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Martedi 16-Luglio-2024

          

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comunicare :  nome e cognome, posizione professionale, profilo professionale, gli enti di partenza e destinazione, telefono e/o mail, note particolari

  (ogni singolo annuncio, rimarrà visibile online per circa 12 mesi dalla data d'inserimento)

 Inoltre  per i soli colleghi iscritti al nostro sindacato, che ne facciano richiesta, prestiamo piena assistenza nella ricerca della mobilità (anche attraverso i nostri referenti sui territori) e per tutto l'iter burocratico.

Si prega tutti coloro che abbiano ottenuto la mobilità, di darne comunicazione per cancellare la richiesta.

                                                Si ringrazia per la fattiva collaborazione

IL Segretario Generale Nazionale Daniele Minichini


INFO SINDACALI 1



FASCE DI REPERIBILITA DEL LAVORATORE PER VISITE MEDICHE DI CONTROLLO



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Cosa fare se non si viene reperiti dal medico fiscale?
E’ necessario presentarsi a visita ambulatoriale nel giorno e nella struttura indicati dal
medico nell’invito lasciato al proprio domicilio.
E’ inoltre sempre opportuno avvisare preventivamente il datore di lavoro nel caso in cui ci
si debba sottoporre a visita medica o ad accertamenti sanitari durante gli orari di
reperibilità, avendo cura di farsi rilasciare sempre la certificazione dell’avvenuta
prestazione sanitaria.


Quali sono le fasce di reperibilità del lavoratore entro le quali vengono
effettuate la visite mediche di controllo?
DIPENDENTI DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE (DLgs.150/2009 e DM
18.12.2009, n. 206 )
Dal 4 febbraio 2010 le fasce di reperibilità dei dipendenti delle pubbliche amministrazioni
sono fissate secondo i seguenti orari:
- tutti i giorni, compresi i non lavorativi e festivi, dalle ore 9.00 alle ore 13.00 e dalle ore
15.00 alle ore 18.00
Sono esclusi dall'obbligo di rispettare le fasce di reperibilità i dipendenti per i quali
l'assenza è etiologicamente riconducibile ad una delle seguenti circostanze:
a) patologie gravi che richiedono terapie salvavita;
b) infortuni sul lavoro;
c) malattie per le quali è stata riconosciuta la causa di servizio;
d) stati patologici sottesi o connessi alla situazione di invalidità riconosciuta.
Sono altresì esclusi i dipendenti nei confronti dei quali è stata già effettuata la visita fiscale
per il periodo di prognosi indicato nel certificato.





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