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                                                Si ringrazia per la fattiva collaborazione

IL Segretario Generale Nazionale Daniele Minichini


Circolari



Presid.Cons. Ministri-Dipart.Funz. Pubblica Circ. 11/4/2005 - dot. organiche,mobilità e assunzioni



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Presidenza del Consiglio dei Ministri

DIPARTIMENTO DELLA FUNZIONE PUBBLICA
Ufficio per il personale delle pubbliche amministrazioni
e

MINISTERO DELL’ECONOMIA E DELLE FINANZE
Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato

Ispettorato generale per gli ordinamenti del personale e l’analisi dei costi del lavoro pubblico








U.P.P.A. Lettera circolare

Prot. DFP/14115/05/1.2.3.1



Roma 11 aprile 2005





Alla Presidenza del Consiglio dei Ministri

- Ufficio del Segretario generale



A tutti i Ministeri

- Gabinetto

- Direzione generale affari generali e personale



Al Consiglio di Stato

- Ufficio del Segretario generale



Alla Corte dei conti

- Ufficio del Segretario generale



All’Avvocatura generale dello Stato

- Ufficio del Segretario generale



Alle Amministrazioni dello Stato ad ordinamento autonomo

(per il tramite dei Ministeri interessati)



Al Consiglio nazionale dell’economia e del lavoro - Ufficio del Segretario generale



Agli Enti di cui all’articolo 70, comma 4, del d.lgs. n. 165/2001



Alle Agenzie di cui al d.lgs. n. 300/1999

(per il tramite dei Ministeri interessati)



Agli Enti pubblici non economici

(per il tramite dei Ministeri vigilanti)



Agli Enti di ricerca

(per il tramite dei Ministeri vigilanti)



e, p.c. Alla Presidenza della Repubblica

- Segretariato generale



All’Agenzia per la rappresentanza negoziale delle pubbliche amministrazioni (ARAN)


Loro sedi





Oggetto: Legge 30 dicembre 2004, n. 311: note esplicative in materia di dotazioni organiche, mobilità ed assunzioni.



Premessa



La legge 30 dicembre 2004, n.311 presenta diverse novità in materia di organici, mobilità e assunzioni per le pubbliche amministrazioni.

In particolare la legge finanziaria per il 2005 dispone misure di contenimento della spesa per il triennio 2005-2007 intervenendo in modo significativo su tutte le fasi della gestione del personale.

Pertanto appare utile fornire indicazioni corrette in materia al fine di orientare le amministrazioni in questo processo di rivisitazione degli organici e di riduzione dei costi in materia di personale.



1. Misure in materia di dotazioni organiche



L’articolo 1, comma 93 contiene previsioni relative alla riduzione dei costi derivanti dalle dotazioni organiche delle amministrazioni pubbliche, finalizzate a rendere gli organici coerenti con l’insieme delle altre misure contenute nella legge stessa ed in particolare con il contingentamento pluriennale delle assunzioni e la conseguente necessaria corrispondenza tra analisi dei fabbisogni, piano occupazionale e dimensioni organizzative delle amministrazioni stesse.

In particolare, le politiche di finanza pubblica e di razionalizzazione delle pubbliche amministrazioni comportano l’esigenza di organizzare le attività con minori risorse umane anche in considerazione dei processi di decentramento e degli incrementi di produttività derivanti dai percorsi di riqualificazione.

Sono direttamente destinatarie delle predette previsioni le amministrazioni dello Stato anche ad ordinamento autonomo, le agenzie, incluse quelle fiscali di cui agli articoli 62, 63 e 64 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300 e successive modificazioni, gli enti pubblici non economici, gli enti di ricerca e gli enti di cui all’articolo 70, comma 4, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e successive modificazioni. Le amministrazioni delle Autonomie regionali e locali e gli enti del Servizio sanitario nazionale individuano l’ambito di applicazione delle riduzioni in materia attraverso i decreti del Presidente del Consiglio dei ministri, di cui al successivo comma 98 della legge finanziaria.

Dalla prevista riduzione delle dotazioni organiche sono esclusi taluni settori o categorie di personale espressamente individuati dal comma 94.

La rideterminazione della dotazione organica deve essere operata sulla base dei principi e criteri contenuti nell’articolo 1, comma 1, del decreto legislativo n. 165 del 2001 e nell’articolo 34 della legge n. 289 del 2002, tenendo conto in particolare del processo tecnologico che consente alle amministrazioni di adottare misure di razionalizzazione e riorganizzazione dei propri uffici, anche in attuazione di quanto previsto dal successivo comma 192 sulle procedure informatizzate, finalizzate ad una rapida e razionale riallocazione del personale ed alla ottimizzazione dei compiti direttamente connessi con le attività istituzionali e dei servizi da rendere all’utenza, con significativa riduzione del numero dei dipendenti attualmente applicati in compiti logistico-strumentali.

