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DECRETO 11 agosto 2004, n.246 in vigore dal 16 Ottobre 2004 Patente di servizio



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Regolamento recante norme per il rilascio della patente di servizio
per il personale abilitato allo svolgimento di compiti di polizia
stradale.

IL MINISTRO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI
di concerto con
IL MINISTRO DELL'INTERNO

Visto l'articolo 139 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n.
285, e successive modificazioni, concernente la patente di servizio
per il personale abilitato allo svolgimento di compiti di polizia
stradale;
Visto il comma 2 del citato articolo 139 che affida al Ministro
delle infrastrutture e dei trasporti di concerto con il Ministro
dell'interno il compito di stabilire requisiti e modalita' per il
rilascio della patente di servizio;
Visto l'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400;
Udito il parere del Consiglio di Stato espresso dalla Sezione
consultiva per gli atti normativi nell'adunanza del 31 maggio 2004;
Vista la comunicazione alla Presidenza del Consiglio dei Ministri
effettuata con nota del 26 luglio 2004, n. 13880 UL;

A d o t t a

il seguente regolamento:

Art. 1.
Patente di servizio

1. Ai soggetti elencati nell'articolo 12, commi 1 e 3, lettera a),
del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive
modificazioni, abilitati a svolgere compiti di polizia stradale e
riconosciuti idonei ai sensi degli articoli 3 e 4 del presente
decreto, e' rilasciata una patente di servizio, conforme al modello
di cui all'allegato A, per la guida di veicoli adibiti ai servizi di
polizia stradale o di veicoli nella disponibilita'
dell'Amministrazione utilizzati per l'espletamento di compiti
istituzionali dell'ente di appartenenza.
2. La patente rilasciata ai sensi dell'articolo 138 del decreto
legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e' equiparata a quella prevista
dal comma 1.
3. La patente di servizio e' rilasciata dal Prefetto, nell'ambito
del territorio di competenza, a:
a) appartenenti ai corpi ed ai servizi di polizia municipale;
b) appartenenti ai corpi ed ai servizi di polizia provinciale.
Ai rimanenti soggetti di cui all'articolo 12, comma 1, e comma 3,
lettera a), la patente di servizio e' rilasciata dal competente
ufficio dell'Amministrazione di appartenenza ad eccezione dei
dipendenti dell'ANAS per i quali, a seguito di istruttoria effettuata
dal medesimo Ente, provvede il competente ufficio del Ministero delle
infrastrutture e dei trasporti, che stabilisce con proprio decreto i
criteri e le modalita' di rilascio.
4. La patente di servizio autorizza a condurre gli stessi veicoli
per i quali il conducente e' abilitato a guidare con la patente
conseguita ai sensi degli articoli 116 e 138 del decreto legislativo
30 aprile 1992, n. 285.
A tal fine, nell'ambito della patente di servizio sono individuati
i seguenti tipi di abilitazione:
abilitazione 1 consente la guida di motoveicoli e ciclomotori;
abilitazione 2 consente la guida di autoveicoli e ciclomotori.



Art. 2.
Requisiti e modalita' per il rilascio della patente di servizio

1. La patente di servizio puo' essere rilasciata ai soggetti che
sono gia' in possesso della patente di guida di cui all'articolo 116,
comma 3, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive
modificazioni ed ha la medesima validita' della patente di guida
posseduta.
2. Per ottenere il rilascio della patente di servizio, i soggetti
di cui all'articolo 12, commi 1 e 3, lettera a), del decreto
legislativo 30 aprile 1992, n. 285, devono essere in attivita' di
servizio presso l'Amministrazione di appartenenza e devono
frequentare un corso di qualificazione con esame finale secondo i
programmi e le modalita' di cui all'articolo 9 del presente decreto.



