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 Inoltre  per i soli colleghi iscritti al nostro sindacato, che ne facciano richiesta, prestiamo piena assistenza nella ricerca della mobilità (anche attraverso i nostri referenti sui territori) e per tutto l'iter burocratico.

Si prega tutti coloro che abbiano ottenuto la mobilità, di darne comunicazione per cancellare la richiesta.

                                                Si ringrazia per la fattiva collaborazione

IL Segretario Generale Nazionale Daniele Minichini


INFO SINDACALI 1



CCNL 1998 - 2001



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CONTRATTO NAZIONALE DI LAVORO
REGIONI ENTI LOCALI

Il nuovo C.C.N.L. ha validità dal 1° gennaio 1998 fino al 31 dicembre 2001 per la parte normativa, per la parte economica vedasi l’accordo nazionale sul biennio economico stipulato il 5/10/2001.
Gli effetti giuridici decorrono dal giorno successivo alla stipulazione.
Gli istituti a contenuto economico e normativo con carattere automatico sono applicati dagli enti entro 30 gg. dalla data di stipulazione.Per il personale della Polizia Municipale addetto a compiti di responsabilità di servizio e di coordinamento e controllo collocato nella ex VI qualifica funzionale si veda l’art. 29 del CCNL siglato il 14/9/2000 (code contrattuali).
Vi sono alcune novità introdotte dal nuovo CCNL: la contrattazione collettiva a livello territoriale che può riguardare gli enti di minori dimensioni, i consorzi o le comunità montane che intendono ricorrervi (art.6) e la concertazione (art.8) che in pratica sostituisce l’istituto dell’esame che era previsto nel vecchio CCNL.

I CONTRATTI COLLETTIVI DECENTRATI INTEGRATIVI
hanno durata quadriennale e riguardano tutti gli istituti illustrati qui di seguito. L’ente deve provvedere a costituire la delegazione di parte pubblica ed a convocare la delegazione sindacale per l’avvio del negoziato entro 30 giorni dalla presentazione delle piattaforme.
Il controllo sulla compatibilità e sui costi del contratto integrativo decentrato con i vincoli di bilancio è effettuato dal Collegio dei Revisori dei Conti oppure, ove laddove tale organo non sia previsto, dai nuclei di valutazione o dai servizi di controllo interno. A tal fine, l’ipotesi di contratto collettivo decentrato integrativo definita dalla delegazione trattante è inviata a tale organismo entro 5 giorni, corredata da apposita relazione illustrativa tecnico-finanziaria. Trascorsi 15 giorni senza rilievi, l’organo di governo dell’ente autorizza il presidente della delegazione trattante di parte pubblica alla sottoscrizione del contratto.(art.5).

LA CONTRATTAZIONE COLLETTIVA DECENTRATA INTEGRATIVA DI LIVELLO TERRITORIALE
può svolgersi a livello territoriale sulla base di protocolli d’intesa fra le OO.SS. firmatarie del CCNL e l’ANCI e l’UNCEM da definirsi a livello del territorio interessato (art.6).
I suddetti protocolli devono precisare:
la composizione della delegazione trattante di parte pubblica;
la composizione della delegazione sindacale;
la procedura per l’autorizzazione alla sottoscrizione del contratto decentrato
integrativo territoriale, ivi compreso il controllo sulle compatibilità dei costi
con i vincoli di bilancio, con i vincoli di cui all’art.5.
LE RELAZIONI SINDACALI
sono articolate nei seguenti modelli (art.3):
a) contrattazione collettiva a livello nazionale;
b) contrattazione collettiva decentrata integrativa sulle materie e con le modalità indicate dal presente contratto;
c) contrattazione decentrata integrativa a livello territoriale, con la partecipazione di più enti, secondo la disciplina degli artt. 5 e 6; interpretazione autentica dei contratti collettivi, secondo la disciplina dell’art. 13 del CCNL del 6.7.1995;
d) informazione
e) concertazione
f) consultazione (solo per alcune materie)
Come si può notare a differenza del precedente accordo, è previsto un nuovo istituto quello della concertazione e scompare l’esame previsto invece nel vecchio contratto.

LE MATERIE SOGGETTE A CONTRATTAZIONE DECENTRATA SONO LE SEGUENTI (ART.4):

a) i criteri per la ripartizione e destinazione delle risorse finanziarie, indicate nell’art.15, per le finalità previste dall’art.17, nel rispetto della disciplina prevista dallo stesso articolo 17;
b) i criteri generali relativi ai sistemi di incentivazione del personale sulla base di obiettivi e programmi di incremento della produttività e di miglioramento della qualità del servizio; i criteri generali delle metodologie di valutazione basate su indici e standard di valutazione ed i criteri di ripartizione delle risorse destinate alle finalità di cui all’art.17, comma 2, lett. a);
c) le fattispecie, i criteri, i valori e le procedure per la individuazione e la corresponsione dei compensi relativi alle finalità previste nell’art.17, comma 2, lettere e), f), g);

d) i programmi annuali e pluriennali delle attività di formazione professionale, riqualificazione e aggiornamento del personale per adeguarlo ai processi di innovazione;

