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Giudice di pace di Taranto 20/1/05 sent. su compet. sanzioni accessorie art.186-187-



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REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL GIUDICE DI PACE DI TARANTO,

in persona del dr. Martino Giacovelli, nel ricorso, iscritto al n° R. G. 6899/C/03, avente ad oggetto: Opposizione a sanzioni, promossa da:

C. S., residente in Taranto alla ... elettivamente domiciliato in M., al ...presso e nello studio dell’avv. G.G. V., che lo rappresenta e difende in virtù di mandato a margine dell’atto di opposizione opponente

contro

MINISTERO DELL’INTERNO c/o Avv. Distr. di Lecce, opposto,

COMANDO COMPAGNIA CARABINIERI di Massafra opposto

Conclusioni per la parte opponente:

“ Voglia il Giudice di Pace adito, contrariis reiectis:

A) Preliminarmente, inaudita altera parte, sospendere, con effetto immediato, gli effetti delle sanzioni amministrative accessorie del ritiro della patente di guida e del fermo amministrativo del veicolo, onde evitare ulteriori gravi ed irreparabili danni al ricorrente;

B) dichiarare illegittimo l'accertamento effettuato e conseguentemente annullare il verbale n... rendendolo inesigibile e privo di effetti giuridici conseguenti;

C) ordinare la cancellazione dei dati immessi nel CED-SDI;

D) condannare il Ministero dell'Interno al pagamento delle spese e competenze di lite all'avv. G. G. V. anticipatario.”

Conclusioni per la parte opposta:

“... parere contrario all'accoglimento del ricorso.”

SVOLGIMENTO DEL PROCEDIMENTO

Con atto depositato in data 19.07.2004 il sig. C. S. si opponeva al verbale in data 7 luglio 2004 redatto dai Carabinieri di Massafra - N.O.R. Aliquota Radiomobile - elevato nei suoi confronti, per violazione dell'art.186, commi 7 ed 8 del Codice della strada.

Contestualmente a detta elevazione era eseguito il ritiro della patente di guida in uno al fermo amministrativo dell'autovettura W Polo tg ... condotta dall’opponente.

Si assumeva in detta opposizione la nullità di detto verbale per i seguenti motivi:

1) con l'applicazione delle sanzioni accessorie in conseguenza dell'ipotizzato reato di guida sotto l'influenza di sostanze stupefacenti, i predetti accertatori si erano di fatto sostituiti all'Autorità Giudiziaria, in quanto per espresso disposto dell'art.187, comma 7 del D.Lgs n.285/1992, così come da ultimo modificato con l'entrata in vigore del Decreto Legge n.151 del 27.6.2003, convertito, con modificazioni, dalla Legge 1.8.2003 n.214, la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida prevista dall'art. 186, comma 2°, conseguiva solo all'avvenuto accertamento del reato;

2) alcuna previsione in ordine al sequestro del mezzo era riscontrabile nei richiamati art.187 e 186 del c.d.s. Ne conseguiva che solo all'esito della sentenza definitiva in ordine alla sussistenza del contestato reato non di competenza dei militari del NOR di Massafra, la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida poteva essere inflitta;

3) il Giudice di Pace di Taranto con sentenza n.4432/03 del 7.11.2003, aveva anche condannato la Prefettura al pagamento delle spese al ricorrente perché aveva ritenuto che il comma 2° dell'art.186 c.d. richiamato dall'art.187, comma 7°, non prevedeva l'erogazione di alcuna sanzione accessoria. Nel vecchio codice della strada la patente era immediatamente ritirata ed inviata senza. indugio al Prefetto, con facoltà del medesimo di sospenderla fino a tre mesi. Con l’intervenuta modifica del 2003 la sospensione della patente di guida era da considerare sanzione amministrativa accessoria, cosicché doveva essere applicata dopo l'irrogazione della sanzione principale, che era l'arresto fino ad un mese e l'ammenda. Anche la sanzione del fermo amministrativo del veicolo era da considerare illegittima, in quanto tale sanzione accessoria non era assolutamente prevista dal 2° comma dell'art.186 del c.d.s. ;

4) inoltre, il predetto verbale doveva essere dichiarato nullo perché i militari avevano previsto anche la perdita di 20 punti ai sensi dell'art.126 bis c.d.s., ma tale norma al comma !° bis prevedeva espressamente che "... qualora vengono accertate contemporaneamente più violazioni.....possono essere decurtati un massimo di quindici punti";

5) l'applicazione "preventiva" ed illegittima delle richiamate sanzioni accessorie aveva determinato un gravissimo danno all’opponente, in quanto l'autovettura del predetto era infatti l'unico mezzo di trasporto della propria famiglia e, per effetto della suddetta illegittima applicazione delle sanzioni, aveva dovuto subire gravi disagi per raggiungere il posto di lavoro con immaginabili gravi conseguenze dannose per l'intera famiglia.

