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INFO SINDACALI 1 |
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Il trasferimento del sindacalista deve essere concordato con la relativa organizzazione sindacale
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REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Sesta) ha pronunciato la seguente
DECISIONE
sul ricorso in appello proposto dal Ministero dell’ Interno e dalla Questura di Treviso, costituitisi in giudizio, rappresentati e difesi dall’ Avvocatura Generale dello Stato, con domicilio per legge presso la sede della stessa in Roma, via dei Portoghesi, n. 12;
contro
il Coordinamento per l’ Indipendenza Sindacale delle Forze di Polizia (C.O.S.I.P.), costituitosi in giudizio, rappresentato e difeso dall’avv.to Luigi Schizzi, con domicilio per legge presso la Segreteria della Sezione in Roma, p.za Capo di Ferro, n. 13;
per l'annullamento
della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto, Sez. II^, n. 1038/1997 del 13.06.1997;
Visto il ricorso con i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del (C.O.S.I.P.);
Vista la memoria prodotta dalla parte convenuta a sostegno della propria difesa;
Visti gli atti tutti della causa;
Nominato relatore per la pubblica udienza del 04 novembre 2005 il Consigliere Polito Bruno Rosario;
Udito l’Avvocato dello Stato Nicoli per il Ministero dell’ Interno e l’avv. Schizzi;
Ritenuto e considerato in fatto e in diritto quanto segue:
FATTO e DIRITTO
1). Con la sentenza di estremi indicati in epigrafe la Sezione I^ del T.A.R. per il Veneto respingeva il ricorso in opposizione del Ministero dell’ Interno avverso il decreto emesso dalla Sezione II^ del T.A.R. predetto ai sensi dell’art. 6 della legge 1990, n. 146, di annullamento – su ricorso del Coordinamento per l’ Indipendenza Sindacale delle Forze di Polizia (C.O.S.I.P.) – del provvedimento di trasferimento del Sovrintendente della Polizia di Stato PIEROTTI Enzo, dirigente sindacale, dall’ ufficio T.L.C. sala radio, ubicato nel palazzo della Prefettura, al centralino U.P.G. e S.P., con sede nel palazzo della Questura.
Avverso detta sentenza ha proposto appello il Ministero dell’ Interno ed ha dedotto motivi di violazione e falsa applicazione dell’art. 40 del d.P.R. 08.05.1987, n. 266; di violazione dei principi in materia di repressione della condotta antisindacale, rilevando altresì la carenza e perplessità della motivazione.
Sostiene, in particolare, il Ministero istante che l’atto oggetto di contestazione non configura un vero e proprio trasferimento in senso tecnico, trattandosi di assegnazione del sindacalista ad un’altra sezione lavorativa dello stesso ufficio, e che in alcun modo al provvedimento adottato, per di più di natura collettiva, può ricondursi l’intento dell’ Amministrazione di impedire, in via surrettizia, il libero esercizio delle libertà e delle attività sindacali.
Si è costituito in giudizio il C.O.S.I.P. che ha contrastato nel merito i motivi di appello e chiesto il rigetto dell’impugnativa.
2). L’appello è infondato.
L’art. 40 del d.P.R. n. 266/1987 stabilisce che "il trasferimento di sede dei dirigenti sindacali, componenti degli organi statutari delle organizzazioni sindacali, può essere disposto solo previo nulla osta delle rispettive organizzazioni sindacali".
E’ stato chiarito in giurisprudenza che la menzionata disposizione risponde all’esigenza di tutelare il libero esercizio dell’attività sindacale che, in concreto, può essere compresso anche mediante semplice spostamento dalla sede di lavoro, anche se non topograficamente apprezzabile, ovvero nel caso di invio in missione quando essa, ancorché non integri un vero e proprio allontanamento di sede, determini lo sradicamento del sindacalista dal contesto lavorativo in cui è svolta l’attività associativa protetta (cfr. Cons. St., Sez. IV^, 26.05.2003, n. 2835; 27.05.2002, n. 2892).
