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COSIDERAZIONI SU: TURNO IN FESTIVITA INFRASETTIMANALE



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Riportiamo l'approfondimento del comandante della polizia locale di Castelfranco Veneto, Mariano Bonato, sulla disciplina del lavoro prestato in turno in giorno festivo infrasettimanale dal personale della polizia municipale, con particolare riferimento all'applicazione dell'art. 5 della legge n. 260/49.
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Osservazioni intorno alla disciplina del lavoro prestato in turno in giorno festivo infrasettimanale dal personale della polizia municipale.
L’art. 5 della Legge 27 maggio 1949, n. 260.

Con un articolo apparso su Il Sole 24 ore del 4/8/2008 si sostiene la tesi, sulla scorta di pareri espressi prima dall’Aran e poi dal Dipartimento della Funzione Pubblica , che ai lavoratori turnisti del comparto Regioni e autonomie locali che prestino attività lavorativa in giornata festiva infrasettimanale compete, in aggiunta al normale stipendio, soltanto l’indennità di turno prevista dall’art. 22 del contratto nazionale di lavoro e non anche il compenso previsto dall’art. 24 del contratto medesimo o, in alternativa, il riposo compensativo.
Tale impostazione non appare conforme né alla lettera e neppure allo spirito delle norme contrattuali, derivando per via di mera interpretazione delle norme di un contratto che in nessuna parte afferma quanto sostenuto dall’Aran e dal Dipartimento della Funzione Pubblica .
L’autorevolezza dei pronunciamenti espressi da tali organismi in materia di applicazione del contratto di lavoro potrebbe indurre gli uffici comunali del personale ad una applicazione pedissequa di tali pareri con conseguenze molto negative per il personale della polizia municipale.
Si impone, pertanto, la necessità di approfondire la questione e, in primo luogo, di verificare quelle che sarebbero le fonti dalle quali sia l’Aran che il Dipartimento della Funzione Pubblica avrebbero attinto le argomentazioni per sostenere quanto sopra.
Orbene, da quello che si può evincere dai chiarimenti pubblicati sul sito dell’Aran (cui si conforma il successivo parere del Dipartimento della Funzione Pubblica) siffatta tesi troverebbe il proprio fondamento nella giurisprudenza amministrativa, in particolare nella giurisprudenza del Consiglio di Stato.
Ebbene, una lettura attenta delle sentenze del Consiglio di Stato in materia, fa ritenere che l’estensore dei chiarimenti Aran non abbia esattamente compreso la portata di esse.
Infatti, se è vero che il Consiglio di Stato ha varie volte affrontato il problema dei rapporti tra gli istituti oggi previsti dagli articoli 22 e 24 del contratto nazionale di lavoro (in precedenza il riferimento era, rispettivamente, agli articoli 13 e 17 del previgente contratto), è altrettanto vero che l’oggetto delle controversie e delle conseguenti pronunce giurisprudenziali scaturiva dalla domanda dei lavoratori turnisti della polizia municipale di vedersi riconoscere il diritto al pagamento, oltre che dell’indennità di turno stabilita dall’art. 22, anche dell’indennità/maggiorazione per il lavoro festivo infrasettimanale prevista dall’art. 24 (ex plurimis: C.S., Sez. V, n. 5649/03; C.S., Sez. V, n. 6152/2006).
Il Consiglio di Stato ha sempre rigettato tali domande, negando quindi la possibilità del cumulo delle relative indennità/maggiorazioni stipendiali, ritenendo che, altrimenti, si finirebbe col riconoscere al lavoratore un indebito doppio vantaggio patrimoniale.
