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Sentenza d'illegittimità contravvenzioni per mancata indicazione qualifica sogg. giurid che notifica



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Innovativa sentenza che di fatto mette a rischio la legittimità di migliaia e migliaia di contravvenzioni emesse.
Il Giudice di Pace di Roma, in persona dell’Avv. Gianfranco Barbaria, con la pronuncia n. 30237/2006, depositata il 12.6.2006, ha annullato una cartella esattoriale emessa a carico del Sig. R.T. sul presupposto che i verbali di accertamento posti a fondamento di tale atto sarebbero stati notificati da soggetti rispetto ai quali non era chiara la abilitazione a procedere al recapito.
Infatti, secondo il Giudice, “la normativa vigente in materia prevede rigorosi e formali requisiti riguardo sia ai soggetti che devono provvedere alla notificazione, sia alle modalità, dovendo la stessa essere eseguita secondo le disposizioni previste dalla vigente legge o dal codice di procedura civile, con la conseguenza che la notificazione stessa è valida solo se effettuata da soggetti specificatamente a ciò abilitati: la notificazione, pertanto, eseguita da soggetti non specificamente abilitati o dei quali non risulti in modo univoco la qualifica deve ritenersi giuridicamente inesistente e, quindi, in suscettibile di sanatoria”.
“In sostanza – precisa l’Avv. Federico Guidoni che ha patrocinato la causa – quando qualcuno procede alla notificazione di una contravvenzione dovrebbe sempre indicare la propria qualifica (vigile urbano, ufficiale giudiziario o altro) che lo abilita a provvedere a tale recapito.
In assenza di una siffatta specificazione, non si perfeziona il procedimento di notificazione, con conseguente nullità della multa”.
L’importanza della decisione del Giudice di Pace in esame è rappresentata dal fatto che quasi mai l’agente notificatore si cura di specificare la propria qualifica all’atto di recapitare la contravvenzione.
Sono così passibili di annullamento migliaia e migliaia di sanzioni amministrative emesse negli ultimi anni e, tuttavia, irritualmente notificate.





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