e) le linee di indirizzo e i criteri per la garanzia e il miglioramento dell’ambiente di lavoro, per gli interventi rivolti alla prevenzione e alla sicurezza sui luoghi i lavoro, per l’attuazione degli adempimenti rivolti a facilitare l’attività dei dipendenti disabili ;

f) implicazioni in ordine alla qualità del lavoro e alla professionalità dei dipendenti in conseguenza delle innovazioni degli assetti organizzativi, tecnologiche e della domanda di servizi;

g) le pari opportunità, per le finalità e con le procedure indicate dall’art. 28 del DPR 19 novembre 1990, n. 333, anche per le finalità della legge 10 aprile 1991, n. 125;

h) i criteri delle forme di incentivazione delle specifiche attività e prestazioni correlate alla utilizzazione delle risorse indicate nell’art.15, comma 1, lettera k);

i) le modalità e le verifiche per l’attuazione della riduzione d’orario di cui all’art.22;

l) le modalità di gestione delle eccedenze di personale secondo la disciplina e nel rispetto dei tempi e delle procedure dell’art.35 del D.Lgs. 29/93;

m) criteri generali per le politiche dell’orario di lavoro.

In aggiunta alle precedenti sono altresì soggette a contrattazione anche: (art.16/1° comma Ordinamento Prof.):
- completamento ed integrazione dei criteri per la progressione economica all’interno della categoria;
- modalità di ripartizione delle eventuali risorse aggiuntive per il finanziamento della progressione economica e per la loro distribuzione tra i 2 fondi annuali che gli enti devono creare e che sono previsti dall’art.14 dell’Ordin. Professionale e cioè 1) fondo per il finanziamento della progressione all’interno delle categorie, 2) fondo per il finanziamento della retribuzione di posizione e di risultato.
Da tenere presente che tali fondi possono essere istituiti solamente dagli enti che, entro 6 mesi dalla data di stipulazione del CCNL, abbiano realizzato le seguenti innovazioni:
a) attuazione dei principi di razionalizzazione previsti dal D.Lgs. n. 29 del 1993 e successive modificazioni ed integrazioni e, in particolare, dagli artt. 3, 4, 7, 9 e dal titolo II, capo II;
b) ridefinizione delle strutture organizzative e delle dotazioni organiche dell’ente;
c) istituzione e attivazione dei servizi di controllo interno o dei nuclei di valutazione (art.9 Ordin.Prof.).

L’INFORMAZIONE (ART.7)
è rivolta verso i soggetti sindacali componenti delle delegazione trattante (R.S.U + i rappresentanti delle organizzazioni sindacali di categoria firmatarie del CCNL) e riguarda:
a) gli atti di valenza generale, anche di carattere finanziario, concernenti il rapporto di lavoro:
b) l’organizzazione degli uffici;
c) la gestione complessiva delle risorse umane
d) tutte le materie per le quali è prevista la concertazione;
e) tutte le materie soggette a contrattazione decentrata;
In questi ultimi due casi l’informazione deve essere preventiva.
Le parti possono inoltre incontrarsi, su richiesta di ciascuna di esse, con cadenza almeno annuale ed in ogni caso in presenza di iniziative concernenti le linee di organizzazione degli uffici e dei servizi; iniziative per l’innovazione tecnologica degli stessi; eventuali processi di dismissione, di esternalizzazione e di trasformazione, tenuto anche conto di quanto stabilito dall’art. 11, comma 5, del CCNL quadro per la definizione dei comparti di contrattazione del 2 giugno 1998.
Nei casi di cui all’art 19 del D.Lgs. 626/94 (1)è prevista la consultazione del rappresentante della sicurezza.
(1) Art.19 del D.Lgs. 626/94.
1. Il rappresentante per la sicurezza:
a) accede ai luoghi di lavoro in cui si svolgono le lavorazioni;
b) é consultato preventivamente e tempestivamente in ordine alla valutazione dei rischi, alla individuazione, programmazione, realizzazione e verifica della prevenzione nell'azienda ovvero unità produttiva;
c) è consultato sulla designazione degli addetti al servizio di prevenzione, all'attività di prevenzione incendi, al pronto soccorso, alla evacuazione dei lavoratori;
d) è consultato in merito all'organizzazione della formazione di cui all'art.22, comma 5;
e) riceve le informazioni e la documentazione aziendale inerente la valutazione dei rischi e le misure di prevenzione relative, nonché quelle inerenti le sostanze e i preparati pericolosi, le macchine, gli impianti, l'organizzazione e gli ambienti di lavoro, gli infortuni e le malattie professionali;
f) riceve le informazioni provenienti dai servizi di vigilanza;
g) riceve una formazione adeguata, comunque non inferiore a quella prevista dall'art.22;
h) promuove l'elaborazione, l'individuazione e l'attuazione delle misure di prevenzione idonee a tutelare la salute e l'integrità fisica dei lavoratori;
i) formula osservazioni in occasione di visite e verifiche effettuate dalle autorità competenti;
l) partecipa alla riunione periodica di cui all'art.11;
m) fa proposte in merito all'attività di prevenzione;
n) avverte il responsabile dell'azienda dei rischi individuati nel corso della sua attività;
o) può fare ricorso alle autorità competenti qualora ritenga che le misure di prevenzione e protezione dai rischi adottate dal datore di lavoro e i mezzi impiegati per attuarle non sono idonei a garantire la sicurezza e la salute durante il lavoro.
Rimane in vigore la normativa che prevede la consultazione delle organizzazioni sindacali anche nel caso di modifica del Regolamento per il funzionamento degli Uffici e dei Servizi in ossequio al combinato disposto degli artt. 7, comma 4 del vigente CCNL e art.6, comma 1 del D.Lgs. n.29/1993.
E’ importante inserire nel Contratto decentrato una clausola che imponga all’Amministrazione di informare i soggetti sindacali anche per le materie di cui all’art.7/3° comma (iniziative concernenti le linee di organizzazione degli uffici e dei servizi; iniziative per l’innovazione tecnologica degli stessi; eventuali processi di dismissione, di esternalizzazione e di trasformazione).

