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PER INSERIRE IL PROPRIO ANNUNCIO DI MOBILITA' SU LIPOL.IT e FACEBOOK
comunicare : nome e cognome, posizione professionale, profilo professionale, gli enti di partenza e destinazione, telefono e/o mail, note particolari (ogni singolo annuncio, rimarrà visibile online per circa 12 mesi dalla data d'inserimento) Inoltre per i soli colleghi iscritti al nostro sindacato, che ne facciano richiesta, prestiamo piena assistenza nella ricerca della mobilità (anche attraverso i nostri referenti sui territori) e per tutto l'iter burocratico. Si prega tutti coloro che abbiano ottenuto la mobilità, di darne comunicazione per cancellare la richiesta. Si ringrazia per la fattiva collaborazione IL Segretario Generale Nazionale Daniele Minichini
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INFO SINDACALI 1 |
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AGGIORNAMENTO DEL 16/01/2009 AL CDS
Elenco Documenti
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Prontuario delle violazioni alla circolazione stradale 35a edizione - gennaio 2009 ISBN 978-88-8482-288-8 Aggiornamento del 16.1.2009 Con DLG 22.12.2008 n. 214 (GU 15.1.2009 n. 214) viene istituita nel settore dell'autotrasporto merci la scheda di trasporto, che dovrà essere compilata dal committente e che il vettore dovrà portare a bordo. Il contenuto della scheda sarà defi nito con apposito DM che ne individuerà anche il campo di applicazione e le esenzioni e indicherà inoltre i documenti equivalenti nel trasporto internazionale: nella scheda dovranno, comunque, fi gurare indicazioni relative a vettore, committente, caricatore, proprietario della merce, ecc., in modo da costituire idonea documentazione per l'accertamento delle responsabilità in capo ai soggetti coinvolti nel trasporto. La scheda potrà essere sostituita da copia del contratto di trasporto, in forma scritta e data certa, o da altro documento di contenuto equivalente alla scheda. L'omessa compilazione o alterazione della scheda comporta la sanzione da 600,00 a 1.800,00 euro. Per la mancanza a bordo della scheda o, in alternativa, del contratto di trasporto in forma scritta, o altra documentazione equivalente, è disposta la sanzione da 40,00 a 120,00 euro e il fermo del veicolo. Questo sarà restituito solo dopo che sia stato esibito uno dei documenti di cui sopra. In caso di mancata esibizione entro i 15 giorni successivi all'accertamento della violazione si applicherà la più grave delle precedenti sanzioni. Dette sanzioni sono previste anche nel caso di trasporti internazionali compiuti da vettori stranieri
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