Nel caso di specie, come posto in rilievo dalla resistente Associazione sindacale, l’ordine di servizio del Questore di Treviso del 03.12.1996 – da cui ha tratto origine il presente contenzioso nelle forme previste dall’art. 28 della legge n. 300/1970, come integrato dall’art. 6 della legge n. 146/1990 – ha comportato lo spostamento del dirigente sindacale PIEROTTI dalla sede di lavoro presso il palazzo della Prefettura a quella del palazzo della Questura, con attribuzione di nuove e diverse mansioni (da addetto a compiti di radiotelegrafista, telescriventista e operatore di cifra a quelli di centralinista) e con inserimento, quindi, in un nuovo e diverso contesto lavorativo ed ambientale.
Si versa a fronte di un’ipotesi di assegnazione a nuovo ufficio che non va valutata secondo i consueti canoni interpretativi peculiari alle ordinarie ipotesi di trasferimento di sede per ragioni di servizio o familiari, ma nel quadro della "ratio" sottesa al menzionato art. 40 di guarentigia della posizione del sindacalista quanto alla sede di servizio ed alla cui valenza precettiva non si sottrae, stante l’evidente effetto di allontanamento del PIEROTTI dal posto di precedente applicazione e dal contesto lavorativo in cui era ordinariamente inserito.
In tale ipotesi l’ Amministrazione doveva darsi carico di acquisire il preventivo nulla osta dell’ Associazione di appartenenza del sindacalista interessato dalla procedura di mobilità e la violazione della regola procedimentale dettata dall’art. 40 del d.P.R. n. 266/1987 vizia la determinazione di mutamento della sede di servizio.
2.1). Diversamente da quanto argomentato dal Ministero appellante gli estremi di comportamento antisindacale del datore di lavoro derivanti dalla violazione del menzionato l’art. art. 40 non richiedono per il loro perfezionamento anche l’elemento soggettivo intenzionale diretto a comprimere la libertà sindacale, ma si realizzano oggettivamente in base alla sola pretermissione del nulla osta dell’associazione sindacale cui appartiene il dipendente trasferito (cfr. Cons. St., Sez. IV^, n. 2835 del 26.05.2003).
Si tratta, invero, di disposizione che dà rilievo all’acquisizione del punto di vista dell’ organizzazione sindacale, in relazione ai propri compiti statutari, ove il movimento di sede di personale interessi un dipendente che rivesta specifico incarico all’interno degli organi dell’associazione e fa rifluire nella fase istruttoria del procedimento la risoluzione in via preventiva di ogni possibile conflitto.
Per le ragioni di cui innanzi l’appello va respinto.
Le spese del giudizio possono essere compensate fra le parti.
P.Q.M.
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale, Sezione Sesta, respinge l’appello in epigrafe.
Spese compensate.
Ordina che la presente decisione sia eseguita dall'Autorità amministrativa.
Così deciso in Roma dal Consiglio di Stato, in sede giurisdizionale - Sez. VI - nella Camera di Consiglio del 04 novembre 2005 con l'intervento dei Signori:
Giorgio Giovannini, Presidente
Luigi Maruotti Consigliere
Luciano Barra Caracciolo Consigliere
Giuseppe Minicone Consigliere
Bruno Rosario Polito Consigliere relatore ed estensore
Presidente
GIORGIO GIOVANNINI
Consigliere Segretario
BRUNO ROSARIO POLITO GIOVANNI CECI
DEPOSITATA IN SEGRETERIA
il..28/02/2006
(Art. 55, L.27/4/1982, n.186)
Il Direttore della Sezione
MARIA RITA OLIVA
CONSIGLIO DI STATO
In Sede Giurisdizionale (Sezione Sesta)
Addì...................................copia conforme alla presente è stata trasmessa
al Ministero..............................................................................................
a norma dell'art. 87 del Regolamento di Procedura 17 agosto 1907 n.642
Il Direttore della Segreteria
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