LA CONCERTAZIONE (art.8)
deve essere attivata, mediante richiesta scritta, dai soggetti sindacali che ricevono l’informazione. Si svolge in appositi incontri che iniziano entro il 4° giorno dalla data di ricezione della richiesta e si conclude entro il termine massimo di 30 gg. dalla data della relativa richiesta. Dell’esito della stessa è redatto verbale.
La concertazione riguarda le seguenti materie:
a) articolazione dell'orario di servizio;
b) calendari delle attività delle istituzioni scolastiche e degli asili nido;
c) criteri per il passaggio dei dipendenti per effetto di trasferimento di attività o di disposizioni legislative comportanti trasferimenti di funzioni e personale;
d) andamento dei processi occupazionali;
e) criteri generali per la mobilità interna;
f) definizione dei criteri per la determinazione dei carichi di lavoro, limitatamente alle amministrazioni che ancora vi siano tenute ai sensi dell’art.6, comma 6, del D.Lgs.n.29/1993.
Ed inoltre le materie previste dall’art.16/2°comma dell’Ordinamento Professionale:
Definizione dei criteri generali per la disciplina delle seguenti materie:
g) svolgimento delle selezioni per i passaggi tra qualifiche;
h) valutazione delle posizioni organizzative e relativa graduazione delle funzioni;
i) conferimento degli incarichi relativi alle posizioni organizzative e
relativa valutazione periodica;
l) metodologia permanente di valutazione di cui all’art. 6 dell’Ord.Prof.;
m) individuazione delle risorse aggiuntive per il finanziamento del fondo per
la progressione economica interna della categoria di cui all’art. 5 dell’Ord.Prof.;
n) individuazione dei nuovi profili di cui all’art. 3, comma 6 dell’Ord.Prof.;
o) attuazione delle regole relative agli aggiornamenti e/o modificazioni di cui
all’art. 14, comma 2 (relative alla progressione economica all’interno
delle categorie.

SOGGETTI SINDACALI NEI LUOGHI DI LAVORO E TITOLARITÀ IN TEMA DI PERMESSI SINDACALI. (art.9 CCNL, art.10 Accordo RSU e art.10 CCNQ sulle modalità di utilizzo dei distacchi e permessi sindacali)
I soggetti sindacali nei luoghi di lavoro (art.9 CCNL) sono:
a) le rappresentanze sindacali unitarie (R.S.U.) elette ai sensi dell’accordo collettivo quadro per la costituzione delle rappresentanze sindacali unitarie per il personale dei comparti delle pubbliche amministrazioni e per la definizione del relativo regolamento elettorale, stipulato il 7 agosto 1998;
b) gli organismi di tipo associativo delle associazioni sindacali rappresentative previste dall’art.10, comma 2, dell’accordo collettivo indicato nella lettera a).(1)

(1) Riportiamo di seguito il testo dell’art.10 dell’Accordo Collettivo naz. sulle R.S.U. stipulato il 7/8/98:

" ART. 10 -CLAUSOLA DI SALVAGUARDIA-
1. Le associazioni sindacali di cui all’art. 2 commi 1 e 2, si impegnano a partecipare alla elezione della RSU, rinunciando formalmente ed espressamente a costituire RSA ai sensi dell’art. 19 della legge 300/1970.
2. Le associazioni sindacali del comma 1, possono comunque conservare o costituire terminali di tipo associativo nelle amministrazioni di cui all’art.2, comma 1, dandone comunicazione alle stesse. I componenti usufruiscono dei permessi retribuiti di competenza delle associazioni e conservano le tutele e prerogative proprie dei dirigenti sindacali.
3. Le associazioni sindacali rappresentative che non abbiano aderito al presente accordo conservano le rappresentanze sindacali aziendali ai sensi dell’art.47 del D.lgs. 29/1993, comma 2, con tutte le loro prerogative”.

Art.9/2°comma del CCNL
- I soggetti titolari dei diritti e delle prerogative sindacali, ivi compresi quelli previsti dall’art.10, comma 3, del CCNQ sulle modalità di utilizzo dei distacchi, aspettative e permessi sindacali stipulato il 7 agosto 1998, sono quelli previsti dall’art.10, comma 1, del medesimo accordo.