Art. 3.
Rilascio della patente di servizio per il personale di polizia locale

1. Al personale indicato all'articolo 12, comma 1, lettere d-bis)
ed e), del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, la patente di
servizio e' rilasciata dal prefetto della provincia in cui il
personale presta servizio, su richiesta del responsabile del corpo o
servizio di polizia locale da cui dipende.
2. I comuni e le province, attraverso l'ufficio o comando da cui
dipende il personale di polizia locale, d'intesa con l'ufficio
competente della prefettura-UTG, provvedono all'istruttoria ed alla
compilazione della patente di servizio, e conservano agli atti copia
autenticata della patente di guida rilasciata ai sensi
dell'articolo 116 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, i
verbali delle prove di idoneita', la dichiarazione di appartenenza al
corpo o servizio di polizia locale interessato. Il Prefetto puo'
richiedere in ogni momento gli atti ed i documenti conservati dai
Comandi o dagli uffici di polizia locale.
3. L'esame di qualificazione deve essere sostenuto davanti ad una
commissione provinciale permanente nominata dal Prefetto e presieduta
da un funzionario della carriera prefettizia.
La commissione, inoltre, e' composta da quattro membri di cui uno
appartenente alla Specialita' Polizia stradale della Polizia di
Stato, uno dipendente dall'Ufficio competente del Dipartimento per i
trasporti terrestri del Ministero delle infrastrutture e dei
trasporti, uno appartenente ad un ufficio di polizia municipale
designato dal Sindaco ed uno appartenente ad un ufficio di polizia
provinciale designato dal Presidente della provincia. Le funzioni di
segretario sono assunte da un dipendente del comune capoluogo di
provincia. Gli oneri conseguenti sono interamente a carico dell'ente
locale che richiede il rilascio delle patenti di servizio.
4. La patente di servizio e' rilasciata solo al personale in
possesso di tutte le qualita' previste dall'articolo 5 della legge
7 marzo 1986, n. 65.
5. La patente di servizio si intende rinnovata ad ogni conferma di
validita' della patente di guida ai sensi dell'articolo 126 del
decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285.
6. La patente di servizio e' aggiornata, in caso di variazione di
categoria della patente di guida rilasciata ai sensi
dell'articolo 116 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285; in
tal caso non e' richiesta la frequenza del corso ed il relativo esame
di cui all'articolo 2 del presente decreto.
7. I comuni e le province informano il Prefetto dell'avvenuto
rinnovo e aggiornamento della patente di servizio rilasciata ai
propri dipendenti.



Art. 4.
Rilascio della patente di servizio per il personale abilitato ai
sensi dell'articolo 1, comma 3, lettera a), del decreto legislativo
30 aprile 1992, n. 285.

1. Al personale di cui all'articolo 12, comma 3, lettera a) del
decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, la patente di servizio e'
rilasciata dal competente ufficio del Ministero delle infrastrutture
e dei trasporti con i criteri e le modalita' stabiliti con il decreto
di cui all'articolo 1, comma 3.
2. L'esame di idoneita' si svolge presso il Ministero delle
infrastrutture e dei trasporti davanti ad una commissione nominata
dal Capo del Dipartimento per i trasporti terrestri.
3. La prova d'esame per il conseguimento della patente di guida
puo' essere svolta, con apposita prova, in occasione della selezione
o del concorso per l'assunzione; in tal caso deve essere prevista
nell'apposito bando di concorso o nel provvedimento di selezione.
4. Si applicano i commi 5 e 6 dell'articolo 3.



Art. 5.
Rilascio della patente di servizio per il restante personale
abilitato ai sensi dell'articolo 12, comma 1, del decreto legislativo
30 aprile 1992, n. 285.

1. I titolari di patente rilasciata ai sensi dell'articolo 138 del
decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, sono autorizzati
dall'Amministrazione di appartenenza, secondo i regolamenti interni,
alla guida dei veicoli in servizio di polizia stradale o comunque dei
veicoli nella disponibilita' dell'Amministrazione.



Art. 6.
Variazioni della patente di guida

1. All'atto del rilascio della patente di servizio, l'interessato
si obbliga ad osservare le modalita' e le condizioni stabilite dai
regolamenti e dalle disposizioni dell'Ente o dell'Amministrazione di
appartenenza per la guida dei veicoli, nonche' a comunicare ogni
variazione di validita' e di conferma della patente di guida
rilasciata ai sensi dell'articolo 116 o dell'articolo 138 del decreto
legislativo 30 aprile 1992, n. 285, all'amministrazione, al corpo o
al servizio di appartenenza entro dieci giorni dalla sua effettiva
conoscenza.