Con lettera in data 18.08.2004 il Comando dei Carabinieri di Massafra - N.O.R. Aliquota Radiomobile -, nel confermare le circostanze di cui al verbale, redatto in data in data 07.07.2004 alle ore 01.00 dalla pattuglia del N.O.R. sulla SS.7 “Appia” del Comune di Massafra, in base a sospetti, avevano in concreto effettuato una perquisizione veicolare e personale ai sensi dell'art.103 DPR 309/90, a seguito della quale era rinvenuto nella tasca anteriore sinistra del pantalone del conducente due scaglie di sostanza solida marrone verosimilmente “hashish” del peso di grammi 2,15 circa. Alle contestazioni mossegli il conducente aveva asserito di aver fatto uso di sostanza stupefacente solo quel giorno ed all’invito di sottoporsi agli accertamenti previsti dall'art.187/2° (art.2 D.M. 12/7/90 n.186) l'interessato aveva rifiutato di farsi accompagnare presso una struttura pubblica ospedaliera, pertanto erano state contestate le violazioni degli artt. 187/2-4 e 187/5, con irrogazione della sanzione accessoria della decurtazione di 20 punti ai fini della validità della patente di guida ed il ritiro immediato della stessa, per aver guidato l'autovettura in stato di alterazione fisica e psichica dovuta al presunto uso di sostanze stupefacenti e per aver rifiutato gli accertamenti diagnostici.

In relazione al ricorso lo stesso Comando osservava:

a) dove l'interessato aveva riferito di essere stato contravvenzionato ai sensi dell' art.186 commi 7° ed 8° del C.d.S., non era vero, essendo ciò dimostrato dalla lettura del verbale serie 2004 nr. 0291355 e nr. 240385515, poiché trattavasi del richiamato art 187/2 - 4 e 5;

b) il ricorrente aveva eccepito l'erronea applicazione del fermo amministrativo del mezzo, cosa anche questa non vera in quanto il mezzo in questione era stato affidato momentaneamente all'autosoccorso “...,” in quanto nessuno degli occupanti era nelle condizioni di condurlo. Il mezzo di soccorso era stato trasportato presso l’abitazione dell’opponente, sita in Taranto;

c) il ritiro immediato della patente era da considerarsi un provvedimento accessorio previsto dalla normativa, né era da considerare rilevante l'eventuale errore commesso da parte degli accertatori per aver indicato la decurtazione di venti punti dalla patente di guida anzicchè 15;

d) l'accertamento de quo aveva generato l'informativa di reato nr.29/9 del 07.07.04, inviata alla Procura della Repubblica di Taranto, al Dipartimento dei Trasporti Terrestri di Taranto ed all'Ufficio Territoriale del Governo di Taranto che con decreto nr.1107/04 Area IV Pat. in data 19.07.2004 aveva disposto in via cautelare, fino all'esito favorevole dell'esame di revisione medica, la sospensione per mesi tre della patente di guida, restituita poi al ricorrente a seguito di decreto in data 28.07.2004.

Disposta la comparizione delle parti ai sensi dell’art. 23 della legge n. 689/81 all’udienza del 13.12.2004 (con la contestuale sospensione di ogni effetto accessorio del verbale dal precedente Giudice di Pace, trasferito ad altra sede), con decreto del Coordinatore l’opposizione di che trattasi era assegnata all’attuale giudicante con fissazione dell’udienza al 20.01.2005:

A questa udienza, nessuno compariva per il Ministero opposto. Compariva il sostituto del difensore dell’opponente, che si riportava all’atto introduttivo, chiedendone l’integrale accoglimento. A fronte della preannunciata dichiarazione d’incompetenza per materia di questo giudicante, l’opponente chiedeva termine per l’esame o per la riassunzione dell’opposizione.

Pertanto, a detta ultima udienza, l’opposizione dopo breve discussione, era decisa immediatamente con lettura dell’allegato dispositivo e con riserva di motivazione.
MOTIVI DELLA DECISIONE

In via preliminare, si esamina d’ufficio la competenza funzionale “ratione materiae” di questo giudice che il ricorso de quo comporta.

L’art. 6 del d.l. 27.06.2003, n. 151, convertito in legge 1°.08.2003 nr. 214, entrato in vigore il giorno 30.06.2003 a seguito della sua pubblicazione sulla G.U. del 30.06.2003, al 7° comma espressamente prevede: “ Chiunque guida in condizioni di alterazione fisica e psichica correlata con l’uso di sostanze stupefacenti o psicotrope, ove il fatto non costituisca più grave reato, é punito con le sanzioni dell’art. 186, comma 2. Si applicano le disposizioni del comma 2°, ultimo periodo, dell’art. 186.” Il 2° comma dell’art. 186, per come novellato prevede:“ Chiunque guida in stata di ebbrezza è punito, ove il fatto non costituisca più grave reato, con l'arresto fino ad un mese e con l'ammenda da euro duecentocinquantotto a euro milletrentadue. Per l’irrogazione della pena é competente il tribunale. All'accertamento del reato consegue la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente da quindici giorni a tre mesi, ... Il veicolo, qualora non possa essere guidato da altra persona idonea, può essere fatto trainare fino al luogo indicato dall'interessato o fino alla più vicina autorimessa e lasciato in consegna al proprietario o gestore di essa con le normali garanzie per la custodia.”