Riportiamo di seguito il testo dell’art.10, commi 1 e 3 del CCNQ sulle modalità di utilizzo dei distacchi, aspettative e permessi sindacali stipulato il 7 agosto 1998:

“ ART. 10 -TITOLARITÀ E FLESSIBILITÀ IN TEMA DI PERMESSI SINDACALI
1.I dirigenti sindacali che, ai sensi dell’accordo stipulato il 7 agosto 1998 hanno titolo ad usufruire nei luoghi di lavoro dei permessi sindacali retribuiti, giornalieri od orari, di cui all’art. 9 per l’espletamento del loro mandato, sono:
· i componenti delle RSU;
· i dirigenti sindacali rappresentanze aziendali (RSA) delle associazioni rappresentative ai sensi dell’art. 10 dell’accordo stipulato il 7 agosto 1998;
· i dirigenti sindacali dei terminali di tipo associativo delle associazioni sindacali rappresentative che dopo la elezione delle RSU, siano rimasti operativi nei luoghi di lavoro nonché quelli delle medesime associazioni, aventi titolo a partecipare alla contrattazione collettiva integrativa, ai sensi dell’art. 5 dell’accordo stipulato il 7 agosto 1998;
· i dirigenti sindacali che siano componenti degli organismi direttivi delle proprie confederazioni ed organizzazioni sindacali di categoria rappresentative non collocati in distacco o aspettativa.
3. I dirigenti sindacali indicati nel comma 1 possono fruire dei permessi retribuiti loro spettanti, oltre che per la partecipazione a trattative sindacali, anche per presenziare a convegni e congressi di natura sindacale”.

LA DELEGAZIONE TRATTANTE SINDACALE A LIVELLO DECENTRATO è composta:
- dalle R.S.U;
- dai rappresentanti delle organizzazioni sindacali territoriali di categoria firmatarie del presente CCNL.
Gli incrementi tabellari (art.12) sono indicati nella tabella A allegata al CCNL con le decorrenze ivi previste.
Sono confermate l’indennità integrativa speciale e la retribuzione individuale di anzianità negli importi in godimento dal personale in servizio alla data di stipulazione del presente contratto. Gli incrementi dello stipendio tabellare hanno effetto, dalle singole decorrenze, su tutti sugli istituti di carattere economico per la cui quantificazione le vigenti disposizioni prevedono un espresso rinvio allo stipendio tabellare annuo.
Al personale della ex ottava qualifica che ne abbia già beneficiato, è conservato, negli attuali importi, nell’ambito della retribuzione individuale di anzianità, il compenso riconosciuto dall’art. 69, comma 1, del DPR n. 268/1997 (riguarda gli avvocati dipendenti dell’ente).
Prima di passare all’illustrazione sintetica della disciplina di finanziamento dei vari istituti contrattuali, occorre precisare che la normativa relativa al finanziamento prevista dal vecchio CCNL non è più valida. L’art.28 infatti disapplica gli artt. dal 31 al 38 del vecchio contratto mantenendo in vita solamente l’art.37 (indennità) ad esclusione della lettera a) del 1°comma dello stesso articolo, in quanto l’indennità di £.1.230.000 annue percepita dagli agenti di P.M. viene riassorbita nel nuovo inquadramento.
Lavoro straordinario (art.14)
Il calcolo del fondo per l’alimentazione del lavoro straordinario è il seguente:

SOMMA BASE Stesso ammontare della somma spesa nell’anno 1998
DETRARRE La somma liquidata ai dipendenti delle ex Q.F. 7^ e 8^ che risultino incaricate delle funzioni relativa all’area delle posizioni organizzative;
DETRARRE A partire dal 31/12/1999 le risorse sono ridotte del 3% ed il monte ore massimo individuale viene abbassato a 180 ore
AGGIUNGERE Disponibilità determinate da specifiche disposizioni di legge connesse a particolari attività ( elezioni, eventi eccezionali)
N.B. eventuali eccedenze derivanti dalla puntuale applicazione dei criteri di cui sopra vanno ad incrementare le disponibilità dell’art.15.E’ ammessa la corresponsione da parte dell’ISTAT e di altri Enti, di compensi per prestazioni effettuate fuori dall’orario di servizio.

Risorse per lo sviluppo delle risorse umane e la produttività (art.15)
Le risorse destinate alla riclassificazione del personale nonché alla produttività sono costituite dai seguenti punti:

a Ammontare 1998 fondo art.31 CCNL 6/7/95 escluso straordinario, + art.2/2°comma del CCNL del 16/7/96, + risparmi delle trasformazioni part-time anno 1997,+ quota parte lavoro straordinario ex 7^ e 8^ q.f. incaricati funzioni organizzative
b Risorse aggiuntive anno 1998 con il limite max dell’1,15% monte salari anno 1997(art32CCNL 6/7/95 e art.3 del CCNL 16/7/96). Non si applica agli enti in dissesto. Disponibile solo previo accertamento dei nuclei di controllo interno o dei nuclei di valutazione delle effettive disponibilità di bilancio.
c Risparmi di gestione qualora non risulti nel 1998 un incremento delle spese del personale se non quello dovuto agli aumenti contrattuali(max 0,80% monte salari anno 1997). Non si applica agli enti in dissesto. Disponibile solo previo accertamento dei nuclei di controllo interno o dei nuclei di valutazione delle effettive disponibilità di bilancio.
d Risorse derivanti dall’attuazione dell’art.43 L.449/97 (sevizi resi a privati, sponsorizzazioni, convenzioni, ecc..)
e Risparmi derivanti da trasformazione rapporto di lavoro da tempo pieno a part-time relativi all’anno 1999 e successivi.
f Risparmi derivanti dall’applicazione dell’art.21 per trattamenti economici difformi
g Risorse destinate al pagamento del LED al personale in servizio nell’anno 1998 nelle percentuali massime previste
h Risorse destinate al pagamento dell’indennità di £.1.500.000 alle 8^ Q.F. Queste somme sono espressamente destinate al fondo per la retribuzione di posizione e di risultato (art.17/3° comma). (Il termine destinate è certamente più ampio dei termini “utilizzate” o “spese”; riteniamo comunque che si possano considerare le somme iscritte a bilancio per tale finalità nell’anno 1998).
i (Solo per le regioni) Risparmi riduzioni posti dirigenziali fino ad un max dello 0,20% monte salari annuo dirigenza.
j A partire dal 31/12/1999 con valenza per il 2000, le risorse del salario accessorio vengono incrementate di un importo pari allo 0,52% del monte salari dell’anno 1997, esclusa dirigenza (corrispondente alla rivalutazione del salario accessorio a seguito dell’inflazione cioè 1,8% per il 1998 e 1,5% per il 1999).
k Risorse che specifiche disposizioni di legge destinano alla incentivazione di prestazioni o di risultati del personale per categorie specifiche di lavoratori (Merloni, Avvocati, Art.208 CDS, ecc…).I criteri di utilizzo di tali risorse sono stabiliti con contratto decentrato (art.4/2° comma, lett.h).
l Trattamento economico accessorio del personale trasferito ad altri enti del comparto a seguito decentramento o delega funzioni
m Eventuali risparmi sulla gestione degli straordinari.
n Solo per le Camere di Commercio in condizioni di equilibrio finanziarioImporto non superiore a quello stabilito dall’art.31/5° comma del CCNL del 6/7/95.
o Dall’1/6/99 le risorse destinate al salario accessorio possono essere integrate dai singoli Enti nell’ambito delle disponibilità di bilancio. Questa eventuale integrazione sarà possibile solo ad alcuni Enti che avranno dei requisiti individuati da un’apposita intesa a livello nazionale da stipularsi entro il 30/4/99 (art.16).

In aggiunta ed a seguito di contrattazione decentrata integrativa:
p Dall’1/4/99 eventuale integrazione max dell’1,2% su base annua del monte salari anno 1997 (quindi la quota effettiva è dello 0,8%) Non si applica agli enti in dissesto. Disponibile solo previo accertamento dei nuclei di controllo interno o dei nuclei di valutazione delle effettive disponibilità di bilancio.
q Risorse aggiuntive in caso di ampliamento di organico o di attivazione di nuovi servizi a parità di organico (art.15/5°c).

NOTA:
Per la riclassificazione del personale di cui alle ex 1^ e 2^ Q.F. ed il personale della Vigilanza ex 5^ Q.F. gli oneri devono essere decurtati dal fondo complessivo di cui all’art.15 pertanto le disponibilità dello stesso, relative all’anno 1998 e successivi, sono ridotti in misura proporzionale.(art.19 CCNL)

Utilizzo delle risorse di cui agli artt. 15 e 16/1°comma (art.17).

a Compensi legati alla produttività collettiva ed individuale senza vincoli percentuali sulla ripartizione. I criteri permanenti sono stabiliti in sede di contrattazione decentrata.
b Costituzione del fondo per la progressione economica all’interno delle categorie.L’ammontare del fondo è determinato in sede di contrattazione decentrata.
c Costituzione del fondo per la retribuzione di posizione e di risultato negli enti medio-grandi. I criteri per l’individuazione delle posizioni e la loro graduazione è materia di concertazione. Per i piccoli comuni le indennità sono finanziate fuori dai costi contrattuali ai sensi della legge 191/98.
d Retribuzione delle varie indennità collegate alle condizioni di lavoro (turno, reperibilità ecc..) sulla base delle vecchie regole in attesa di nuova definizione entro il 30/4/99.
e Retribuire attività particolarmente disagiate del personale delle categorie A-B-C. Criteri e procedure sono soggette a contrattazione decentrata. (1)
f Compensare le specifiche responsabilità del personale delle categorie B e C (già erogate in base agli artt.35 e 36 del CNL del 6/7/95) e del personale appartenente alla categoria D che non sia incaricato di funzioni di posizione organizzativa di cui agli artt. da 8 a 11 dell’Ordin. Profess. Le modalità di verifica del permanere delle condizioni che hanno determinato l’attribuzione dei compensi è soggetta a contrattazione decentrata.
g Compensare le specifiche prestazioni e attività correlate alla utilizzazione delle risorse che specifiche disposizioni di legge destinano all’incentivazione di determinate attività (legge Merloni – contenzioso tributario – notifiche…).Si utilizzano le risorse già previste dall’art.15/1° comma, lettera K.Criteri e procedure sono soggette a contrattazione decentrata.

