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Incidente con fuga - Cassazione conferma proprio orientamento: chi non si accorge delle lesioni ....



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Codice della strada
Incidente con fuga
Autore: Alessandro Casale
La Cassazione conferma il proprio orientamento: chi non si accorge delle lesione altrui e si dà alla fuga risponde comunque del reato previsto dall'articolo 189

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Incidente: chi non si accorge delle lesione altrui e si dà alla fuga risponde del reato

Chi provoca un tamponamento di una certa violenza, non può non rendersi conto che il fatto può comportare lesioni agli occupanti della vettura investita, quanto meno il c.d. colpo della strega, lesioni non accertabili con una fugace occhiata all'interno della macchina investita. Pertanto, se dopo l'urto il conducente si allontana senza prestare assistenza alle altre persone coinvolte, risponde del reato previsto dall’articolo 189 comma 6.

È quanto affermato dalla Corte di Cassazione che, con sentenza n. 20235 del 14 giugno 2006, ha respinto il ricorso di un automobilista il quale, dopo aver tamponato un’autovettura, era sceso dal proprio mezzo e, verificato velocemente che gli occupanti dell’altro veicolo non presentavano evidenti ferite, si era allontanato.

Il fatto. L'automezzo della persona offesa, fermo di sera a un semaforo, venne tamponato con tanta violenza da essere mandato a sbattere, a sua volta, contro quello fermo innanzi ad esso. A seguito dell'incidente il conducente si era fermato e, senza uscire dall'abitacolo, aveva verificato l'entità delle lesioni subite dagli occupanti dell’altro veicolo; questi non erano riversi sul parabrezza, non perdevano sangue, avevano un atteggiamento contrariato per l'incidente subìto senza manifestare sofferenze.

Il colpevole dell’incidente si era poi allontanato in preda all'agitazione e all'affanno; in sede processuale ha infatti ammesso di essersi dato alla fuga; ha però sostenuto di averlo fatto, nell'agitazione conseguente all'incidente, ma solo dopo essersi accertato con un' occhiata che le persone che occupavano il mezzo tamponato non avevano riportato danni.

Il diritto. I giudici della quarta sezione penale hanno precisato che “… il dolo del reato in questione può sussistere anche nella forma del dolo eventuale, esprimendo il principio che di seguito si riporta «Nel reato di fuga, previsto dall'art. 189 commi 6 e 7 C.S., il dolo deve investire non solo l'evento dell'incidente, ma anche il danno alle persone e, conseguentemente, la necessità del soccorso, che non costituisce una condizione di punibilità; tuttavia, la consapevolezza che la persona coinvolta nell'incidente ha bisogno di soccorso può sussistere anche sotto il profilo del dolo eventuale, che si configura normalmente in relazione all'elemento volitivo, ma che può attenere anche all'elemento intellettivo, quando l'agente consapevolmente rifiuti di accertare la sussistenza degli elementi in presenza dei quali il suo comportamento costituisce reato, accettandone per ciò stesso l'esistenza”.

Puntuale risulta al riguardo la motivazione offerta dai giudici di merito che hanno ritenuto che chi provoca un tamponamento di una certa violenza, non può non rendersi conto che il fatto può comportare lesioni agli occupanti della vettura investita, quanto meno il c.d. colpo della strega (effettivamente riscontrato), lesioni non accertabili con una fugace occhiata all'interno della macchina investita; ed hanno ritenuto che tale comportamento costituisca ap­punto il dolo del contestato reato”.

Conclusione. La sentenza esamina la fuga dal punto di vista dell’elemento soggettivo, poiché è in base a questo che la stessa condotta può determinare una violazione amministrativa piuttosto che un reato. Infatti, essendo il reato previsto dall’articolo 189 comma 6 un delitto (perché è prevista la pena della reclusione), lo stesso può essere punito soltanto se c’è il dolo, ossia la consapevolezza che dall’incidente siano derivate delle lesioni ai coinvolti.

L’ipotesi problematica riguarda il caso, come quello narrato in sentenza, in cui chi si è dato alla fuga si sia prima fermato per verificare le condizioni delle altre persone e dopo aver constatato che non vi erano segni evidenti di lesione (che invece sono state rilevate in ospedale a seguito di visita ed esami) si è allontanato. In tale ipotesi, mancando la coscienza del fatto che altri hanno riportato lesioni, sussiste il dolo?

La Cassazione invoca il cd. dolo eventuale che ricorre quando un soggetto, in base a una serie di circostanze, avrebbe comunque potuto avere coscienza di un certo fatto. In altre parole, significa che il conducente che si è dato alla fuga, per la dinamica (veicolo che viene spinto contro altro veicolo a causa dell’urto) ed i danni riportati avrebbe dovuto supporre, seppur in assenza di segni quali perdita di sangue ecc., che gli altri coinvolti avevano riportato una lesione e quindi fermarsi per non incorrere nel reato.

Note: i danni gravi dell'incidente devono far presumere che i coinvolti siano feriti, anche se le lesioni non sono visibili
tratto da www.infocds.it









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