Art. 7.
Validita' della patente di servizio

1. Nel caso di sospensione o revoca della patente di guida di cui
all'articolo 116 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285,
d'ufficio o su segnalazione del corpo o servizio di appartenenza
dell'interessato, la patente di servizio e' sospesa o revocata dal
Prefetto per i soggetti indicati all'articolo 12, comma 1, lettere
d-bis) ed e) del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, o
dall'autorita' che l'ha rilasciata, per gli altri soggetti indicati
dall'articolo 12, commi 1 e 3, lettera a) del decreto legislativo
30 aprile 1992, n. 285.
2. La patente di servizio puo' essere altresi' sospesa fino ad un
massimo di un anno o, nei casi piu' gravi o di recidiva, revocata dal
prefetto d'ufficio ovvero su proposta motivata del responsabile del
corpo o servizio di appartenenza del titolare, quando questi
nell'impiego dei veicoli di servizio abbia cagionato, per imperizia o
negligenza, danni ai medesimi o ad altre cose dell'ente o di altri
soggetti, nell'ambito dell'attivita' di servizio.
3. La patente di servizio e' altresi' ritirata, sospesa o revocata
in tutti i casi di violazioni del decreto legislativo 30 aprile 1992,
n. 285, commesse alla guida di veicoli di servizio, che comportino
l'applicazione di tali tipologie di provvedimenti a carico del
trasgressore. In tali casi detti provvedimenti non si applicano alla
patente di guida rilasciata ai sensi dell'articolo 116 del decreto
legislativo 30 aprile 1992, n. 285.
4. Le disposizioni dell'articolo 126-bis del decreto legislativo
30 aprile 1992, n. 285, non si applicano alla patente di servizio. In
questi casi, quando le violazioni ivi previste sono commesse alla
guida di veicoli di servizio, le disposizioni relative alla patente a
punti non si applicano neanche alla patente di guida rilasciata ai
sensi dell'articolo 116 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n.
285.



Art. 8.
Anagrafe delle patenti di servizio

1. Nell'Anagrafe nazionale degli abilitati alla guida, istituita
presso il Centro elaborazione dati (CED) del Dipartimento per i
trasporti terrestri, sono registrati in apposito campo i dati
relativi alle patenti di servizio.
2. L'Anagrafe e' popolata e aggiornata con comunicazioni effettuate
per via telematica dalle Amministrazioni che rilasciano le patenti di
servizio.



Art. 9.
Programma e prove d'esame per il conseguimento della patente di
servizio

1. I programmi di insegnamento e di addestramento e le modalita' di
esame per il conseguimento della patente di servizio indicata
dall'articolo 139 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285,
sono riportati nelle tabelle di cui agli allegati B e C.
2. Essi sono formulati con riguardo alla guida di motoveicoli e di
autoveicoli di servizio.
3. Le prove di esame per il conferimento della patente di servizio
sono pubbliche e si articolano in una prova teorica consistente in un
accertamento delle cognizioni relative alle materie di programma
previste per il conseguimento della corrispondente patente di guida
ai sensi dell'articolo 121 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n.
285, integrato da un colloquio sulle specifiche materie di
insegnamento teorico di cui al comma 1, ed in una prova pratica
consistente nelle verifiche di abilita' di cui alla tabella B
allegata al presente decreto.



Art. 10.
Norme transitorie

1. Le patenti di servizio rilasciate prima della data di entrata in
vigore del presente decreto secondo le disposizioni del decreto
ministeriale 26 agosto 1994, n. 577, sono valide anche per la guida
dei veicoli adibiti all'espletamento dei servizi di polizia stradale
di cui all'articolo 1.
2. Al personale che svolge funzioni di polizia stradale indicato
nei precedenti articoli 3 e 4 che, alla data di entrata in vigore del
presente decreto, non e' in possesso della patente di servizio
rilasciata secondo le norme richiamate al comma 1 e che nei tre anni
precedenti, e' stato adibito, in modo continuativo, all'espletamento
dei compiti di polizia stradale o comunque alla guida dei veicoli
dell'Amministrazione di appartenenza, la patente di servizio e'
rilasciata d'ufficio solo sulla base della patente posseduta, senza
necessita' di frequentare il corso e di superare l'esame di
qualificazione di cui all'articolo 2. Per questi soggetti, la patente
di servizio e' rilasciata dalle autorita' indicate dagli articoli 3 e
4, le cui disposizioni si applicano, altresi', in quanto compatibili
per il rilascio della patente stessa. L'attivita' svolta dal
dipendente nei tre anni precedenti e' documentata sulla base di
apposita dichiarazione da parte del responsabile dell'ufficio presso
il quale ha prestato il servizio da valutare.