In concreto le amministrazioni devono effettuare, in armonia con le finalità della norma, un reale sforzo per rendere le dotazioni organiche rispondenti alle effettive esigenze di servizio, anche mediante un’oculata redistribuzione del personale, tenendo conto delle fondamentali competenze e funzioni che individuano le missioni delle amministrazioni stesse nel contesto di una complessiva analisi dei compiti istituzionali operata sulla base degli indirizzi programmatici e degli obiettivi generali dell’azione amministrativa.

Le modalità procedurali attuative continuano ad essere quelle proprie dei rispettivi ordinamenti, con l’introduzione, però, per il solo settore relativo alle amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento autonomo, di una misura di semplificazione, consentendo la rideterminazione attraverso il più rapido e meno complesso utilizzo del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, emanato su proposta del Ministro competente, di concerto con il Ministro per la funzione pubblica e con il Ministro dell’economia e delle finanze.

La riduzione minima richiesta deve essere non inferiore al 5% della spesa complessiva relativa al numero dei posti in organico di ciascuna amministrazione. Occorre, pertanto, individuare preliminarmente la spesa riferita alla dotazione organica del personale, comprensiva anche dei dirigenti e suddivisa in aree e posizioni economiche. I costi da considerare sono quelli derivanti dalla retribuzione complessiva iniziale comprensiva degli oneri riflessi riferita alle singole posizioni, da moltiplicare per il relativo numero previsto nella dotazione organica di riferimento. La sommatoria di detti costi determinerà il quantitativo economico su cui operare la predetta percentuale minima del 5 %.

Dopo aver individuato la nuova spesa massima sulla base della quale poter rideterminare la propria dotazione organica, le amministrazioni dovranno comunque provvedere sulla base della rilevazione dei propri effettivi fabbisogni come previsto, in particolare, dall’articolo 6, comma 1, del decreto legislativo n. 165/2001. Al riguardo si rinvia alla circolare n. 1 del 4 marzo 2004 del Ministro per la funzione pubblica sulla materia.

Per le amministrazioni che non provvedano a porre in essere entro il 30 aprile 2005 le riduzioni come in precedenza indicate, le stesse vedono la loro dotazione organica determinata ex lege, non in via transitoria ma con effetti definitivi, in misura pari ai posti coperti dal personale di ruolo in servizio, riferito a ciascuna qualifica, alla data del 31 dicembre 2004, più le procedure di mobilità avviate dalle amministrazioni di destinazione alla stessa data, quelle speciali derivanti dai processi di trasformazione o soppressione di amministrazioni pubbliche ovvero concernenti personale in situazione di eccedenza effettuate entro il 30 aprile 2005 e le procedure concorsuali in atto alla data del 30 novembre 2004.

Ulteriori indicazioni in materia di mobilità saranno fornite nel paragrafo successivo.

Ulteriormente, sempre per le amministrazioni inadempienti alla data del 30 aprile 2005, è prevista come sanzione, l’applicazione dell’articolo 6, comma 6, del decreto legislativo n. 165/2001 che prevede il blocco delle assunzioni, anche con riguardo alle categorie protette. Una misura, cioè, che inasprisce il generale divieto ad assumere personale a tempo indeterminato che in via ordinaria esclude, appunto, le categorie protette, e che, rende inoperante la eventuale possibilità di utilizzare le priorità ad accedere al fondo per le assunzioni, di cui al combinato disposto dei successivi commi 96 e 97, della legge finanziaria.

In considerazione delle finalità delle disposizioni della legge n. 311/2004 in materia di pubblico impiego, è prevista inoltre una ulteriore rideterminazione delle dotazioni organiche sempre in riduzione al termine del triennio 2005/2007 che tenga conto degli effetti derivanti dalle previsioni relative al blocco delle assunzioni.

Quanto sopra a conferma dell’indirizzo teso a non produrre differenziali non più giustificati tra dotazioni organiche di diritto e contingenti di personale presente in servizio e necessario al reale fabbisogno.