NOTE:
(1)Considerato che il fondo di cui al punto D è esplicitamente destinato, secondo l’art.17/2° comma del CCNL, a retribuire le indennità e maggiorazioni ivi elencate e cioè: maggiorazione oraria del lavoro ordinario notturno, festivo e festivo-notturno, indennità di turno, maneggio valori, reperibilità e rischio (di cui all’allegato B del D.P.R.347/83) appare conseguenza logica che il fondo di cui al punto E é destinato a compensare l’esercizio di altre attività particolarmente disagiate da parte di personale delle categorie A, B e C. Tali attività vanno definite in sede di contrattazione decentrata.
Nell’art.17, al comma 5, viene specificato che le somme non utilizzate o non attribuite sono portate in aumento delle risorse dell’anno successivo.
L’art.19/1° comma ribadisce che per il nuovo inquadramento del personale della ex 1^ e 2^ Q.F. e del personale della Polizia Municipale appartenente alla ex 5^ Q.F. si fa fronte con l’utilizzo parziale delle risorse indicate nell’art.2/2° comma del CCNL del 16/7/96 e che quindi le disponibilità dei fondi per il trattamento economico accessorio dell’anno 1998 e successivi sono ridotti in misura proporzionale.
Una particolare attenzione va dedicata alla riduzione dell’orario di lavoro (art.22) che è applicabile al personale che presta servizio turnato. Dalla data di entrata in vigore del contratto decentrato integrativo si applica la riduzione fino ad un massimo di 35 ore medie settimanali. La materia rientra nella contrattazione decentrata (art.22/3° comma).
La formazione professionale assume una primaria importanza e le risorse già destinate alla stessa, attraverso la contrattazione decentrata, devono essere aumentate e comunque la quota relativa non può essere inferiore all’1% della spesa complessiva del personale. Le somme così impegnate e non spese nell’anno di riferimento devono essere riportate nell’anno successivo per le medesime finalità.
Le parti si impegnano a negoziare entro il 30 aprile 1999 la regolamentazione delle procedure di conciliazione in sede sindacale nonché quelle di arbitrato relative alle controversie individuali di lavoro. Nello stesso termine verranno ridefiniti alcuni istituti contrattuali elencati nell’art.24. Fino alla nuova ridefinizione restano applicabili le norme già attualmente in vigore.
Dalla data di stipulazione del contratto sono inapplicabili, oltre alle norme elencate nell’art.28, anche le norme emanate dai singoli enti in esercizio di potestà legislativa o regolamentare, incompatibili con il CCNL ed il CCNL sull’Ordinamento Professionale (art.28/2°comma).


GUIDA OPERATIVA AL
NUOVO ORDINAMENTO
REGIONI ENTI LOCALI

Le “qualifiche funzionali” lasciano il posto ad un nuovo sistema di inquadramento diviso in 4 “categorie”: A, B, C e D (art.3). All’interno di ciascuna categoria vi sono delle diverse posizioni economiche dentro le quali verranno inquadrate le varie figure professionali in base ai vari profili. Allegate all’ordinamento troviamo delle tabelle (declaratorie) che, tra l’altro, sono corredate, a titolo esemplificativo, di un elenco di profili inquadrabili nelle varie categorie.
Per quanto concerne il primo inquadramento, sempre in allegato all’ordinamento, abbiamo una tabella che specifica le corrispondenze riferite alle vecchie qualifiche ed alle nuove categorie.
Da sottolineare che, finalmente, dopo lunga lotta del nostro sindacato, abbiamo ottenuto che gli agenti di P.M. siano inquadrati nella categoria C1 che corrisponde alla vecchia VI qualifica funzionale.
Dopo aver visto la norma relativa al primo inquadramento passiamo ora ad esaminare la possibilità di progressione verticale (passaggio da una categoria all’altra v. art.4) e la progressione economica all’interno della categoria di appartenenza (art.5).

LA PROGRESSIONE VERTICALE
è disciplinata dai singoli Enti con atti interni (regolamenti) nel rispetto dell’art.36 del D.Lgs. 29/93 che parla appunto di reclutamento del personale e che, dopo la modifica fatta dal D.Lgs. 80/98, si presenta con un testo fortemente innovativo rispetto alla vecchia stesura lasciando più spazio al potere discrezionale del singolo ente.
Per la copertura delle vacanze di posti, il contratto rimette sostanzialmente alla discrezionalità dell’amministrazione la scelta fra i tradizionali strumenti di reclutamento aperti agli accessi esterni (concorso pubblico ovvero procedure ex art. 16 della L. 56/87) e quello della procedura selettiva interna, aperta ai dipendenti inquadrati nella categoria immediatamente inferiore, consentendo in tal caso di prescindere dal possesso dei titoli di studio ordinariamente previsti per l’accesso dall’esterno.
La regolamentazione delle procedure selettive, che in quanto tali avranno uno svolgimento più agile e meno formalistico di un concorso, è rimessa all’autonomia normativa dei vari enti.

