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Corte dei Conti Veneto delibera 18/2007 svincola le assunzioni stagionali dal patto di stabilità
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ItaliaOggi 2/11/2007 Pagina a cura di Luigi Oliveri
Tutti i comuni, compresi quelli tenuti al rispetto del patto di stabilità, possono destinare il 50% dei proventi dalle sanzioni amministrative per violazioni al codice della strada, per assunzioni stagionali di agenti di polizia locale.
Con deliberazione 14 settembre 2007, n. 18/2007, la Corte dei conti, sezione regionale di controllo per il Veneto afferma, dunque, che l'articolo 1, comma 564, della legge 296/2006 si applica indistintamente sia agli enti con popolazione inferiore ai 5 mila abitanti, sia agli enti con popolazione superiore. E smentisce l'indicazione fornita con la circolare del ministero dell'interno 8 marzo 2007, n. FL 05 / 2007, secondo la quale, al contrario, la previsione dell'articolo 1, comma 564, a mente del quale le assunzioni di agenti stagionali non sono da computare nel costo del personale, sarebbe riferita esclusivamente agli enti non soggetti al patto di stabilità.
Alla tesi ministeriale aveva aderito, per la verità, la sezione regionale di controllo per la Lombardia della Corte dei conti, con la deliberazione 24 luglio 2007, n. 32/pareri/2007.
Secondo la sezione Lombardia, il disposto del comma 564 è da riferire solo ai comuni con un numero di abitanti inferiore alle 5 mila unità, per i quali il legislatore ha stabilito, proprio con il comma 562, un tetto preciso alla spesa di personale. Sicché, per questi enti l'art. 1 comma 564 rappresenterebbe una deroga al tetto di spesa in argomento.
Al contrario, secondo il Viminale e la Sezione Lombardia, per gli enti con popolazione superiore ai 5 mila abitanti la disposizione del comma 564 sarebbe ininfluente. Infatti, l'assunzione di personale stagionale rappresenta una circostanza neutrale che, assieme alla correlata entrata che ne costituisce copertura, confluisce nel saldo finanziario, quale parametro delle nuove regole del patto di stabilità.
Questa interpretazione, però, parte dall'errata convinzione che per gli enti sottoposti al patto di stabilità non vi siano tetti alla spesa di personale. In realtà, l'articolo 1, comma 557, della legge 296/2007 impone a tali enti di assicurare la riduzione delle spese di personale. L'unica differenza rispetto agli enti non soggetti al patto è che la legge non determina come tali spese debbono essere ridotte. Tuttavia, una volta che gli enti nella loro autonomia stabiliscano il criterio della riduzione, è evidente che ogni spesa di personale che andasse oltre il limite autodeterminato sarebbe inammissibile, se non sorretta da una norma che consenta di derogare a detto limite.
La sezione regionale del Veneto, allora, mette bene in evidenza che il comma 564 non sancisce alcuna discriminazione tra comuni soggetti e comuni non soggetti al patto di stabilità, concludendo, correttamente, che le risorse derivanti dalle sanzioni per le violazioni al codice della strada non debbano concorrere ai fini della spesa del personale. In altre parole, la neutralità alla quale si riferisce la sezione Lombardia riguarda il saldo complessivo della spesa, ai fini della verifica del rispetto del patto di stabilità. Invece, per quanto riguarda la specifica voce della spesa di personale, è evidente che l'impiego di quelle risorse può portare i comuni soggetti al patto a spendere oltre il limite autodeterminato. Dunque, necessariamente si deve ritenere che quelle spese non sono da computare ai fini della verifica del rispetto del comma 557.
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