Art. 11.
Abrogazioni

1. Alla data di entrata in vigore del presente decreto e' abrogato
il decreto ministeriale 26 agosto 1994, n. 577.



Art. 12.
Entrata in vigore

1. Il presente decreto entra in vigore il quindicesimo giorno
successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica italiana.
Il presente decreto, munito del sigillo di Stato, sara' inserito
nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e farlo
osservare.
Roma, 11 agosto 2004

Il Ministro
delle infrastrutture e dei trasporti
Lunardi


Il Ministro dell'interno
Pisanu

Visto, il Guardasigilli: Castelli

Registrato alla Corte dei conti il 16 settembre 2004

Ufficio di controllo atti Ministeri delle infrastrutture ed assetto
del territorio, registro n. 7, foglio n. 336



Allegato A

----> Vedere allegato da pag. 7 a pag. 8 <----
Allegato pag. 7
Allegato pag. 8


Allegato B

Programma del corso e materie sulle quali si svolge l'esame teorico

Il corso e' finalizzato al solo conseguimento della patente di
servizio di cui all'art. 139 del decreto legislativo 30 aprile 1992,
n. 285.

Esso si articola in 25 moduli per la teoria e 25 moduli per la
pratica ciascuno della durata di 40 minuti.

Teoria
Motoveicoli e autoveicoli

1. Conoscenza ragionata delle norme di circolazione e della
segnaletica stradale facenti parte del programma di cui all'art. 121
del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, per il conseguimento
della patente posseduta.
2. Conoscenza delle norme di circolazione con particolare
riferimento alla guida dei veicoli di servizio:
corretto uso della strada da parte del conducente in servizio di
polizia stradale; prudenza, civismo, rispetto degli altri utenti;
inquinamento atmosferico, acustico e protezione dell'ambiente;
condotta di guida ed etica professionale; incombenze relative
all'uscita ed al rientro del veicolo; custodia del veicolo e della
dotazione di bordo; circolazione dei veicoli di servizio;
velocita' e suoi limiti, distanza di sicurezza e mano da tenere;
comportamento ai crocevia; precedenze; sorpassi; arresto; fermata;
sosta; parcheggio; partenza; cambio corsia e di direzione; ingombro
della carreggiata; circolazione su autostrade e strade extraurbane;
uso degli occhiali; uso apparato R.T.; uso luci posizione;
anabbaglianti, abbaglianti, indicatori di direzione, dispositivi
segnalazione acustica; funzione dei catadiottri;
comportamento dei convogli militari; patenti di servizio; durata
e conferma della validita', sospensione e revoca.
3. Nozioni sulle cause piu' frequenti di incidenti stradali, sulle
cautele da osservare, sulla responsabilita' civile e penale e sulle
garanzie assicurative:
manutenzione ed efficienza dei veicoli di servizio;
conseguenze degli incidenti stradali con particolare riguardo al
coinvolgimento di veicoli di servizio; responsabilita' disciplinare,
responsabilita' penale, responsabilita' patrimoniale; copertura
assicurativa; trattazione amministrativa dell'incidente;
pneumatici con battistrada eccessivamente usurato; pneumatici con
