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  (ogni singolo annuncio, rimarrà visibile online per circa 12 mesi dalla data d'inserimento)

 Inoltre  per i soli colleghi iscritti al nostro sindacato, che ne facciano richiesta, prestiamo piena assistenza nella ricerca della mobilità (anche attraverso i nostri referenti sui territori) e per tutto l'iter burocratico.

Si prega tutti coloro che abbiano ottenuto la mobilità, di darne comunicazione per cancellare la richiesta.

                                                Si ringrazia per la fattiva collaborazione

IL Segretario Generale Nazionale Daniele Minichini


INFO SINDACALI 1



(14 Aprile 2002)Interpretazione autentica art.7,comma 5,del CCNL del 31/3/1999



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IPOTESI DI ACCORDO

SULL’INTERPRETAZIONE AUTENTICA DELL’ART. 7, COMMA 5, DEL CCNL DEL 31/3/1999, IN RELAZIONE ALL’ART. 29 DEL CCNL DEL 14/9/2000



Il giorno 24 aprile 2002 ha avuto luogo l’incontro tra l’Agenzia per la Rappresentanza Negoziale delle Pubbliche Amministrazioni e le Confederazioni ed Organizzazioni sindacali nelle persone:


ARAN:
nella persona del Presidente Avv. Guido Fantoni firmato


ORGANIZZAZIONI SINDACALI CONFEDERAZIONI SINDACALI

CGIL-fp/Enti Locali firmato CGIL firmato

CISL/FPS firmato CISL firmato

UIL/FPL firmato UIL firmato

CONFSAL


COORDINAMENTO SINDACALE
AUTONOMO firmato CISAL firmato
(Fiadel/Cisal, Fialp/Cisal, Cisas/Fisael, Confail-Unsiau,
Confill Enti Locali-Cusal, Usppi-Cuspel-Fasil-Fadel)


DICCAP -DIPARTIMENTO ENTI LOCALI
CAMERE DI COMMERCIO-POLIZIA MUNICIPALE
(Fenal, Snalcc, Sulpm) firmato



Al termine della riunione le parti sottoscrivono l’allegata ipotesi di accordo


IPOTESI DI ACCORDO

Sull’interpretazione autentica dell’art. 7, comma 5, del CCNL del 31.3.1999, in relazione all’art. 29 del CCNL del 14.9.2000.


Premesso che il Tribunale ordinario di Pesaro – Sezione Lavoro – in relazione alla causa n.582/2001, tra Moricoli Carlo ed il Comune di Fano, più altre aventi il medesimo oggetto, ha ritenuto che per poter definire la controversia di cui al giudizio, è necessario risolvere in via pregiudiziale la questione concernente l’interpetazione dell’art.7, co.5, del CCNL del 31.3.1999 ed in particolare appurare se:
1. in base a tale clausola contrattuale, ed ai fini della sua applicazione, occorre procedere ad un automatico passaggio di categoria del personale dell’area di vigilanza in posizione di coordinamento e controllo già collocato nella ex sesta qualifica funzionale a seguito di procedure concorsuali (e inquadrato quindi nella categoria C a seguito dell’applicazione del nuovo sistema di classificazione) nella categoria D;
2. il profilo professionale ex art.29 dello stesso CCNL del 14.9.2000 risulti simile alle declaratorie della 7^ qualifica funzionale del DPR n.347/1983;

Con riferimento al punto 1.:

Rilevato che la disciplina dell’art. 7, comma 5, del CCNL del 31.3.1999 (“…gli enti adottano tutte le misure atte a dare adeguata valorizzazione alle posizioni di coordinamento e controllo collocate nella ex VI qualifica funzionale della medesima area a seguito di procedure concorsuali.”) era rivolta a sollecitare le iniziative degli enti a dare attuazione alle diverse forme di incentivazione del personale previste dai contratti collettivi in riferimento, ad esempio, allo sviluppo economico orizzontale, alle progressioni verticali nel rispetto dell’art. 4 del CCNL del 31.3.1999, ed eventuali incentivi di produttività e di risultato.

Che, conseguentemente, la citata disciplina non poteva, già alla data di sottoscrizione del CCNL del 31.3.1999, essere interpretata nel senso di consentire un automatico e generalizzato passaggio alla categoria D del personale dell’area della vigilanza con compiti di coordinamento e controllo (ex sesta qualifica funzionale in bese al precedente ordinamento del personale), che era stato inquadrato nella categoria C del nuovo sistema di classificazione, in base alla tabella C allegata allo stesso CCNL del 31.3.1999;

Tenuto conto che una disposizione contrattuale in tal senso si sarebbe posta anche in contrasto con le previsioni dell’art.52 del D.lgs.n.165/2001 (ex art.56 del D.Lgs.n.29/1993) che vieta al datore di lavoro pubblico ogni possibilità di reinquadramento dei lavoratori sulla base delle mansioni svolte, subordinando l’acquisizione della categoria superiore solo a procedure concorsuali o selettive o a forme di sviluppo professionale;

Considerato che, a conferma dell’esclusione del reinquadramento automatico, è successivamente intervenuto l’art.24, co.2, lett.e) del CCNL dell’1.4.1999 che ha demandato ad una successiva fase negoziale la regolamentazione delle problematiche del personale dell’area di vigilanza di cui si tratta;

Considerato che, in attuazione, di tale rinvio dell’art.24, co.2, lett.e) del CCNL dell’1.4.1999, l’art.29 del CCNL del 14.9.2000, ai fini dell’inquadramento del personale dell’area di vigilanza addetto a compiti di responsabilità di servizio e di coordinamento e controllo, collocato nella ex VI qualifica funzionale anteriormente alla vigenza del DPR 268/1987 ovvero anche successivamente a seguito di procedure concorsuali per il conferimento delle specifiche funzioni gerarchiche, ha dettato una specifica disciplina, individuando: i soggetti destinatari delle sue previsioni; i necessari requisiti soggettivi ed oggettivi; le condizioni e limiti nonché le procedure selettive, espressamente indicate nei commi 5 e 6, e le modalità (anche temporali) per l’inquadramento nella categoria D, posizione economica D1, del suddetto personale;

Che tale disciplina non prevede quindi ogni forma di automatico reinquadramento nella categoria superiore;

Con riferimento al punto 2:

considerato che non spetta al contratto collettivo nazionale di lavoro stabilire le equivalenze tra i nuovi profili e quelli propri del precedente ordinamento del personale, salvo quanto già espressamente previsto nella tabella C ai fini dell’inserimento del personale in servizio nel nuovo sistema di classificazione;

Evidenziato che il profilo dello specialista di vigilanza di cui all’art.29 del CCNL del 14.9.2000 risulta correttamente collocato nella categoria D;

Tutto quanto sopra valutato, le parti concordano l’interpretazione autentica dell’art.7, co.5, del CCNL del 31.3.1999 nel testo che segue:



ART.1

1. L’art.7, comma 5, del CCNL del 31.3.1999, non consente un automatico passaggio nella categoria D del personale dell’area di vigilanza in posizione di coordinamento e controllo, già collocato nella ex sesta qualifica funzionale a seguito di procedure concorsuali.
2. L’art. 7, comma 5, del CCNL del 31.3/1999, deve ritenersi, di fatto, superato nelle sue finalità applicative a seguito della entrata in vigore della disciplina dell’art. 29 del CCNL del 14.9.2000.














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