che il suo stato di stress avrebbe prodotto conseguenze esclusivamente sul piano fisico senza influire sulle condizioni psichiche, come emergerebbe da un altro certificato medico dello stesso periodo; che, con ordinanza istruttoria collegiale in data 25/6/1999 n. 429, la Sezione ha chiesto alla competente autorità sanitaria di compiere accertamenti sull’idoneità del ricorrente a detenere armi; che la relazione psichiatrica – di contenuto favorevole al ricorrente – è stata predisposta soltanto l’11/2/2003, quando era decorso un lasso tempo considerevole dal periodo in cui si sarebbe manifestata la sindrome ansioso depressiva; che questa Sezione – con ordinanza n. 512 emessa nella Camera di Consiglio del 30/7/1999 – ha respinto la domanda incidentale di sospensione del provvedimento impugnato, evidenziando l’insussistenza del periculum in mora; Evidenziato:
che il resistente Comune ha osservato che l’arma di ordinanza è stata nuovamente assegnata al Sig. *********** a far data dal 22/9/2000, rilevando che sarebbe in tal modo venuto meno ex post l’interesse al ricorso; che l'interesse ad agire consiste in un vantaggio, anche soltanto eventuale o morale, che può derivare al ricorrente dall'accoglimento dell'impugnativa (cfr. T.A.R. Campania Napoli, Sez. III, 17/12/2002 – n. 8085); che nella fattispecie il provvedimento impugnato ha inciso in via diretta ed immediata sulla sfera giuridica del Sig. **********, contenendo un giudizio sulle sue qualità e capacità soggettive, e pertanto si configura un interesse almeno morale a conseguirne l’annullamento; che, circa la dedotta eccezione di difetto di giurisdizione, osserva il Collegio che la questione affrontata non sembra investire una normale dinamica del rapporto di lavoro – ormai attratto nella sfera privatistica – ma il limitato e peculiare aspetto del corretto uso di un’arma da fuoco; che il potere attribuito al riguardo all’amministrazione è destinato a salvaguardare interessi pubblici a fronte dei quali il privato vanta una posizione di semplice interesse legittimo, con conseguente devoluzione delle controversie in materia alla giurisdizione del giudice amministrativo; Rilevato:
che – nell’analoga fattispecie del diniego manifestato sulla domanda di rilascio della licenza di porto d’armi – l’esercizio del potere amministrativo è parimenti finalizzato alla tutela del bene primario dell’ordine e della sicurezza pubblica; che i conseguenti provvedimenti, in ragione del loro carattere preventivo, non richiedono l’accertamento di un oggettivo ed accertato abuso della licenza, essendo sufficiente un giudizio probabilistico, ampiamente discrezionale, effettuato sulla base di tutte le circostanze, oggettive e soggettive, che possono determinare la pericolosità di un soggetto circa lo scorretto utilizzo delle armi (cfr. Tar Emilia Romagna-Parma – 8/05/2003 n. 249; Consiglio di Stato, sez. IV – 8/5/2003 n. 2424); che, nel caso in esame, l’amministrazione ha valorizzato il referto medico presentato dallo stesso ricorrente, che evidenziava chiaramente la presenza di una patologia psichica in atto; che, a prescindere dalla causa scatenante, la condizione in cui versava il ricorrente avrebbe potuto, in astratto, indurlo ad un incongruo utilizzo dell’arma detenuta; che tale circostanza ha suggerito all’amministrazione di assumere, secondo una corretta valutazione, un atteggiamento cauto e prudente (cfr. ordinanze Sezione 14/5/2004 n. 801; 23/7/2004 n. 1264; 23/11/2004 n. 1809; 7/12/2004 n. 1893; 18/1/2005 n. 67); che pertanto il ricorso è infondato e va respinto; che le spese di giudizio possono tuttavia essere compensate, sussistendo giusti motivi; P.Q.M.
il T.A.R. per la Lombardia - Sezione staccata di Brescia – definitivamente pronunciando, respinge il ricorso in epigrafe.
Spese compensate.
BRESCIA, 11 febbraio 2005
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