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Ordine pubblico:chi ha diritto all'indennità?del C. Capo Franco Morizio



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da "La Voce dei Vigili Urbani" settembre 2005

Una volta ben definita la differenza tra Sicurezza Pubblica, che consiste nell’intervento preventivo e repressivo volto ad impedire o sanzionare condotte poste in essere in violazione di norme, e Sicurezza Urbana, rappresentata dalla prevenzione e soluzione dei fenomeni di disagio derivanti non solo dalla violazione di norme, ma da forme di degrado, inciviltà ed abbandono, possiamo affermare che la Polizia Locale risulta coinvolta e impegnata su svariati fronti.

Sappiamo tutti che la Polizia Locale è chiamata oggi ad essere sempre più parte attiva nel controllo del territorio e ad assicurare quindi, in concorso con le Forze di Polizia dello Stato, un ordinato svolgimento della vita collettiva, con particolare riguardo a quelli che sono i suoi compiti principali e cioè tutte quelle attività preventive e repressive poste in essere affinché vengano rispettate le norme contenute nel Codice della Strada e nei Regolamenti Comunali.

La collaborazione della Polizia Locale con le Forze di Polizie dello Stato, nella fattispecie, trova riscontronell’art. 3 della Legge 7 marzo 1986, n. 65 - Legge Quadro sull’ordinamento della Polizia Municipale. Nel parlare dei servizi espletati dai Servizi e dai Corpi di Polizia Locale “in concorso con le Forze di Polizia dello Stato” voglio ricordare che la Circolare nr. 333.A/GD del 4 maggio 1993 del ministero degli Interni – Dipartimento della Pubblica Sicurezza – precisa che qualora nei servizi di ordine pubblico in sede, cioè nel territorio di appartenenza, venga richiesto il concorso del personale (di prassi con ordinanza del Questore), non appartenente ai Corpi armati e dipendenti da amministrazioni pubbliche, la relativa indennità dovrà essere corrisposta anche a favore di tale personale, facendo espressamente riferimento alla Polizia Locale, mentre l’art. 10, comma 3, del D.P.R. 18.06.2002 nr. 164 prevede che l’indennità di ordine pubblico debba essere corrisposta per ciascun turno di servizio giornaliero della durata di almeno quattro ore, nella misura unica di euro 13,00.

Le disposizioni previste dal citato art. 10 decorrono dal 1° settembre 2002. Le spese ovviamente sono sostenute dallo Stato a mezzo dell’U.T.G. territoriale che a sua volta verserà al Comune le somme da introitare e destinare al personale della Polizia Locale, impegnato nei relativi servizi. Ma quali sono i presupposti per parlare di ordine pubblico? L’indennità in questione compete in primis alle Forze di Polizia ed anche al personale non inquadrato nei Corpi Armati dipendente da amministrazioni pubbliche (Polizia Locale, guardie campestri ecc.) impiegato in servizi operativi espletati in condizioni di particolare disagio e rischio, rivolti alla tutela dell’ordine pubblico. Deve trattarsi, in particolare, di servizi finalizzati a fronteggiare situazioni di carattere eccezionale e contingente che determinano o fanno temere turbative all’ordine pubblico. Rientrano tra i servizi di ordine pubblico: le agitazioni o manifestazioni studentesche, le agitazioni di maestranze, gli incontri di calcio, le manifestazioni di protesta a carattere popolare, le manifestazioni sportive o religiose, gli spettacoli musicali e teatrali con notevole afflusso di pubblico, le situazioni di emergenza per calamità naturali, gli scioperi, le visite dei Capi di Stato, di Governo, ministri, le manifestazioni con intervento di personalità, le manifestazioni organizzate da movimenti o gruppi estremisti. L’autorità competente cui spetta la direzione del servizio è il questore, ai sensi dell’art. 14 della Legge 1° aprile 1981 nr. 121. Allo stesso questore è in capo la responsabilità e il coordinamento a livello tecnico operativo dei servizi di ordine e sicurezza pubblica, il quale dispone detti servizi, come dicevo prima, con ordinanza nella quale vengono stabilite le modalità di svolgimento dei servizi stessi, la forza da impiegare, i responsabili del servizio e le finalità da conseguire.

L’ordinanza dovrà essere comunicata al prefetto ed indirizzata, per l’esecuzione, ai dirigenti degli uffici, ai funzionari impiegati, nonché alle altre Forze di Polizia ed agli altri enti eventualmente interessati. Nel caso specifico il presupposto essenziale, per la corresponsione dell’indennità, è quello che nell’ordinanza del questore venga espressamente richiesto l’intervento del personale della Polizia Locale per il concorso nei servizi di ordine pubblico e che tali servizi siano di durata superiore alle quattro ore.

Scheda dell'autore dell'articolo

Attualmente alle dipendenze del Comune di Bergamo, presso la Polizia Locale Direzione Sicurezza – Divisione Ufficio Comando – con la qualifica di funzionario, è docente dell’Istituto Regionale Lombardo di Formazione per l’Amministrazione Pubblica. Dal 1993 al 1996 ha svolto le funzioni di pubblico ministero presso la Procura della Repubblica di Bergamo. Ha partecipato alla Scuola Avanzata Ufficiali, presso IREF Milano. Ha seguito diversi stage: nel 2000 in Germania presso la Polizia di Monaco di Baviera, nel 2003 a Parigi all’Ecole Nazionale d’Amnistration – Direction des relations internationales departement Europe –, nel 2004 in Germania, a Offenburg. È relatore a convegni nazionali sui temi concernenti la legislazione regionale della Lombardia riguardanti la polizia locale, l’educazione stradale, i progetti integrati di sicurezza urbana, la videosorveglianza e il regolamento del Corpo di Polizia Locale.






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