In considerazione dell’avvicinarsi della scadenza del 30 aprile 2005 e della rilevanza delle conseguenze che la mancata rideterminazione delle proprie dotazioni organiche attraverso la riduzione della relativa spesa del 5% comportano per le amministrazioni, si sollecitano le stesse a porre in essere prioritariamente le relative attività, anche in relazione al fatto che la possibilità di prendere in considerazione eventuali richieste di autorizzazioni a bandire o ad assumere è subordinata all’acquisizione da parte della Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento della funzione pubblica e del Ministero dell’economia e finanze delle relative dotazioni organiche che, naturalmente, tengano conto delle predette previsioni contenute nel comma 93.



2. Mobilità



La legge n. 311 del 2004 dedica particolare attenzione al tema della mobilità costituendo la principale modalità di reclutamento in uno scenario di contenimento delle assunzioni.

L’attivazione di procedure di mobilità volontaria e d’ufficio (cioè relativa alla ricollocazione dei dipendenti in disponibilità iscritti nelle apposite liste) viene incontro ad alcune esigenze fondamentali: il soddisfacimento del fabbisogno professionale delle amministrazioni mediante acquisizione di adeguate risorse umane, una più razionale distribuzione del personale tra le amministrazioni o all’interno della stessa amministrazione, il contenimento dei costi per le spese di personale, evitando l’assunzione di nuove unità lì dove il fabbisogno può essere soddisfatto mediante l’attuazione della mobilità, il desiderio del dipendente di trovare una collocazione lavorativa più consona alle proprie necessità professionali o personali.

Il principio del previo esperimento delle procedure di mobilità è stato più volte affermato dal legislatore.

Si menziona, in proposito, l’articolo 39 della legge n. 449 del 1997, il quale prevede che, nell’ambito dell’istruttoria effettuata dal Dipartimento della funzione pubblica e dalla Ragioneria generale dello Stato per l’autorizzazione alle assunzioni, occorre verificare, oltre all’effettiva esigenza di reperimento di personale, l’impraticabilità di soluzioni alternative collegate a procedure di mobilità.

L’articolo 34, comma 6, del decreto legislativo n. 165 del 2001 stabilisce poi che, nella programmazione triennale del personale, le nuove assunzioni sono subordinate alla verificata impossibilità di ricollocare il personale in disponibilità iscritto nell’apposito elenco e, cioè, al personale eccedentario per il quale i tentativi di ricollocazione all’interno e all’esterno dell’amministrazione interessata non abbiano avuto esito.

L’effettività del principio, con riferimento al personale in disponibilità, è stata successivamente assicurata mediante l’articolo 7 della legge n. 3 del 2003, che ha introdotto l’articolo 34 bis nell’ambito del decreto legislativo n. 165 del 2001. Infatti, tale disposizione stabilisce un obbligo di comunicazione preventiva per le amministrazioni che vogliono bandire concorsi, le quali debbono indicare la posizione professionale che intendono ricoprire, i titoli e le eventuali idoneità richiesti, nonché la sede da ricoprire. La comunicazione preventiva è volta a verificare se sussiste personale in disponibilità da ricollocare sui posti che l’amministrazione vorrebbe mettere a concorso, in modo da evitare l’immissione di nuove unità in presenza di personale eccedentario, che rischia la risoluzione del rapporto di lavoro.

La ricollocazione in questo caso avviene mediante assegnazione da parte del Dipartimento della funzione pubblica, di concerto con il Ministero dell’economia e delle finanze, o delle strutture regionali o provinciali competenti, a seconda che il personale in disponibilità sia proveniente da amministrazioni dello Stato o da enti pubblici nazionali ovvero da altre amministrazioni.

Recentemente, il decreto legge n. 7 del 2005, come modificato dalla legge di conversione 31 marzo 2005, n. 43, ha novellato l’articolo 34 bis citato, rendendo la disposizione più chiara ed esplicitando la possibilità per il Dipartimento della funzione pubblica di avviare ricognizioni presso pubbliche amministrazioni, ove ritenuto opportuno per una più rapida ricollocazione del personale in disponibilità.

In quest’ultimo caso, l’acquisizione del dipendente avviene in modo concordato e l’assegnazione è disposta con decreto del Dipartimento, di concerto con il Ministero dell’economia e delle finanze.

Si coglie l’occasione per precisare che la comunicazione di cui all’articolo 34 bis citato non è necessaria ove l’amministrazione intenda ricoprire il posto vacante mediante attivazione di mobilità volontaria, in quanto tale procedura non determina l’immissione di nuove risorse nell’organizzazione amministrativa, ma solo lo spostamento di dipendenti da un’amministrazione all’altra.

Si segnala, inoltre, che il medesimo decreto legge, in sede di conversione, è intervenuto anche sull’articolo 30 del decreto legislativo n. 165 del 2001.