pressioni differenti; fianchi dei pneumatici con lesioni;
ammortizzatori scarichi; freni squilibrati;
fattori che possono diminuire la vigilanza e l'idoneita' fisica e
psichica del conducente; stanchezza, stati di ipnosi (medicinali),
stati emotivi (ansia), ecc.;
condizioni della strada: fondo ghiacciato, fondo scivoloso causa
prima pioggia, fondo coperto di foglie, di pietrisco; entrata ed
uscita da galleria; nebbia fitta o a banchi; abbagliamento da sole;
acquaplaning; pericoli connessi con effettuazione scorte;
uso cinture di sicurezza; uso del casco;
conoscenza norme relative al comportamento del conducente in caso
di incidente: (doveri ed obblighi di uff. e agt. di p.g.) protezione
veicolo; spostamento dello stesso; segnalazione ai veicoli che
sopraggiungono, (viabilita), soccorso agli infortunati; chiamate via
radio per soccorso medico, pattuglie o volanti di ausilio;
individuazione persone e mezzi coinvolti; individuazione testimoni;
coinvolgimento veicoli trasportanti merci pericolose.
4. Nozioni di pronto soccorso finalizzate all'assistenza delle
vittime di incidenti stradali, nonche' agli effetti derivanti
dall'uso di bevande alcooliche, di farmaci, di psicofarmaci, di
sostanze stupefacenti e da particolari condizioni fisiche e
psichiche:
scala delle urgenze: assolute, 1° e 2° grado; codice di
comportamento del soccorritore; incoscienza e trauma cranico (segni,
interventi, posizione di sicurezza); stato di shock (segni,
interventi, posizione di sicurezza); emorragie (interne, esterne,
trattamenti); lesioni all'apparato respiratorio (segni interventi
posizione di sicurezza); lesioni alla gabbia toracica (segni,
trattamenti); arresto respiratorio (segni, trattamenti); ustioni
(segni, trattamenti); lesioni all'apparato locomotore (distorsioni,
fratture, trattamenti); frattura della colonna vertebrale (segni,
trattamenti); come riconoscere che l'infortunato e' in vita;
comportamenti in presenza di fumo e fiamme.
5. Nozioni fondamentali sugli elementi del veicolo essenziali per
la sicurezza stradale e per la protezione degli occupanti:
equipaggiamento veicoli di servizio;
pneumatici: struttura, marcatura, velocita' massima ammessa, uso,
gonfiaggio, battistrada;
dispositivi di frenatura: funzionamento, uso, manutenzione,
guasti e conseguenti pericoli;
conoscenza sommaria del motore: distribuzione, alimentazione,
accensione, lubrificazione, raffreddamento;
degli organi di trasmissione: innesto a frizione, cambio di
velocita', differenziale;
(manutenzione ed efficienza dei veicoli di servizio; uso cinture
di sicurezza; uso casco, vedi punto 2);
significato delle spie: interventi conseguenti.
6. Norme per la circolazione dei veicoli in situazioni di
emergenza:
caratteristiche e modalita' di uso dei dispositivi supplementari
di segnalazione visiva e di allarme acustico dei veicoli di servizio;
facolta' concesse dall'art. 177 del decreto legislativo 30 aprile
1992, n. 285, nelle diverse condizioni di marcia e limiti connessi
all'ordinaria prudenza.

