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comunicare :  nome e cognome, posizione professionale, profilo professionale, gli enti di partenza e destinazione, telefono e/o mail, note particolari

  (ogni singolo annuncio, rimarrà visibile online per circa 12 mesi dalla data d'inserimento)

 Inoltre  per i soli colleghi iscritti al nostro sindacato, che ne facciano richiesta, prestiamo piena assistenza nella ricerca della mobilità (anche attraverso i nostri referenti sui territori) e per tutto l'iter burocratico.

Si prega tutti coloro che abbiano ottenuto la mobilità, di darne comunicazione per cancellare la richiesta.

                                                Si ringrazia per la fattiva collaborazione

IL Segretario Generale Nazionale Daniele Minichini


Provincia Napoli



(06/09/2005)LIBERA PERCORRENZA SUI MEZZI PUBBLICI PER GLI OPERATORI di P.M.IN CAMPANIA



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( art.20 Legge 11/08/2005 Regione Campania).


Finalmente La Regione Campania ha recepito le rimostranze, del segretario Generale del Li.Po.L. Daniele Minichini e degli operatori della Polizia Municipale Napoletana e Campana riguardo i continui ostacoli posti per la libera percorrenza sui trasporti pubblici.
Regione Campania
Bollettino ufficiale della Regione Campania
N°40 del 18 Agosto 2005
Legge Regionale n.15 dell’11 Agosto 2005
Disposizioni per la formazione del Bilancio Annuale e Pluriennale della Regione CAMPANIA.
Legge finanziaria Regionale 2005

Articolo 20
1. E’fatto obbligo alle Aziende di trasporto pubblico della regione Campania di garantire, senza aumento dei corrispettivi, la libera circolazione sui mezzi di trasporto pubblico per motivi di servizio agli agenti ed ufficiali di pubblica sicurezza,agli appartenenti all’Arma dei carabinieri, al,le Forze di polizia, alla Polizia penitenziaria,alla Guardia di Finanza,al Corpo forestale dello Stato, alla Polizia provinciale e,limitatamente al territorio comunale di propria pertinenza,agli Agenti di Polizia Municipale .
2. I soggetti di cui al comma 1 utilizzano la tessera nominativa di servizio rilasciata dai rispettivi Comandi.
3. Per gli appartenenti alla Polizia Municipale la circolazione è limitata ai servizi di trasporto svolti nell’ambito del territorio del Comune da cui dipendono.
4. Per la circolazione sui mezzi di trasporto pubblico da parte dei soggetti di cui ai comma 1,2 e 3, in deroga al comma 4 dell’art 7 della legge regionale 28 marzo 2002, n.3, non è dovuto alcun rimborso alle aziende esercenti il pubblico trasporto.

Napoli 6 Settembre 2005 La Segreteria Li.Po.L





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