In particolare, la nuova disposizione rafforza il principio del previo esperimento delle procedure di mobilità, specificando che le amministrazioni prima di procedere all’espletamento delle procedure concorsuali debbono attivare le procedure di mobilità volontaria, provvedendo in via prioritaria all’immissione in ruolo dei dipendenti in posizione di comando o fuori ruolo in servizio presso la stessa. Come chiarito dalla norma, l’attuazione della mobilità presuppone un inquadramento su posto vacante di professionalità corrispondente per area e posizione economica.

L’articolo 1, comma 96, della legge n. 311 del 2004 prevede espressamente che le autorizzazioni in deroga al divieto di assunzione di cui al comma 95 sono subordinate al previo effettivo svolgimento delle procedure di mobilità. Con questa norma, pertanto, la legge finanziaria ha chiaramente subordinato la possibilità di procedere ad assunzioni all’acquisizione preventiva del personale in mobilità corrispondente alla posizione da ricoprire, in un’ottica di razionalizzazione dell’organizzazione e di contenimento della spesa.

Al riguardo, è chiaro che l’istruttoria finalizzata a verificare la possibilità di assunzione mediante mobilità deve essere svolta al momento della determinazione di acquisizione di nuove unità di personale e, più a monte, al momento della programmazione dei fabbisogni, ma la decisione si ripercuote poi sulle effettive nuove assunzioni. In sostanza, la valutazione circa l’acquisizione in mobilità da parte di ciascuna amministrazione deve essere compiuta precedentemente all’indizione del concorso o della procedura selettiva, sia mediante il ricorso alla mobilità volontaria sia mediante l’invio della comunicazione prescritta dall’articolo 34 bis del decreto legislativo n. 165 del 2001.

Conseguentemente, in sede di esame delle richieste di autorizzazione a bandire nuovi concorsi il Dipartimento della funzione pubblica e il Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato valuteranno, mediante la documentazione richiesta per l’istruttoria, se è stato operato il ricorso alle procedure di mobilità.

In ordine all’attivazione della mobilità volontaria, al momento della presentazione della richiesta di autorizzazione a bandire, l’amministrazione dovrà documentare la previa attivazione delle procedure di mobilità con riferimento alle professionalità considerate. Pertanto, il rilascio dell’autorizzazione sarà condizionato alla valutazione del serio e concreto tentativo di attivazione della mobilità.

Per quanto concerne specificamente l’applicazione dell’articolo 34 bis, di regola la relativa comunicazione dovrà essere inoltrata al Dipartimento della funzione pubblica dopo il rilascio dell’autorizzazione a bandire mediante decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, in quanto la verifica circa la sussistenza di personale da ricollocare va riferita al momento in cui si intende effettivamente attivare la procedura di reclutamento.

Si richiama l’attenzione sulla sanzione di nullità delle assunzioni effettuate in violazione delle previsioni di cui al citato articolo 34 bis.

Analogamente, anche la richiesta ad assumere dovrà essere accompagnata dalla documentazione inerente la mobilità, questa volta con riferimento non semplicemente all’attivazione, ma all’effettivo espletamento della stessa, con indicazione della provenienza e della posizione del personale assorbito, anche con riguardo a quelle categorie per le quali la legge prevede delle agevolazioni (ad esempio, in quanto provenienti da processi di trasformazione o privatizzazione di pubbliche amministrazioni).

Si segnala al riguardo che, in mancanza di apposite clausole dei contratti collettivi o di una specifica autorizzazione che attribuisca la competenza alla disciplina in capo ad altri soggetti, la valutazione circa la corrispondenza professionale è rimessa all’apprezzamento discrezionale di ciascuna amministrazione.

Oltre a subordinare le nuove assunzioni al previo esperimento delle procedure di mobilità, in concomitanza con l’introduzione del divieto di assunzione generalizzato, la legge finanziaria prevede un’agevolazione per l’attuazione delle relative procedure.

Al riguardo, rilevano il comma 47 e il comma 95, ultimo periodo, dell’articolo 1. In base al combinato disposto di queste disposizioni, la mobilità può essere attuata tra amministrazioni soggette al regime di limitazione delle assunzioni senza necessità di chiedere l’autorizzazione governativa ad assumere. Per quanto concerne la mobilità in entrata nelle amministrazioni dello Stato e negli enti pubblici non economici, stante la disposizione di cui al comma 101 dell’articolo 1, essa potrà essere attuata nei confronti dei dipendenti provenienti da qualsiasi altra amministrazione, tranne che dal comparto scuola (a meno che non si tratti di docenti inidonei alle funzioni di cui all’articolo 35, comma 5, terzo periodo, della legge n. 289 del 2002, che sono personale eccedentario), dalle università e dagli ordini e collegi professionali e relativi consigli e federazioni. Infatti, poiché per le assunzioni di questi dipendenti non sono previste limitazioni, le eventuali acquisizioni in mobilità sono soggette ad autorizzazione, analogamente a quanto accade per le nuove assunzioni.