Esercitazioni pratiche per la guida di autoveicoli

A) Nozioni preliminari.
1. Autoveicoli; guida; variazioni virtuali del loro ingombro al
variare della velocita'.
2. Principali organi e comandi; loro sede, denominazione, funzioni,
modalita' di azionamento.
3. Controllo dell'autoveicolo prima della utilizzazione; cosa e
come controllare.
4. Terminata utilizzazione; adempimenti, pulizia, manutenzione,
rifornimenti, ispezione finale.
5. L'autista in uniforme; esigenze formali.
6. Appropriati movimenti per salire e scendere dall'autoveicolo
(esigenze di servizio portano a situazioni di repentinita).
7. Corretto assetto al posto di guida. Corretta posizione delle
armi di ordinanza.
8. Fermata e sosta; adempimenti tecnici e cautele.
9. Apparati R.T.
B) Istruzioni propedeutiche ad autoveicolo fermo e con spostamenti
nei limiti dello stretto indispensabile.
1. Azionamento leva cambio; messa a folle; avviare, accelerare e
rallentare moderatamente e alternativamente; fermare il motore.
2. Frizione e cambio; innesti di velocita' in sequenza - a crescere
e a diminuire; giri del motore e delle ruote motrici; accelerazione
del motore per favorire le manovre di cambio a decrescere.
3. Freno motore.
4. Freni di servizio e freno a mano di stazionamento. Freni
meccanici; idraulici; a sistema misto; ad aria compressa (secondo il
tipo del veicolo); loro azionamento e funzionamento; ABS.
5. Frenate per normali manovre d'arresto; frenate per repentine e
necessitate manovre di arresto; come si eseguono; tenere conto anche
dello stato della pavimentazione stradale e del tipo di pneumatici.
C) Addestramento alla guida di autoveicoli (in luoghi non aperti al
traffico).
1. Controllo strumenti cruscotto.
2. Comportamenti alle diverse velocita'.
3. Addestramento preordinato a quanto e' opportuno e utile per la
guida in condizioni di sicurezza:
distanza di sicurezza;
frenate tenendo conto del traffico retrostante;
sorpasso; uso dei retrovisori;
cambio di direzione, strada, corsia; svolta a destra ed a
sinistra, fermata sul limite destro e ripresa della marcia;
immissione nel flusso della circolazione, impegno ed
attraversamento di incroci, comportamento al segnale di stop ed a
quello di dare precedenza; ripresa della marcia previe attente
ispezioni visive;
partenza, fermate ed arresti della marcia in salita, in discesa;
freno di stazionamento (cautele accessorie: cambio; cunei; sterzo a
monte; ecc.);
inversione di marcia; retromarcia; in situazioni di visibilita'
diretta ed indiretta (retrovisori; luce retromarcia; segnalazioni
ausiliarie; ecc.); ingombri di carreggiata;
disfunzioni e/o avarie all'autoveicolo; segnalazioni da fare;
come comportarsi;
fermate e soste delle autocolonne; esigenze formali e
disciplinari.
4. Uso dei dispositivi di illuminazione.
D) Addestramento sulla viabilita' ordinaria.
1. Esercitazioni secondo quanto previsto al punto C.3 lungo gli
itinerari prestabiliti fuori e dentro i centri abitati con criteri di
gradualita' rispetto alle caratteristiche della strada, a quelle del
traffico e a quelle di altri fattori (condizioni climatiche,
meteorologiche, di durata, di affaticamento per esercitazioni
combinate di altra natura, ecc.).
2. Addestramento in ore notturne.
3. Addestramento al traino per risolvere contingenti situazioni
(solo su tratti di strade privi di traffico ordinario e sempre sotto
controllo e cautele da parte dell'istruttore).

