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Nuovi importi sanzioni codice della strada ( aggiornamento biennale limiti edittali)



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dal 1° gennaio 2005, sono entrati in vigore i nuovi importi delle sanzioni per le violazioni alle norme del Codice della strada, aggiornati a seguito DM 22.12.2004 e arrotondati per effetto della legge finanziaria 2005.

AGGIORNAMENTO BIENNALE DEI LIMITI EDITTALI
Il Codice della strada, all'art. 195, ha previsto che l'ammontare delle sanzioni sia aggiornato ogni 2 anni in misura pari all'intera variazione media nazionale accertata dall'ISTAT dell'indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati.
L'aggiornamento è reso operativo con un decreto interministeriale. Per il biennio 2005-2006 vi ha provveduto il DM 22 dicembre 2004 (Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana n. 305 - Serie Generale del 30 dicembre 2004) che quindi trova applicazione dal 1° Gennaio 2005.

NON INCREMENTO PER LE NORME ENTRATE IN VIGORE SUCCESSIVAMENTE ALL'1.1.2003
L’adeguamento è previsto solo per l’importo delle sanzioni che sono rimaste in vigore per tutto il biennio precedente cui si riferisce il DM: in tale senso, infatti, il medesimo DM contiene l'elencazione di norme, entrate in vigore in data successiva al 1.1.2003, le cui sanzioni non sono oggetto di adeguamento.

ARROTONDAMENTO DELLE SANZIONI
Per semplificare l’attività di riscossione e limitare la possibilità di errori nei pagamenti da parte dell’utenza, l’art 195 comma 3 bis CDS, introdotto dall’art. 1 comma 529 della legge finanziaria 2005, in vigore dal 1° gennaio 2005, prevede che la misura delle sanzioni amministrative pecuniarie sia oggetto di arrotondamento all’unità di euro.
Tale arrotondamento, che si riferisce all’importo delle sanzioni edittali (sia nel minimo che nel massimo) si applica secondo le seguenti regole:
• per eccesso, cioè all’unità di euro superiore, se la frazione decimale è pari o superiore a 50 centesimi di euro (es euro 40,50 viene arrotondato a euro 41,00)
• per difetto, cioè all’unità di euro senza decimali, se è inferiore a detto limite (es euro 40,10 viene arrotondato a euro 40,00).
L'arrotondamento, tuttavia: • opera solo sulle sanzioni edittali,
• è calcolato dopo le operazioni conseguenti all’adeguamento biennale.
Non devono quindi essere oggetto di arrotondamento le somme che sono il risultato di operazioni di divisione rispetto ai valori minimi o massimi previsti dal codice.
L’arrotondamento investe tutte le sanzioni amministrative previste dal Codice della Strada, ancorchè non siano state ancora oggetto di aggiornamento ai sensi dell’art. 195, comma 3 CDS: in tale senso v. circolare prot n.300/A/1/36006/101/3/3/14 del 30.12.2004 del Ministero dell’Interno - Dipartimento della Pubblica Sicurezza - Servizio Polizia Stradale.

TABELLA SANZIONI CONTENENTE I PRECEDENTI IMPORTI, I NUOVI IMPORTI E I NUOVI IMPORTI ARROTONDATI

Importi Importi Arrotondamento
precedenti DM 22.12.2004 legge finanziaria 2005
in vigore dal in vigore dal in vigore dal
1.1.2003 1.1.2005 1.1.2005


19,95 20,77 21,00
33,60 34,98 35,00
40,95 42,63 43,00
68,25 71,05 71,00
81,90 85,26 85,00
102,90 107,12 107,00
127,05 132,26 132,00
137,55 143,19 143,00
164,85 171,61 172,00
205,80 214,24 214,00
270,90 282,01 282,00
275,10 286,38 286,00
287,70 299,50 300,00
343,35 357,43 357,00
541,80 564,01 564,00
550,20 572,76 573,00
576,45 600,08 600,00
631,05 656,92 657,00
656,25 683,16 683,00
687,75 715,95 716,00
1.083,60 1.128,03 1.128,00
1.376,55 1.432,99 1.433,00
1.626,45 1.693,13 1.693,00
2.168,25 2.257,15 2.257,00
2.754,15 2.867,07 2.867,00









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