Infine, si richiama l’attenzione sulla mobilità relativa ad alcune categorie di personale, indicate nell’articolo 1, comma 93, della legge n. 311 del 2004. Si tratta, in particolare, della mobilità connessa ai processi di trasformazione delle pubbliche amministrazioni, ove la legge abbia riconosciuto un’opzione per la permanenza nel rapporto di lavoro con le pubbliche amministrazioni, come nel caso dell’Agenzia del demanio, ovvero relativa al personale eccedentario o in disponibilità, come i trasferimenti concernenti i docenti inidonei al servizio di cui al menzionato articolo 35 della legge n. 289 del 2002 e i segretari comunali e provinciali in disponibilità ex articoli 33 e 34 del decreto legislativo n. 165 del 2001.

Per quanto concerne i dipendenti optanti dell’Agenzia del demanio, in base alla legge finanziaria per l’anno 2005 e a quella relativa all’anno 2004, le acquisizioni in mobilità possono essere effettuate anche in soprannumero rispetto alla dotazione organica rideterminata a norma dell’articolo 1, comma 93, della predetta legge n. 311, salvo riassorbimento al verificarsi delle occorrenti vacanze di posti.

Ove la prescritta rideterminazione non intervenisse nei termini di legge, con la conseguente determinazione ex lege al personale in servizio al 31 dicembre 2004, le eventuali acquisizioni in mobilità effettuate entro il 30 aprile 2005 verrebbero assimilate - quanto alla dotazione organica - al personale in servizio alla predetta data del 31 dicembre. Quest’ultimo criterio vale anche per le altre categorie di dipendenti sopra menzionate, per le quali vige la regola generale dell’assorbimento su posto vacante di organico di posizione corrispondente.

Con l’occasione si richiama l’attenzione delle amministrazioni sulle ricognizioni che il Dipartimento della funzione pubblica sta effettuando.



3. Autorizzazione all’avvio delle procedure concorsuali.



Una novità introdotta dalla legge n. 311 del 2004 riguarda la disposizione contenuta nel comma 104, dell’articolo 1, che, modificando il secondo periodo del comma 4, dell’articolo 35 del decreto legislativo n. 165 del 2001, subordina l’avvio delle procedure concorsuali, come disposto dall’articolo 39 della legge n. 449 del 1997, all’emanazione di apposito decreto del Presidente del Consiglio dei ministri.

Le amministrazioni destinatarie di detta disposizione sono le amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento autonomo, le agenzie, ivi compresa l’Agenzia autonoma per la gestione dell’albo dei segretari comunali e provinciali, gli enti pubblici non economici e gli enti di ricerca, con organico superiore alle 200 unità.

Tale misura mira a contenere, conseguentemente alla riduzione degli organici, l’avvio delle procedure di reclutamento, subordinandolo al previo esperimento delle procedure di mobilità, nonché a tenere conto delle reali possibilità di assunzioni previste dalla citata legge n. 311 del 2004.

Le amministrazioni interessate, ai fini della relativa autorizzazione, dovranno, pertanto fare apposita richiesta contestualmente alla Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento della funzione pubblica - U.P.P.A. - Servizio per la programmazione delle assunzioni e reclutamento – Corso Vittorio Emanuele II, n. 116 – 00186 Roma ed al Ministero dell’economia e delle finanze, Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato – I.G.O.P. – Ufficio II, Via XX Settembre n. 97 - 00187 Roma.



La richiesta dovrà essere corredata della seguente documentazione:

· dotazioni organiche vigenti, come rideterminate ai sensi del comma 93, articolo 1 della legge n. 311 del 2004;

· l’atto di programmazione triennale dei fabbisogni approvato ai sensi dell’articolo 39 della legge n. 449 del 1997, nonché la relazione concernente l’esistenza di effettive, motivate e indilazionabili esigenze di servizio, che rendano non più rinviabili le procedure concorsuali programmate;

· scheda attestante lo svolgimento o l’avvio delle procedure di mobilità e contenente il numero delle unità di personale in ingresso con indicazione delle amministrazioni di provenienza.