Esercitazioni pratiche per la guida di motoveicoli

A) Nozioni preliminari.
1. Motoveicoli; movimento; equilibrio; loro ingombro virtuale al
variare della velocita'.
2. Principali organi e comandi; loro sede, denominazione, funzioni,
modalita' di azionamento.
3. Controllo del motoveicolo prima dell'utilizzazione; cosa e come
controllare.
4. Terminata utilizzazione, adempimenti, pulizia, manutenzione,
rifornimento, ispezione finale.
5. Equipaggiamento del motociclista: casco e suo allacciamento;
occhiali adeguati; protezione delle mani; protezione dall'aria, ecc.
6. Appropriati movimenti per montare e smontare dal motoveicolo;
adeguamento rispetto al tipo e peso del veicolo.
7. Assetto del motociclista; suo corretto posizionamento;
regolazione del parabrezza; cautele ed impegno nella marcia.
8. Motoveicolo fermo; staffa laterale accessoria per sole esigenze
di urgente allontanamento dal motoveicolo.
9. Sosta del motoveicolo o dei motoveicoli in uso di pattuglia;
valutazione circa la natura e lo stato della pavimentazione di
appoggio (possibili variazioni dello stato stesso al variare della
temperatura o per pioggia o simili; ecc.).
10. Apparati R.T.; cautele.
B) Istruzioni a motoveicolo fermo su cavalletto di sostegno.
1. Azionamento leva cambio (e manovre necessarie frizioni,
rotazioni di controllo e consenso della ruota motrice, ecc.); messa a
«folle»; avviare, accelerare e rallentare moderatamente e
alternamente; fermare il motore; a veicolo fermo il motore per lungo
tempo in funzione si surriscalda.
2. Frizione e cambio; innesti di velocita' in sequenza a crescere e
a diminuire; giri del motore; frizione ed adeguate accelerazioni per
favorire le manovre di cambio a decrescere.
3. Il motore puo' «frenare»; l'importanza di ridurre la velocita'
con razionale uso dei cambio e del motore.
4. Freno posteriore ed anteriore; loro funzionamento ed afferenti
effetti; azionamento adeguatamente proporzionato; registrazione
speditiva dei freni; fenomenica negativamente influenzate
l'efficienza dei freni (operazioni di lavaggio; pioggia; residui
grassi; acqua, ecc., cautele opportune; saggio della efficienza dei
freni in partenza, ecc.).
5. Frenata per normali manovre di arresto; frenata per repentine e
necessitate manovre di arresto; come si eseguono; tenere conto anche
dello stato della pavimentazione stradale e del tipo di pneumatici.
C) Addestramento alla guida di motoveicoli (in luoghi non aperti al
traffico).
1. Folle; avviamento motore; prima velocita'; breve spostamento;
frenatura frizione solo nell'imminenza dell'arresto; folle; arresto
motore; stato di quiete; messa sul cavalletto (pluralita' di
esercitazioni convenzionali, segnalazioni, traguardi sul terreno,
ecc.).
2. Frenate rapide di fronte a particolari esigenze.
3. Marcia libera su percorso interno predeterminato con graduali
aumenti della velocita'.
4. Addestramento preordinato a quanto e' opportuno e utile per la
guida in condizioni di sicurezza:
modalita' di marcia delle motocolonne;
distanza di sicurezza;
manovre di cambio, frenatura, fermate e riprese della marcia;
sorpasso;
cambio di direzione, strada, corsia, svolte a destra ed a
sinistra, fermate sul limite destro e ripresa della marcia;
immissione nel flusso della circolazione, arresto agli incroci,
ripresa della marcia;
partenze ed arresti di marcia in salita, in discesa: problemi di
stazionamento del veicolo;
disfunzioni o guasti: comportamento da adottare e segnalazioni da
effettuare;
fermata e sosta delle motocolonne - esigenze formali e
disciplinari.
D) Addestramento per gruppi all'estero.
1. Esercitazioni secondo quanto previsto al punto C.4 lungo gli
itinerari prestabiliti con criteri di gradualita' rispetto alle
caratteristiche delle strade, riguardo a quelle del traffico ed a
quelle di altri fattori (condizioni climatiche, meteorologiche, di
durata, di affaticamento per esercitazioni combinate di altra natura,
ecc.).
2. Addestramento in ore notturne.
3. Addestramento al traino per risolvere contingenti situazioni
(solo su tratti stradali privi di traffico ordinario e sotto
controllo e cautele degli istruttori).



Allegato C

ESAMI DI GUIDA

Motoveicoli.
1. Prova di frenata: al termine di un percorso rettilineo di 25
mt, disegnare un quadrato di un metro. Il candidato, partendo dalla
base del percorso, deve passare alla 2ª marcia ed arrestare il
veicolo in modo che la ruota anteriore non esca dal quadrato.
2. Passaggio in corridoio stretto: delimitare con coni posti a 50
cm, l'uno dall'altro, un corridoio di 6 mt di lunghezza, largo quanto
la massima larghezza della moto utilizzata, piu' 30 cm (15 cm per
parte). Il candidato deve percorrere il corridoio a bassa velocita'
senza colpire i coni che lo delimitano.
3. Prova di slalom: disporre 5 coni in linea retta alla distanza di
4 mt, l'uno dall'altro. Il candidato dovra' effettuare un percorso
lasciando alternativamente da una parte e all'altra ciascuno dei 5
coni, scostandosi da essi il meno possibile senza farli cadere.
4. Prova dell'otto: disegnare un otto con raggio di 3,5 mt (8 mt).
Il candidato dovra' descrivere un otto, quanto piu' possibile
regolare, avvolgente i due coni fulcro.
Penalizzazioni:
1) abbattere uno o piu' coni;
2) saltare un cono-disegnare un percorso irregolare;
3) allontanarsi eccessivamente dai coni;
4) mettere un piede a terra;
5) impiegare un tempo eccessivo (oltre i 45 secondi);
6) coordinare in modo irregolare la guida dimostrando scarsa
abilita';
7) arrestare il motoveicolo con la ruota anteriore oltre il
quadrato (prova di frenata).

Autoveicoli.
Prova consistente nella guida su un percorso misto per un tempo
non inferiore ai venti minuti





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