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Sentenza n. 5837 del 13/3/2007 Furti,custodi dei parcheggi responsabili



torna indietro all'elenco dei Documenti.Elenco Documenti     Stampa questo documento dal titolo: Sentenza n. 5837 del 13/3/2007 Furti,custodi dei parcheggi responsabili. Stampa

ItaliaOggi - del 16/3/2007Autore: di Debora Alberici


Parcheggi custoditi, invalide le clausole che limitano la responsabilità. Il gestore risponde sempre del furto dell'auto.

Quelli che limitano la responsabilità, ha precisato la Corte di cassazione con la sentenza n. 5837 del 13 marzo 2007, sono veri e propri accordi vessatori che, per esplicare effetti, dovrebbero essere sottoscritti da chi lascia la macchina nel parcheggio.

Insomma non è sufficiente appendere all'ingresso dell'area il cartello dove si declina ogni responsabilità circa eventuali furti.

Il fatto è accaduto a Bari dove un uomo aveva lasciato la macchina in un parcheggio privato a pagamento. Al ritorno aveva avuto una brutta sorpresa, l'auto era stata rubata.

Così aveva fatto causa alla proprietaria del parcheggio chiedendole di essere rimborsato dell'interno importo del veicolo (35 mila euro). Ma il Tribunale pugliese gli aveva dato torto. Sicuro di poter ottenere il risarcimento l'uomo ha fatto appello. La Corte territoriale aveva rovesciato la decisione di primo grado. Infatti aveva condannato la donna a restituire oltre 7 mila euro.

Contro questa sentenza ha fatto ricorso in Cassazione il gestore del parcheggio sostenendo che in virtù del cartello esposto e del tagliando, declinava ogni responsabilità sul furto.

La Suprema corte lo ha respinto precisando, fra l'altro, che ´in questo caso si verte in tema di contratto atipico per la cui disciplina occorre far riferimento alle norme relative al deposito e che l'offerta della prestazione di parcheggio, cui segue l'accettazione attraverso l'immissione del veicolo nell'area, ingenera l'affidamento che in essa sia compresa la custodia, restando irrilevanti eventuali condizioni generali di contratto predisposte dall'impresa che gestisce il parcheggio, che escludano l'obbligo di custodia poiché, per il modo rapidissimo in cui il contratto si conclude, è legittimo ritenere che tale conoscenza sfugga all'utente'.

Non è ancora tutto. ´Dall'applicazione delle disciplina generale del contratto di deposito', ha spiegato il Collegio, ´deriva la conseguente responsabilità ex recepito del gestore; quindi, la eventuale clausola di esclusione della responsabilità di quest'ultimo nel caso di furto del veicolo, avendo carattere vessatorio, è inefficace, qualora non sia stata approvata specificamente per iscritto'.

In poche parole, è inutile scaricarsi dalla responsabilità con un cartello. Se si paga affinché l'auto sia custodita il proprietario dev'essere tutelato.





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