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Ferie, retribuzione a misura di contratto



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La Cassazione è tornata nuovamente ad occuparsi dei criteri di determinazione della retribuzione da corrispondere ai lavoratori nel periodo feriale, affermando che sono i contratti collettivi, in mancanza di una specifica norma di legge, a doverne stabilire e delimitare la base di calcolo. Richiamando precedenti, la Suprema Corte ribadisce che anche in relazione all'istituto delle ferie l'incidenza delle singole voci della retribuzione è affidata a un'espressa previsione della disciplina contrattuale collettiva. Per inquadrare nella giusta prospettiva le argomentazioni della Cassazione è necessario ricordare che gli articoli 36, comma 3, della Costituzione e 2109 del Codice civile sanciscono il diritto inderogabile di ciascun lavoratore a un periodo annuale di ferie retribuito, ma non contengono alcuna previsione sulla determinazione e sui criteri di calcolo della retribuzione stessa. In difetto di una fonte legale che consenta di risalire alle modalità di calcolo della retribuzione del periodo feriale - si legge nella sentenza della Corte di cassazione n. 1226 del 23 gennaio 2004 - è necessario fare affidamento sulle indicazioni della contrattazione collettiva, cui rimane riservato il compito di definire e delimitare l'ammontare del corrispettivo spettante ai lavoratori nel periodo delle ferie. Il principio riveste un'importanza pratica tutte le volte in cui, come nel caso sottoposto all'esame della Suprema Corte, alla retribuzione mensile fissa si accompagni l'erogazione, in termini costanti e continuativi, di elementi retributivi accessori ed eventuali, quali indubbiamente sono le maggiorazioni per lavoro straordinario e notturno o le indennità ricollegate a particolari modalità di svolgimento della prestazione lavorativa (indennità di cassa, per disagiata sede, di trasferta, di maneggio denaro eccetera). È inevitabile domandarsi se, ricorrendo una di queste ipotesi, nel computo della retribuzione da erogare al lavoratore per il periodo delle ferie rientrino, unitamente agli elementi fissi della retribuzione, anche le voci variabili corrisposte in costanza di servizio con carattere di sistematicità. La Cassazione, richiamando i propri precedenti in materia, afferma che occorre fare riferimento alle disposizioni del contratto collettivo applicato al rapporto di lavoro, potendosi ricavare l'ambito di estensione del concetto di retribuzione del periodo feriale unicamente dai riferimenti contenuti nel testo negoziale sottoscritto dalle parti sociali. Nello specifico, facendo applicazione di questa regola, la Corte ha cassato la sentenza del Tribunale di Bologna che aveva riconosciuto ad alcuni lavoratori delle Poste Italiane il diritto all'incidenza delle maggiorazioni per lavoro notturno nella base di computo della retribuzione feriale. Ma al di là del caso specifico, i cui effetti sono limitati al settore dei dipendenti postali, è interessante rimarcare che la decisione della Cassazione sembra chiudere ogni spazio a una interpretazione più elastica delle disposizioni sulla retribuzione del periodo delle ferie.

GIUSEPPE BULGARINI D'ELCI -Il Sole 24 ore





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