L’autorizzazione di cui al comma 1 sarà rilasciata con la condizione della verifica del rispetto delle previsioni di cui all’articolo 1, comma 93, della legge n. 311 del 2004, nonché dell’espletamento delle procedure di mobilità volontaria (anche con riferimento all’acquisizione di dipendenti provenienti dalla trasformazione di amministrazioni pubbliche e di dipendenti in situazione di eccedenza o disponibilità) a cui successivamente dovrà seguire la comunicazione di cui all’articolo 34 bis del decreto legislativo n. 165 del 2001.



4. Misure in materia di assunzioni.



Il divieto riguarda tutte le assunzioni di personale a tempo indeterminato derivanti da procedure concorsuali pubbliche, ivi comprese quelle per la qualifica di dirigente, incluse le assunzioni relative ai vincitori di procedure selettive pubbliche, anche nel caso in cui le unità da assumere siano già dipendenti della medesima amministrazione che ha bandito il concorso ovvero di altre amministrazioni.

Tale divieto non si applica alle università, agli ordini ed ai collegi professionali e relativi consigli e federazioni, nonché al comparto scuola, per il quale trovano applicazione le disposizioni di cui agli articoli 22 della legge n. 448 del 2001, e 35 della legge n. 289 del 2002. Alle università si applicano le disposizioni di cui all’articolo 1, comma 105, della legge n. 311 del 2004.

Per i conservatori e le accademie si continua ad applicare in materia di assunzioni la disciplina autorizzatoria di cui all’art. 39, comma 3 bis, della legge 27 dicembre 1997 n. 449 e successive modifiche. Cosi come previsto dall’art. 3, comma 58 della legge n. 350/2003, in quanto ad oggi non è stata data completa attuazione alla legge 21 dicembre 1999, n. 508 che prevede l’emanazione di appositi regolamenti.

Sono altresì escluse dal divieto anche le assunzioni in favore delle amministrazioni autorizzate con il decreto del Presidente della Repubblica 25 agosto 2004 ma non ancora effettuate alla data del 1° gennaio 2005, quelle connesse con la professionalizzazione delle Forze Armate, nonché quelle previste da norme speciali indicate espressamente al comma 95, dell’articolo 1, della legge n. 311 del 2004.

E’, infine, confermata la possibilità per tutte le pubbliche amministrazioni di procedere, anche per il 2005, alle assunzioni relative alle categorie protette.

Il comma 96 dell’articolo 1 della citata legge n. 311 del 2004 prevede, per fronteggiare indifferibili esigenze di servizio di particolare rilevanza ed urgenza, una specifica possibilità di deroga al divieto di assunzione a tempo indeterminato in favore delle amministrazioni elencate in premessa, nel senso che le amministrazioni sottoposte al blocco possono procedere, per l’anno 2005 e previo effettivo svolgimento delle procedure di mobilità, ad avviare assunzioni di personale nel limite di un contingente corrispondente ad una spesa pari a 40 milioni di euro per l’anno 2005 e a 120 milioni di euro a regime.

Si richiama l’attenzione sul rispetto dei predetti vincoli finanziari, che costituiscono il presupposto per l’emanazione del provvedimento autorizzatorio, con particolare riferimento ai tempi di assunzione per l’anno 2005.

La possibilità di assunzione è subordinata all’obbligo che hanno le amministrazioni pubbliche di esperire, prima di avviare le procedure di reclutamento di personale, la mobilità al fine di favorire una più razionale ed efficace utilizzazione del personale in servizio.

Le medesime amministrazioni interessate sono tenute a dimostrare l’esistenza di effettive, motivate ed indilazionabili esigenze di servizio, tra cui quelle volte ad assicurare la funzionalità e l’ottimizzazione delle risorse disponibili per il migliore funzionamento dei servizi compatibilmente con i vincoli finanziari e di bilancio.

Dette esigenze di servizio dovranno risultare anche dall’atto di programmazione triennale del fabbisogno di personale approvato dai vertici delle amministrazioni, ai sensi dell’articolo 39 della legge n. 449 del 1997.

Nell’ambito della deroga al divieto di assunzione, l’articolo 3, comma 97, della citata legge n. 311 del 2004 prevede alcuni criteri di priorità e precedenza dettati da particolari esigenze funzionali ed organizzative, nonché dalla finalità di favorire l’immissione di specifiche professionalità e categorie di personale.



