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Comuni e province devono aumentare gli stanziamenti 2006



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ItaliaOggi - Enti Locali 15/9/2006 di Giuseppe Rambaudi


A seguito dell'approvazione del conto consuntivo 2005 la gran parte dei comuni e delle province deve incrementare il fondo per le risorse decentrate dell'anno 2006. È questa la conseguenza, in parte vincolata e in parte discrezionale, che deriva dall'applicazione delle previsioni dettate dall'articolo 4 del Ccnl 9/5/2006 per il biennio economico 2004/2005. Esso prevede che tutti i comuni e le province che hanno avuto nel 2005, sulla base dei dati contenuti nel conto consuntivo, un rapporto tra la spesa per il personale e le entrate correnti non superiore al 39% debbano incrementare il fondo per le risorse decentrate nella misura dello 0,5% del monte salari 2005. Siamo dinanzi a un incremento che si deve considerare automatico, visto che il Ccnl direttamente ne individua le condizioni e la consistenza in misura fissa. Ricordiamo che tale disposizione non si applica né agli enti locali dissestati né a quelli strutturalmente deficitari. Per le modalità di calcolo occorre ricordare che, sulla base delle indicazioni contenute nella dichiarazione congiunta n. 2, non devono essere calcolati nella spesa del personale i contributi erogati dalle regioni per la stabilizzazione dei lavoratori socialmente utili, di pubblica utilità e, più in generale, di precari.

Lo stesso Ccnl dispone ulteriori incrementi del fondo per gli enti che hanno un rapporto tra spese del personale ed entrate correnti ancora più basso. Se esso è compreso tra il 25 e il 32% viene previsto un ulteriore incremento fino allo 0,3%; se invece tale rapporto è inferiore al 25% la misura di tale incremento è fissata tra il minimo dello 0,3% e il massimo dello 0,7%. Questi ulteriori incrementi sono obbligatori, ma a differenza del primo tale vincolo è stabilito solo per l'istituzione e la cifra minima e non è previsto per una cifra fissa. Le singole giunte, sulla base delle previsioni contenute nel bilancio, determinano per il 2006 e, successivamente, con cadenza annuale, la misura dell'incremento entro le forcelle previste dalle norma contrattuali.

Tali voci di incremento si applicano sul monte salari 2006 e non hanno alcuna decorrenza retroattiva, per cui non si devono in nessun modo prevedere arretrati.

Ricordiamo che nel monte salari, cioè nella cifra su cui calcolare l'incremento, non devono essere comprese le remunerazioni dei dirigenti e del segretario e che la sua nozione è la seguente: tutte le voci destinate al trattamento economico fondamentale e accessorio del personale, calcolate al netto degli oneri accessori a carico dell'amministrazione e con la esclusione di tutte le voci che non sono correlate a effettive prestazioni lavorative, quali per esempio gli assegni per il nucleo familiare, le indennità di trasferimento, le indennità di mensa, gli oneri per i prestiti al personale e per le attività ricreative, le somme corrisposte a titolo di equo indennizzo.

I due incrementi hanno due distinte destinazioni. Il primo, cioè quello determinato in misura fissa, va ad aumentare la capienza del fondo per le risorse decentrate, parte stabile. Esso può dunque essere utilizzato anche per finanziare nuove progressioni orizzontali. Entrando a far parte della parte stabile tale voce viene consolidata definitivamente. Il secondo, quello per il quale il contratto stabilisce una forcella, va alla parte variabile del fondo, quindi non può essere utilizzato per le progressioni orizzontali, ma solo per le indennità da corrispondere al personale.

Le giunte possono variare ogni anno, ovviamente sia in aumento sia in diminuzione purché entro la forcella prefissata, la misura di tale incremento.

Tale scelta non costituisce materia di contrattazione, appartenendo all'autonomia dell'ente, ma unicamente materia di informazione ai soggetti sindacali. Ovviamente, invece, la utilizzazione deve essere necessariamente definita in sede di contrattazione decentrata integrativa.

(riproduzione riservata, si ringrazia l'Editore per la cortese concessione)










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