LA PROGRESSIONE ECONOMICA ALL’INTERNO DELLE SINGOLE CATEGORIE (ORIZZONTALE)
si realizza mediante "selezione" tranne che per i passaggi all’interno della categoria A e per quelli alla prima posizione successiva ai trattamenti tabellari iniziali delle cat. B e C (art.5); in questi ultimi casi il passaggio avverrà mediante una valutazione operata dai dirigenti, in base ai criteri definiti adottati da ogni singolo ente. Detti criteri permanenti per la valutazione delle prestazioni e dei risultati dei dipendenti (art.6) servono anche per la attribuzione delle quote di premio incentivante la produttività e sono definiti tra le parti attraverso la contrattazione decentrata integrativa (art. 16/1°comma ). La valutazione si effettua a cadenza periodica ed è tempestivamente comunicata al dipendente.
Nel fondo per il finanziamento della progressione economica all’interno delle categorie confluisce, in attesa della disciplina del nuovo contratto, l’insieme delle risorse destinate al LED (art. 14, 3° comma).
CAT.A
I passaggi economici in tutte le posizioni si realizzano attraverso:
1: esperienza acquisita;
2. risultati ottenutti;
3. arricchimento professionale anche a seguito di formazione ed aggiornamento;
4. impegno e qualità della prestazione.
Tutti questi elementi sono semplificati rispetto alle altre categorie.

CAT. B–C
Passaggi economici nelle posizioni B2 – B4(1) - C2 = valutazione dei 4 elementi descritti sopra.
CAT. B-C
Passaggi economici nelle posizioni B3 – B5(2) –C3 = selezione in base agli elementi 2, 3 e 4.
CAT. B-C-D
Passaggi economici nelle posizioni B6 – C4 – D2 – D3 - D4 – D5 = selezione attraverso gli elementi 2, 3 e 4 utilizzati anche disgiuntamente che tengano conto del:
· diverso impegno e qualità delle prestazioni svolte , con particolare riferimento ai rapporti con l’utenza;
· grado di coinvolgimento nei processi lavorativi dell’ente, capacità di adattamento ai cambiamenti organizzativi, partecipazione effettiva alle esigenze di flessibilità;
· iniziativa personale e capacità di proporre soluzioni innovative o migliorative dell’organizzazione del lavoro.

(1) La B4 è la prima posizione economica successiva per i profili particolari ci cui all’allegato A (art.3/7° comma).
(2)La B5 è la seconda posizione economica successiva per i profili particolari ci cui all’allegato A (art.3/7° comma).


Il personale in servizio alla data di stipulazione del CCNL è inserito, con effetto dalla medesima data, nel nuovo sistema di classificazione con la attribuzione della categoria e della posizione economica corrispondenti alla qualifica funzionale e al trattamento economico fondamentale in godimento (tabellare più eventuale livello economico differenziato che viene così assorbito), secondo le prescrizioni della allegata tabella C (art.7). Ai fini dell’applicazione dell’inquadramento gli enti devono considerare anche gli effetti della eventuale ritardata applicazione delle norme sul livello economico differenziato, relativamente alle selezioni non ancora concluse alla data di stipulazione del CCNL.

IL PERSONALE DELL’AREA DI VIGILANZA, compresi i custodi delle carceri mandamentali, inquadrato nella ex quinta qualifica funzionale è collocato, con decorrenza 1.1.1998, nella ex sesta qualifica funzionale e, con decorrenza dall’8/3/1999, nella categoria C con la attribuzione del relativo trattamento tabellare iniziale e con il conseguente riassorbimento della integrazione tabellare prevista dall’art.37, comma 1, lett. a) del CCNL del 6.7.1995 e successive modificazioni e integrazioni.
Importante il comma 5 inserito nell’art.7 che di seguito si trascrive:
“A seguito della riclassificazione del personale dell’area di vigilanza di cui al comma 4, gli enti adottano tutte le misure atte a dare adeguata valorizzazione alle posizioni di coordinamento e controllo collocate nella ex 6^ qualifica funzionale della medesima area a seguito di procedure concorsuali”. La dicitura appena citata deve essere considerata unitamente al 2°comma dell’art.24 del CCNL con il quale le parti si impegnano a rinegoziare la regolamentazione delle problematiche degli Istruttori di P.M. ( Vedi art.29 del CCNL del 14/9/2000).
All’onere derivante dall’applicazione dei commi 3 e 4 dell’art.7 (inquadramento dei dipendenti della ex 1^ e 2^ Q.F. in categoria A con riassorbimento della indennità annua di £.125.000 di cui all’art.4/3° comma del CCNL del 16/7/96 e inquadramento degli agenti di P.M.) si fa fronte con le somme previste dall’art.2/2° comma del CCNL del 16/7/96 e cioè lo 0,25% del monte salari annuo riferito all’anno 1995 esclusa la quota relativa ai dirigenti e al netto dei contributi a carico dell’Amministrazione.
Ogni singolo ente istituisce posizioni di lavoro con assunzione diretta di elevata responsabilità e che richiedono lo svolgimento di funzioni di direzione con contenuti di alta professionalità