Le priorità riguardano:



1. l’assunzione di personale del settore della ricerca, di personale che presti attualmente o abbia prestato servizio per almeno due anni in posizione di comando o distacco presso l’APAT ai sensi dell’articolo 2, comma 6 del decreto legge 11 giugno 1998, n. 180, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 1998, n. 267, di personale del Consiglio per la ricerca e la sperimentazione in agricoltura, di personale necessario per assicurare il rispetto degli impegni internazionali ed il controllo dei confini dello stato, di personale addetto alla difesa nazionale;



2. l’assunzione dei vincitori e degli idonei del concorso pubblico a 443 posti di ufficiale giudiziario C1, pubblicato nella G.U., 4^ serie speciale, n. 98 del 13 dicembre 2002, per la copertura delle vacanze organiche nei ruoli degli ufficiali giudiziari C1 e nei ruoli dei cancellieri C1 dell’amministrazione giudiziaria, l’assunzione dei candidati a magistrato del Consiglio di Stato risultati idonei del concorso a consigliere di Stato che abbiano conservato, senza soluzione di continuità, i requisiti per la nomina a tale qualifica fino alla data di entrata in vigore della predetta legge n. 311/2004, nonché i vincitori dei concorsi banditi per le esigenze di personale civile degli arsenali della Marina militare ed espletati alla data del 30 settembre 2004;



3. l’assunzione di personale addetto ai compiti di sicurezza pubblica e di difesa nazionale (decreto legge 31 marzo 2005, n. 45).





5. Trattenimento in servizio.



L’articolo 1 quater del decreto legge n. 136 del 2004, convertito con modifiche dalla legge n. 186 del 2004 attribuisce ai dipendenti della amministrazioni pubbliche di cui all’articolo 1, comma 2, del decreto legislativo n. 165 del 2001 la facoltà di richiedere il trattenimento in servizio fino al compimento del settantesimo anno di età.

Il trattenimento in servizio in questione, peraltro, non forma oggetto di un diritto potestativo del dipendente (come nell’ipotesi del mantenimento in servizio fino al compimento delle sessantasettesimo anno di età, prevista dal primo comma dell’articolo 16 decreto legislativo n. 503 del 1992), ma è subordinato ad una valutazione discrezionale dell’amministrazione. Tuttavia l’articolo 1, comma 99, della legge n. 311 del 2004 estende l’ambito applicativo del blocco delle assunzioni previsto dalle disposizioni di cui ai commi da 93 a 107 “… anche al trattenimento in servizio di cui all’articolo 1 quater del decreto legge 28 maggio 2004, n. 136…”.

In sostanza, il legislatore ha inteso equiparare il trattenimento in servizio fino a 70 anni ad una nuova assunzione, assoggettandolo, dunque, alle medesime disposizioni previste dall’articolo 1, commi 93 e seguenti, della legge finanziaria.

Il medesimo comma 99 esclude espressamente il comparto scuola dai vincoli e limiti assunzionali di cui ai commi 95 e 97 della legge, per il quale settore si applica la specifica disciplina autorizzatoria delle assunzioni. Per i conservatori e le accademie si rinvia a quanto precisato al punto 4.

Ciò posto, le amministrazioni di cui al comma 95 dell’articolo 1 della legge n. 311 del 2004 che intendessero trattenere il personale ai sensi della suindicata normativa sono tenute a trasmettere apposita richiesta di autorizzazione allo scrivente Dipartimento ed al Ministero dell’economia e delle finanze, con allegata la documentazione di cui al successivo paragrafo tenendo conto eventualmente dei tempi delle procedure di autorizzazione.



6. Procedura per l’autorizzazione all’assunzione delle amministrazioni pubbliche in deroga al blocco.



Le amministrazioni pubbliche di cui all’articolo 1, comma 95, della legge n. 311 del 2004, che intendano avviare, per il corrente anno, assunzioni a tempo indeterminato di unità di personale, in deroga al blocco delle assunzioni previsto dalla medesima normativa, sono tenute, ai fini della relativa autorizzazione, a fare apposita richiesta utilizzando l’allegato modello.

In detto modello, per singola posizione economica, dovranno essere espressamente indicate:

· le unità richieste, distinguendo se a tempo pieno o part-time;

· il numero dei posti disponibili in organico per ciascuna posizione, che tenga conto delle disposizioni sulla rideterminazione delle dotazioni organiche, di cui al comma 93;

· la retribuzione complessiva annua lorda da riconoscere al personale richiesto;

· la provenienza del personale di cui si richiede l’assunzione (N.B.: nel caso di personale già dipendente della stessa amministrazione o ente, specificare la qualifica di provenienza e la retribuzione complessiva annua già percepita; qualora per una stessa qualifica si verificassero più casistiche, occorrerà utilizzare più righe nella tabella);

· la data di approvazione della graduatoria di merito relativa al concorso interessato alla richiesta, specificando se si tratta di vincitori o di idonei.



