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Ulteriori puntualizzazioni sui benefici della legge 104/92



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I lavoratori dipendenti hanno diritto a cumulare più permessi per assistenza ai disabili in presenza di più familiari con handicap, a condizione che l'assistenza rivolta a ciascuno di loro risulti disgiunta (cioè sia contemporaneamente esclusiva e continua per ognuno degli assistiti). Le circostanze che giustificano la necessità dell'assistenza disgiunta devono essere indicate dal lavoratore in apposita dichiarazione di responsabilità da rendere al proprio datore di lavoro. Lo precisa il ministero del lavoro nella nota protocollo n. 3003/2006.

Interpello. La precisazione arriva a risposta dell'istanza di interpello avanzata dalla Regione Liguria in merito alla corretta interpretazione della disciplina normativa relativa ai permessi per assistenza ai disabili, nel caso di più familiari da assistere (combinato disposto dell'articolo 33, comma 3, della legge n. 104/1992 e dell'articolo 20 della legge n. 53/2000). L'ente territoriale vuole sapere se è possibile riconoscere a un lavoratore dipendente che debba assistere due o più persone disabili una pluralità di permessi mensili di tre giorni per ciascuno degli assistiti. In particolare, nell'interpello si chiede se:

a) sussistendo i requisiti oggettivi e soggettivi previsti dalla normativa, nel caso di lavoratore dipendente, il quale sia familiare entro il terzo grado di due persone disabili, tra loro conviventi, allo stesso possa essere riconosciuta la pluralità dei permessi per entrambi i soggetti;

b) la concessione di tale pluralità di permessi sia condizionata all'effettiva verifica che la presenza del dipendente sia disgiuntamente necessaria per l'assistenza dei due soggetti;

c) il requisito della necessità di assistenza disgiunta debba intendersi quale necessità che i due soggetti siano assistiti in tempi e secondo modalità diverse;

d) in tali casi, l'amministrazione possa o debba richiedere la certificazione delle circostanze che giustificano la necessità dell'assistenza disgiunta dei soggetti.

I chiarimenti. In risposta al primo quesito, il ministero conferma che, quando le persone da assistere siano più di una, il lavoratore ha diritto al riconoscimento di più permessi mensili a condizione che l'assistenza sia disgiuntamente necessaria per ognuna delle persone disabili. Circa il significato da attribuire alla predetta condizione di assistenza disgiunta (quesito punto c), precisa che essa si verifica quando la prestazione nei confronti di due o più soggetti con handicap può assicurarsi solo ”con modalità e in tempi diversi, richiedendosi che l'assistenza sia contemporaneamente esclusiva e continua per ciascuno degli assistiti”. In particolare, richiamando anche le indicazioni fornite in merito dall'Inps (circolare n. 133/2000), spiega che si ha assistenza disgiunta quando ricorrono i seguenti requisiti essenziali:

1) la particolare natura dell'handicap tale da richiedere l'assistenza continua ed esclusiva;

2) l'assenza di altri soggetti che possano accudire il disabile;

3) la conseguente necessità di assistere i disabili con modalità e in tempi diversi.

La richiesta dei permessi. In conclusione, il ministero afferma che, per riconoscere il cumulo dei permessi in presenza di più disabili, è necessario procedere alla verifica delle predette condizioni che impongono l'assistenza disgiunta. A tal fine, aggiunge, è opportuno prevedere l'onere per il lavoratore richiedente:

1) di presentare tante domande quanti sono i soggetti per i quali si chiedono i permessi;

2) di allegare alla domanda idonea certificazione relativa alla particolare natura dell'handicap, accompagnata da dichiarazione di responsabilità circa la sussistenza delle circostanze che giustificano la necessità di assistenza disgiunta.

In particolare, da quest'ultima dichiarazione deve risultare che il richiedente non è in grado, per la natura dell'handicap, di fornire l'assistenza fruendo di soli 3 giorni di permesso; che nessun'altra personale può prestare assistenza all'altro soggetto handicappato; che nessuna altro fruisce a sua volta di permessi per l'assistenza all'altro soggetto; che i soggetti per i quali si richiede il permesso non svolgono attività lavorativa (e quindi non hanno diritto a usufruire a loro volta di permesso in qualità di lavoratori portatori di handicap).
ItaliaOggi - Numero 206, pag. 29 del 31/8/2006 (Daniele Cirioli)








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