La giurisprudenza ordinaria, ancora scarna, ha espresso un orientamento contrario a tale orientamento del Consiglio di Stato, sul presupposto che fra i due istituti contrattuali vi sia una sostanziale diversità concettuale e funzionale (Trib. di Nola n. 560/2007; Trib. di Lecce n. 1355/2004. Contra, però, in riforma di quest’ultima: Corte d’Appello di Lecce n. 1660/2005).
In ogni caso, a prescindere da tali contrapposti orientamenti giurisprudenziali, occorre precisare che l’oggetto delle decisioni concernente i rapporti tra gli istituti previsti dalle due norme contrattuali ha sempre riguardato la possibilità o meno di dar luogo al cumulo delle due indennità/maggiorazioni. (quella per il turno e quella per la festività infrasettimanale).
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T.GRANDELLI e M. ZAMBERLAN, L’indennità festiva non spetta ai turnisti, Il Sole 24 ore, 4/8/2008, pag. 17.
Si tratta dei chiarimenti agli articoli del contratto di lavoro che si possono trovare nel sito dell’Aran.
Si tratta del parere UPPA n. 4/08, in risposta a un quesito posto dal Comune di Campagnola Emilia (RE).
Si veda al riguardo le considerazioni di G.COMACCHIO, Cumulabilità delle indennità di turno, di disagio e delle maggiorazioni per l’attività prestata nei giorni festivi e infrasettimanali, in Crocevia, n. 10/2008, pag. 46.
-----------------------------------------------------------Non risulta, invece, che il Consiglio di Stato abbia mai statuito che ai lavoratori turnisti che lavorano in giorno festivo infrasettimanale non solo non spetta il predetto cumulo, ma neppure spetta il pagamento dello straordinario o, in alternativa, il riposo compensativo.
Anzi, esattamente al contrario di quanto sostenuto dall’Aran, nella sentenza n. 6152/2006, il Consiglio di Stato ha, con estrema chiarezza, affermato che l’istituto del riposo compensativo è “espressivo di un principio generale di organizzazione degli enti pubblici e di riconoscimento dei diritti dei dipendenti” che trova piena applicazione anche per i lavoratori turnisti.
Si riporta, testuale, il passo cruciale di tale sentenza: “Alla luce delle disposizioni dell’art. 13, in particolare, deve desumersi che, nell’ambito delle citate finalità di servizio per la collettività, è consentita la “rotazione ciclica degli addetti” e la prestazione nei giorni festivi, nonché in ore notturne. Per le disposizioni, inoltre, dell’art. 17 (ora art. 24: nds) – dettato con riguardo ai casi di “particolari esigenze di lavoro”, ma per questa parte, espressivo di un principio generale di organizzazione degli enti e di riconoscimento dei diritti dei dipendenti – è riconosciuto, poi, il diritto al riposo compensativo”.
In sostanza, secondo la giurisprudenza del Consiglio di Stato, gli istituti previsti dall’attuale art. 24 del contratto nazionale sono in parte applicabili ai lavoratori turnisti (il riposo compensativo, in quanto espressivo di un principio generale di organizzazione degli enti pubblici e di riconoscimento dei diritti dei dipendenti) e in parte non applicabili (la maggiorazione/indennità ivi prevista, stante l’asserita impossibilità di cumulo con quella prevista dall’art. 22).
Si deve allora dedurre che chi ha steso i chiarimenti pubblicati sul sito dell’Aran (da tali chiarimenti ha preso poi le mosse il parere n. 4/2008 del Dipartimento della Funzione Pubblica) non abbia ben compreso l’oggetto e i contenuti della giurisprudenza del Consiglio di Stato in materia.