Dette richieste di autorizzazione dovranno essere corredate anche di :

· dotazioni organiche vigenti, come rideterminate ai sensi del comma 93, dell’articolo 1 della legge n. 311 del 2004;

· relazione concernente l’esistenza di effettive, motivate e indilazionabili esigenze di servizio, che rendano non più rinviabili le assunzioni programmate, nonché il tipo di priorità, tra quelle elencate nell’articolo 1, comma 97, della legge n. 311 del 2004, per le quali si chiede l’autorizzazione ad assumere in deroga al blocco delle assunzioni;

· scheda attestante l’effettivo svolgimento delle procedure di mobilità, contenente il numero delle unità di personale acquisite e le amministrazioni di provenienza;

· relazione tecnico-finanziaria concernente i programmi di attuazione delle assunzioni richieste ed i costi complessivi per l’anno 2005 e quelli a regime.



7. Conclusioni





Alla luce di quanto esposto, le amministrazioni che hanno già provveduto ad inviare la relativa documentazione sono invitate ad integrarla secondo quanto sopra richiesto.

In ogni caso, tenuto conto della limitata disponibilità finanziaria del fondo, nonché delle situazioni prioritarie indicate dalla legge per talune amministrazioni o categorie di personale, si invitano le amministrazioni in indirizzo a circoscrivere le eventuali richieste di deroga a casi eccezionali ed urgenti. Si fa presente, infine, che le assunzioni che saranno autorizzate nell’anno 2005 dovranno essere effettuate nel corso del medesimo anno.

Si invitano le amministrazioni, nel formulare tali richieste, a valutare attentamente le proprie esigenze organizzative e funzionali in quanto modifiche ai contingenti autorizzati potranno essere considerate solo in casi eccezionali ed in presenza di determinati presupposti obiettivi sopravvenuti (come ad esempio, la riorganizzazione di uffici, l’attribuzione di nuovi compiti, l’emanazione di specifici provvedimenti legislativi o regolamentari che incidono sulla struttura dell’amministrazione).

Si precisa inoltre che nel solo caso di richieste di assunzione di personale già dipendente della stessa amministrazione o ente il relativo onere verrà valutato in termine di differenziale di costo tra le qualifiche di provenienza e di destinazione.

Le richieste di autorizzazione dovranno, infine, essere trasmesse entro e non oltre il 30 maggio 2005 contestualmente alla Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento della funzione pubblica - U.P.P.A. - Servizio per la programmazione delle assunzioni e reclutamento – Corso Vittorio Emanuele II, n. 116 – 00186 Roma e al Ministero dell’economia e delle finanze, Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato – I.G.O.P. – Ufficio II, Via XX Settembre, n. 97 - 00187 Roma.

Il modello allegato alla presente lettera, che è possibile scaricare dal sito internet del Dipartimento della funzione pubblica: www.funzionepubblica.it, concernenti le richieste di autorizzazione, dovrà essere, altresì, inviato ai seguenti indirizzi di posta elettronica:

reclutamento.uppa@funzionepubblica.it

drgs.igop.ufficio2@tesoro.it



Le richieste di assunzione saranno sottoposte, ai sensi dell’articolo 39, comma 3 ter della legge n. 449 del 1997, all’esame del Consiglio dei ministri, ai fini dell’adozione della delibera autorizzatoria, previa istruttoria da parte della Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento della funzione pubblica e del Ministero dell’economia e delle finanze.





Presidenza del Consiglio dei ministri

Dipartimento della funzione pubblica

Il Direttore dell’Ufficio per il personale delle pubbliche amministrazioni



f.to Francesco Verbaro
Ministero dell’economia e delle finanze

Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato

L’Ispettore generale capo dell’Ispettorato per gli ordinamenti del personale e l’analisi dei costi del lavoro pubblico

f.to Giuseppe Lucibello








AMMINISTRAZIONE / ENTE ____________________________________




























FUNZIONARIO RESPONSABILE ________________________________





















Nominativo ____________________________________________

















N. Telefono ____________________________________________

















N. fax _____________________________________________


















E-mail _____________________________________________

























ASSUNZIONI RICHIESTE












Unità di personale richieste
Qualifica/Categoria - Posizione
Numero di posti previsti nella dotazione organica e attualmente non coperti nella qualifica di riferimento
Provenienza (specificare se conosciuta)
Data di approvazione graduatoria
Nel caso, specificare se le unità richieste sono relative a vincitori o idonei (V/I)
Valutazione onere unitario
Valutazione onere complessivo

Tempo pieno
Part time
Ente/Amministrazione
Qualifica precedente















































































































Totale complessivo






Totale complessivo



















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