L’art. 218 che regola la sanzione accessoria della sospensione della patente, recita. “ 1. comma: nell'ipotesi in cui il presente codice prevede la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida per un periodo determinato, la patente è ritirata dall'agente od organo di polizia che accerta la violazione; del ritiro è fatta menzione nel verbale di contestazione della violazione. L'agente accertatore rilascia permesso provvisorio di guida limitatamente al periodo necessario a condurre il veicolo nel luogo di custodia indicato dall'interessato, con annotazione sul verbale di contestazione.

2. comma: l'organo che ha ritirato la patente di guida la invia, unitamente a copia del verbale, entro cinque giorni dal ritiro, alla prefettura del luogo della commessa violazione. Il prefetto, nei quindici giorni successivi, emana l'ordinanza di sospensione, indicando il periodo cui si estende la sospensione stessa. Tale periodo, nei limiti minimo e massimo fissati nella singola norma, è determinato in relazione alla gravità della violazione commessa ed alla entità del danno apportato, nonché al pericolo che l'ulteriore circolazione potrebbe cagionare. L'ordinanza è notificata immediatamente all'interessato e comunicata al competente ufficio della Direzione generale della M.C.T.C. Essa è iscritta sulla patente. Il periodo di durata fissato decorre dal giorno del ritiro. Qualora l'ordinanza di sospensione non sia emanata nel termine di quindici giorni, il titolare della patente può ottenerne la restituzione da parte della prefettura....

5.comma: avverso il provvedimento di sospensione della patente è ammessa opposizione ai sensi dell'articolo 205.”

L’art. 205 prevede: “ Contro l'ordinanza-ingiunzione di pagamento di una sanzione amministrativa pecuniaria gli interessati possono proporre opposizione entro il termine di trenta giorni dalla notificazione del provvedimento...”

Quest.ultimo articolo non precisa più, come in precedenza previsto, l’organo giudiziario presso il quale é possibile proporre l’opposizione, dopo che l’art. 23 del d.lg. 30 dicembre 1999, n. 507 ha soppresso il comma 2 ( competenza del giudice di Pace del luogo, con la conferma della competenza del pretore nel caso di applicazione di una sanzione accessoria) ed il comma 3 ( Il giudizio di opposizione è regolato dagli articoli 22, 22-bis e 23 della legge 24 novembre 1981, n. 689).

Dall’interpretazione logico-sistematica delle norme sopra riportate é evidente che l’opposizione alle sanzioni accessorie previste dal Codice della Strada riferite a reati di competenza del giudice di pace ( per es. lesioni ex art. 590 c.p..) restano attribuite alla competenza di questo giudice onorario, le sanzioni accessorie dei reati di competenza del Tribunale sono attratti nella competenza di quest’ultimo organo giudiziario.

Ne consegue che le sanzioni accessorie previste dagli art. 186,187 e 189 e degli altri del C.d.S. che prevedono la competenza del Tribunale, restano di competenza dello stesso organo.

In base alle suddette considerazioni, si può affermare che la competenza per l’irrogazione della pena, introdotta dal legislatore in sede di conversione del d. l. n. 151/2003, con legge in data 1°.08.2003 n. 214, entrata in vigore il 12.08.2003, senza ombra di dubbio, é da attribuire al Tribunale. Allo stesso organo giudicante, di conseguenza, é da attribuire ogni competenza in merito all’irrogazione delle sanzioni accessorie, che conseguentemente sono sottratte alla competenza del giudice di Pace.

La sentenza nr. 4432/03, emessa dal Giudice di Pace di quest’ufficio, Dr. Dore, del 7.11.2003, si riferisce ad una violazione commessa il 21.04.2003, allorquando la competenza, anche dell’accertamento del reato, era di competenza del Giudice di Pace.

Dal momento che la presunta violazione dell’attuale opposizione si riferisce al giorno 07.07.2004, la competenza dell’irrogazione della pena e delle sanzioni accessorie spetta esclusivamente al Tribunale di Taranto.

Esistono giusti motivi per compensare integralmente le spese di questa fase di giudizio.

P.Q.M.
Il Giudice di Pace di Taranto, dr. Martino Giacovelli, definitivamente pronunciando sull’opposizione depositata dal sig. C. S. avverso il verbale n. 240385515 in data 07.07.2004, redatto dai Carabinieri di Massafra, così provvede:
a) revoca la sospensione di ogni effetto accessorio del verbale impugnato disposta con l’ordinanza in data 28.07.2004, emessa dal Giudice di Pace dr. Bruto Francesco;
b) dichiara la propria incompetenza per materia, dichiarando competente il Tribunale di Taranto.
Assegna al ricorrente termine 60 gg. dalla comunicazione della pubblicazione della sentenza per riassumere il ricorso presso detto Giudice competente.

Così deciso a Taranto in data 20.01.2005 Il Giudice di Pace

( dott. Martino Giacovelli)





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