Ma c’è molto di più da dire.

Infatti, diversamente ragionando, attraverso questa interpretazione “creativa” delle norme contrattuali, sostenuta dall’Aran, si finirebbe con l’andare palesemente contra legem , atteso che l’art. 5 della legge 27 maggio 1949 riconosce, a tutti i lavoratori, il diritto di astenersi dal lavoro in occasione delle “ricorrenze festive” (civili e religiose) e, al tempo stesso, obbliga tutti i datori di lavoro, nel caso in cui in tali giorni l’opera lavorativa venga invece prestata, di corrispondere al lavoratore, oltre alla normale retribuzione “comprensiva di ogni elemento accessorio”, una ulteriore “retribuzione per le ore di lavoro effettivamente prestate, con la maggiorazione per il lavoro festivo”.
La Corte di Cassazione ha più volte ribadito sia che con la legge in questione si è statuito a favore dei lavoratori un vero e proprio “diritto soggettivo” di astenersi dal lavoro (Cass., Sez. Lav., n. 16634/2005) e sia che la norma in questione si applica indistintamente a tutti i lavoratori, pubblici e privati.
Su quest’ultimo punto, merita di essere citata la recente Cass. n. 4667/2008:
“(…) in numerose decisioni la Corte ha affermato che la normativa di cui alla L. n. 26 del 1949 e la L. n. 90 del 1954, “ha carattere imperativo” ed è pertanto applicabile a tutti i lavoratori dipendenti dallo Stato, dagli Enti pubblici e dai privati (cfr. Cass. nn. 1803/1981, 1231/1985, 7860/1986).
Connotazione, questa, dalla quale discende pianamente la conclusione che l’art. 5 cit. rientri tra le norme generali del pubblico impiego”.
--------------------------------------------------------------- L’elenco di tali ricorrenze festive è nell’art. 2 della legge n. 260/1949 ed è quello ben noto a tutti, trattandosi delle festività infrasettimanali di cui parla il contratto di lavoro.
La disciplina esposta nel testo è quella che il comma 3 dell’articolo 5 citato riferisce ai lavoratori retribuiti in misura fissa, ma analoga disciplina è prevista dai precedenti 1 e 2 per i lavoratori retribuiti non in misura fissa.
-----------------------------------------------------------------Ben si comprende, allora, perché il Consiglio di Stato, nella sentenza sopra citata, abbia configurato l’istituto del riposo compensativo come espressivo di un generale principio di organizzazione degli enti pubblici e di riconoscimento di diritti dei dipendenti.
Del pari, ben si comprende perché l’art. 24 comma 2 del contratto nazionale di lavoro attribuisca al solo dipendente (e non anche al datore di lavoro) la facoltà di scegliere tra il compenso economico ivi previsto e il riposo compensativo, trattandosi di una previsione contrattuale che amplia la sfera di diritto soggettivo del lavoratore già riconosciuta dall’art. 5 della legge n. 260/1949.
Peraltro, è appena il caso di osservare (ma su questo punto si deve ritenere la questione aperta) che il contenuto di tale norma porterebbe a configurare il cumulo delle maggiorazioni previste dall’art. 22 e dall’art. 24 del contratto (cumulo negato dalla giurisprudenza amministrativa e soggetto a orientamenti contrastanti nella giurisprudenza ordinaria) non solo come possibile in via di interpretazione delle norme contrattuali, ma finanche doveroso per il datore di lavoro in quanto conseguente al riconoscimento di un diritto soggettivo affermato dalla legge fin dal 1949 (!)
Infatti, occorre por mente che l’art. 5 della L. 260/1949, afferma che al lavoratore che presta l’attività lavorativa nella giornata festiva infrasettimanale, spetta:
- la normale retribuzione comprensiva di ogni elemento accessorio (nel caso di specie, non può revocarsi in dubbio che l’indennità di turno rientri tra tali elementi);
- inoltre, una ulteriore retribuzione per le ore di lavoro effettivamente prestate, con la maggiorazione per il lavoro festivo (e cosa potrà mai essere questa maggiorazione se non quella prevista dall’art. 24 del contratto nazionale di lavoro?).

Concludendo, è necessario focalizzare il fatto che la materia dell’attività lavorativa prestata in giorni di “ricorrenze festive” civili o religiose (ovvero, per usare i termini del contratto, in giorni di “festività infrasettimanale”) è regolata, prima di tutto, dall’art. 5 della Legge 27 maggio 1949 n. 260 e questa norma riconosce, a favore dei lavoratori che (loro malgrado) non possono astenersi dal lavorare in questi giorni, un vero e proprio diritto soggettivo di essere retribuiti con un compenso ulteriore a quello normalmente stabilito, essendo tale compenso ulteriore commisurato alle ore di lavoro effettivamente prestate con l’aggiunta della maggiorazione per il lavoro festivo.
Fermo tale quadro normativo di riconoscimento di diritto soggettivo, il contratto di lavoro può soltanto aggiungere diritti o facoltà a favore di tali lavoratori, non può certo togliere alcunché, come invece si pretenderebbe sulla base di interpretazioni poco avvedute.
Per questo, suggerisco a tutti i colleghi che si trovassero a discutere della questione con i rispettivi uffici del personale di far presente l’esistenza di questa norma, con tutte le conseguenze che ne derivano.








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