(AREA DELLE POSIZIONI ORGANIZZATIVE V.ART.8).
Gli incarichi relativi a quest’area sono conferiti, al personale della categoria D, dai dirigenti per un periodo massimo di 5 anni, previa determinazione dei criteri generali da parte degli enti. Sono conferiti con atto scritto e motivato e possono essere rinnovati e/o revocati con le medesime modalità. I risultati delle attività svolte dai dipendenti di cui sopra sono valutati annualmente in base a criteri e procedure determinate dall’ente.
La valutazione positiva da titolo alla corresponsione della retribuzione di risultato di cui all’art.10.
La decorrenza della suddetta disciplina è quella dell’entrata in vigore del nuovo CCNL e presuppone che gli enti abbiano realizzato, entro sei mesi dall’entrata in vigore del CCNL, le seguenti innovazioni:
a) attuazione dei principi di razionalizzazione previsti dal D.Lgs. n. 29 del 1993 e successive modificazioni ed integrazioni e, in particolare, dagli artt. 3, 4, 7, 9 e dal titolo II, capo II;
b) ridefinizione delle strutture organizzative e delle dotazioni organiche dell’ente;
c) istituzione e attivazione dei servizi di controllo interno o dei nuclei di valutazione.(art.9).

IL TRATTAMENTO ACCESSORIO
del personale della categoria D titolare delle posizioni sopra descritte è composto dalla retribuzione di posizione e dalla retribuzione di risultato. Tale trattamento assorbe tutte le competenze accessorie e le indennità previste dal vigente contratto collettivo nazionale, compreso il compenso per il lavoro straordinario, secondo la disciplina del CCNL per il quadriennio 1998-2001.
L’importo della retribuzione di posizione varia da un minimo di L. 10.000.000 ad un massimo di L. 25.000.000 annui lordi per tredici mensilità. Ciascun ente stabilisce la graduazione della retribuzione di posizione in rapporto a ciascuna delle posizioni organizzative previamente individuate
L’importo della retribuzione di risultato varia da un minimo del 10% ad un massimo del 25% della retribuzione di posizione attribuita. Essa è corrisposta a seguito di valutazione annuale.(art.10)
I comuni privi di posizione dirigenziale che si avvalgono della facoltà di cui comma 3 bis, della L. 142/90 introdotto dalla L. 191/1998 (“3-bis. Nei comuni privi di personale di qualifica dirigenziale le funzioni di cui al comma 3, fatta salva l'applicazione del comma 68, lettera c), dell'articolo 17 della legge 15 maggio 1997, n. 127, possono essere attribuite, a seguito di provvedimento motivato del sindaco, ai responsabili degli uffici o dei servizi, indipendentemente dalla loro qualifica funzionale, anche in deroga a ogni diversa disposizione”) e nell’ambito delle relative risorse finanziarie, applicano la disciplina degli artt. 8 e ss. esclusivamente a dipendenti cui sia attribuita la responsabilità degli uffici e dei servizi formalmente individuati secondo il sistema organizzativo autonomamente definito e adottato.
I Comuni di cui sopra stabiliscono il valore economico della retribuzione di posizione e di risultato attribuibile al personale della categoria D, nell’ambito dei limiti definiti dall’art. 10.
Nel caso in cui siano privi di posizioni della categoria D, i Comuni applicano la disciplina di cui sopra ai dipendenti classificati nelle categorie C o B. In questo caso la retribuzione di posizione può variare da un minimo di 6.000.000 ad un massimo di 15.000.000 annui.
Nei comuni tra loro convenzionati o nei quali vi é l’espletamento associato dei servizi, ai responsabili degli uffici che svolgono la loro funzione anche per altri comuni, si applica la disciplina dell’area delle posizioni organizzative di cui sopra.(art.11, 4° comma).

L’INSERIMENTO NEL NUOVO SISTEMA DI CLASSIFICAZIONE
in conformità del presente CCNL dovrà risultare dal contratto individuale che tutti i dipendenti in servizio dovranno stipulare ai sensi dell’art.14 del CCNL del 6.7.1995. In caso di progressione verticale nel sistema di classificazione gli enti comunicano ai dipendenti il nuovo inquadramento conseguito ai sensi della L. 152/97.
Sono portati a compimento i concorsi interni o pubblici banditi alla data di stipulazione del presente contratto. I vincitori sono automaticamente collocati nel nuovo sistema di classificazione, secondo quanto previsto nella tabella C, con effetto dalla data stabilita nel contratto individuale per la decorrenza della nuova posizione acquisita a seguito dell’espletamento del concorso o della selezione.
Fino al 31.12.2001, la progressione economica all’interno della categoria del personale dei profili con trattamento tabellare iniziale corrispondente alle posizioni economiche B1 e D1 può svilupparsi fino all’acquisizione degli incrementi retributivi corrispondenti, rispettivamente, ai valori B4 e D3 (art.12, 3°comma).

IL TRATTAMENTO ECONOMICO TABELLARE INIZIALE
del personale inserito nelle categorie A, B, C e D è indicato nella tabella allegato B (art.13).
Le procedure selettive per la progressione verticale (passaggio da una categoria all’altra) sono indette nel rispetto della programmazione in tema di gestione delle risorse umane e di reclutamento del personale utilizzando le risorse disponibili nel bilancio dell’ente.
Per il finanziamento della progressione all’interno delle singole categorie e della retribuzione di posizione e di risultato, gli enti devono costituire due distinti fondi annuali.
Le modalità saranno definite nell’ambito del nuovo CCNL (art.14).





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